Come denunciare un sinistro
Per poter denunciare un sinistro basta compilare il modulo blu o di Constatazione Amichevole d'Incidente. La denuncia va presentata entro i termini previsti dalla legge, altrimenti si rischia di perdere in parte o totalmente il diritto al risarcimento.
La prima cosa da fare quando si subisce un sinistro stradale è la denuncia presso la propria compagnia assicurativa.
L’assicurazione deve essere informata dell’incidente nei tempi stabiliti dall'articolo 1913 del Codice Civile, ovvero entro e non oltre 3 giorni dal momento in cui lo stesso si è verificato. Lo stesso articolo precisa che non è necessario l'avviso se è lo stesso assicuratore a intervenire entro il termine alle operazioni di constatazione del sinistro.
La denuncia alla compagnia è sempre obbligatoria, così come specificato dall'articolo 143 del Codice delle assicurazioni private: “nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS”.
Si compila il modulo blu
Il modello approvato dall’IVASS è il modulo per la Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI), o modulo blu, scaricabile online o fornito dall’assicurazione al momento della stipula della polizza.
Se il documento viene firmato da entrambi i conducenti coinvolti, vale come accordo sulla dinamica dell'incidente: il danneggiato sarà dunque avvantaggiato, vista la riduzione dei tempi nella gestione del sinistro. In caso di mancato accordo tra le parti, è comunque utile compilare il modulo CAI al fine di fornire alla assicurazione la propria versione dei fatti.
È importante che il CAI sia compilato in ogni sua parte. Nel prestampato devono essere riportate le seguenti informazioni:
- luogo e data in cui è avvenuta la collisione;
- dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze RC Auto;
- dati relativi ai veicoli e alle compagnie assicuratrici;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- indicazioni sull’eventuale intervento delle forze dell’ordine (vigili urbani, polizia, carabinieri);
- indicazioni di eventuali feriti e testimoni.
Specificare gli eventuali testimoni è molto importante, in quanto possono risultare fondamentali in caso di processo. Tuttavia, se il testimone figura in almeno tre cause per incidenti stradali in cinque anni consecutivi, il magistrato trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per accertare eventuali casi di falsa testimonianza.
Se non si è in possesso del modulo blu al momento dell'incidente, basterà informare la compagnia tramite la cosiddetta “denuncia cautelativa”, ossia una lettera con la quale si descrive il sinistro.
Cosa accade dopo la denuncia di sinistro?
L'assicurazione verificherà i dati inviati e procederà con la stima dei danni tramite un perito assicurativo: solo in seguito stabilirà l'ammontare del risarcimento da corrispondere al danneggiato.
Ricordiamo che per essere risarciti esistono due procedure, il risarcimento diretto e il risarcimento ordinario. La prima permette di rivolgersi direttamente alla propria compagnia, ma potrà essere attivata solo se i veicoli coinvolti sono due ed entrambi identificati (nonché immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere). La seconda procedura, quella ordinaria, è invece l'unica applicabile in caso di incidente tra più di due veicoli (o con veicoli non a motore), oppure incidenti con pedoni e incidenti senza urto tra veicoli.
Per quanto riguarda l'offerta di risarcimento, entrambe le procedure prevedono le stesse tempistiche, ossia:
- 60 giorni, nel caso di danni ai soli veicoli (un termine che scende a 30 giorni in caso di firma congiunta del modulo blu);
- 90 giorni, nel caso di danni subiti da persone.
Cosa succede se l'incidente viene denunciato in ritardo?
Il mancato rispetto del termine dei tre giorni non compromette il risarcimento. Questo perché il ritardo può essere causato da situazioni che non dipendono dall'assicurato: un esempio è quando quest'ultimo non può effettuare la denuncia in tempo perché a seguito dell'incidente è stato ricoverato in ospedale. Quindi, l’assicurazione deve sempre considerare le motivazioni che hanno provocato il ritardo e può non erogare le somme solo se dimostra di aver subito un danno per via della tardiva denuncia.
A tal proposito, è bene puntualizzare che la perdita del risarcimento avviene nel caso in cui la mancata denuncia sia dolosa, ovvero quando l'inosservanza ha come fine principale quello di trarre un vantaggio o di danneggiare la compagnia, oppure se si supera il termine di prescrizione per il diritto a essere risarciti, fissato in 24 mesi.
Sinistro con un veicolo immatricolato all'estero: cosa fare?
Per gli incidenti con veicoli immatricolati all’estero la competenza del sinistro spetta all’Ufficio Centrale Italiano, o UCI, al quale il danneggiato italiano può inviare la richiesta di risarcimento.
Quest’ultima deve contenere una serie di dati, tra cui:
- la marca, il modello, la targa dei veicoli coinvolti;
- cognome, nome e indirizzo del danneggiato e del proprietario del veicolo estero (ed eventualmente del conducente);
- la compagnia di assicurazione di entrambi i veicoli;
- il nominativo degli eventuali testimoni;
- i dati dell’autorità intervenuta dopo l’incidente.
Quando si verificano danni alle persone occorrerà anche indicare l’età, l’attività, il reddito e l’entità delle lesioni dei feriti, nonché l'attestazione medica dell’avvenuta guarigione clinica.
Una volta ricevuta la richiesta, l'UCI provvederà ad affidare la pratica a una compagnia italiana che si occupa di tutte le questioni relative a quell’impresa di assicurazione estera (che assicura l’auto con targa straniera). L'impresa incaricata dovrà disporre la perizia per la valutazione del danno e accertare le responsabilità: in particolare, avrà 90 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento, oppure per comunicargli i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.
Se, invece, la compagnia incaricata accerta che il veicolo straniero non è assicurato – oppure è in possesso di una polizza RC sospesa – restituirà tutta la documentazione all’UCI. In questo caso, il danneggiato potrà farsi risarcire facendo richiesta al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
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