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Cassazione: il massimale non interviene per danni successivi alla messa in mora

Pubblicato il 07/04/2015

Aggiornato il 08/04/2015

 Cassazione: il massimale non interviene per danni successivi alla messa in mora

Fa ancora discutere la sentenza della Corte di Cassazione in materia di RC Auto degli ultimi mesi del 2014: secondo l’ordinanza numero 23423 del 2014, in caso di sinistro stradale il limite massimale contenuto nella polizza ai fini del risarcimento del danno “non opera per gli ulteriori danni maturati dal soggetto danneggiato dopo che questi ha costituito in mora l’assicuratore”.

Più semplicemente, in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute per interessi o rivalutazioni monetarie, l’assicurazione dovrà ugualmente corrisponderle, non tenendo conto del massimale stabilito dal contratto.

È necessario tuttavia fare delle premesse.

Il massimale di rimborso, quando si stipula un contratto di assicurazione, è il limite massimo oltre il quale l’assicuratore non garantisce copertura assicurativa per il sinistro: non opera, dunque, per danni superiori a tale somma. In quest’ultimo caso, la cifra eccedente sarà totalmente a carico dell’assicurato.

Il limite minimo varia a seconda delle polizze: prima del 2012, ammontava a 2,5 milioni di euro per i danni causati alle persone e 500 mila euro per i danni alle cose, mentre attualmente è stato elevato rispettivamente a 5 milioni e 1 milione di euro. Per altre tipologie di polizze, invece, il massimale non è stabilito per legge ma attraverso un accordo tra compagnia e assicurato (è il caso, ad esempio, della polizza kasko).

Già da tempo le compagnie propongono massimali più elevati di quelli disposti per legge, a fronte di un aumento del premio di poche decine di euro: il maggior costo, però, sarà bilanciato da una protezione più alta per l’assicurato, in quanto un massimale poco congruo lo esporrebbe a spese che, nell’eventualità di risarcimenti molto elevati, non sarebbe in grado sostenere.

Il problema nasce quando il danno causato dall’assicurato sia superiore al massimale, ovvero lo diventi per effetto del trascorrere del tempo.    

Nel caso in questione, il danno diventa maggiore perché il danneggiato è costretto a procedimenti in tribunale per ottenere il risarcimento. A parere della Corte, infatti, il limite da rimborsare (contenuto nella polizza) riguarda solo la prestazione posta dalla legge a carico dell’assicurazione: cioè, il capitale pari al danno subito. Ma se la compagnia ritarda il pagamento e maturano somme a titolo di interessi moratori o rivalutazioni monetarie così da superare il massimale, quest’ultimo non è più applicabile.

Dunque, il surplus trova causa diversa e indipendente nella colpa dell’assicuratore che ha ritardato il versamento della somma.

A cura di: Paola Campanelli

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