Sospendere la polizza assicurativa
Automobilisti e motociclisti possono sospendere l’assicurazione per un certo periodo di tempo. Dal momento in cui la sospensione è attiva c’è l’obbligo di non utilizzare il veicolo e non lasciarlo parcheggiato in aree pubbliche, pena una sanzione amministrativa fino a 3.464 euro.

La sospensione della polizza è un’opzione a cui l’automobilista o il motociclista possono ricorrere quando non utilizzano un veicolo di proprietà per tutta la durata del contratto assicurativo.
Attraverso la sospensione, la copertura RC viene bloccata per un lasso di tempo che non sarà conteggiato nel periodo di assicurazione, portando un importante vantaggio economico perché il premio non viene perso quando la garanzia è inattiva.
Requisiti per la sospensione dell’assicurazione
La polizza può essere sospesa solo al verificarsi di determinate condizioni.
Sono sospendibili solo le coperture che hanno durata annuale e solo quando il contraente sia in regola con il pagamento del premio assicurativo o delle rate, qualora il premio venisse frazionato in più periodi.
Infine, la sospensione non può essere richiesta in presenza di contratti di leasing o finanziamento, salvo autorizzazione dell’impresa vincolante.
Come sospendere la polizza?
Si può sospendere una polizza auto o moto per un periodo massimo di massima di 12 mesi, inviando una comunicazione formale alla compagnia assicurativa.
In caso di assicurazioni online si può interrompere la polizza accedendo alla propria Area Cliente e compilando l’apposito modulo con le generalità dell’assicurato, i dati del veicolo e quelli del contratto da bloccare. Ricordiamo che per confrontare i preventivi delle assicurazioni online e individuare l’offerta più conveniente tra le proposte delle compagnie partner basta servirsi del portale Segugio.it.
Per le assicurazioni tradizionali, l’automobilista (o il motociclista) potrà comunicare la volontà di sospendere la polizza recandosi in filiale oppure tramite telefono, raccomandata con ricevuta di ritorno o accedendo al portale web della propria compagnia, seguendo sempre le istruzioni contenute nell’Area Cliente.
Per la sospensione è necessario specificare le generalità del contraente/assicurato e il numero di polizza, oltre al periodo in cui si desidera interrompere il contratto.
Obblighi durante la sospensione
Dal momento in cui la compagnia attiva la sospensione, c’è l’obbligo di non utilizzare il veicolo e non lasciarlo parcheggiato in aree pubbliche, pena le sanzioni previste dall’articolo 193 del Codice della Strada. Il guidatore rischia, infatti, una sanzione amministrativa di importo compreso tra 866 e 3.464 euro; inoltre, gli agenti dispongono l’immediata cessazione della circolazione del veicolo, che dovrà essere trasportato e depositato presso un’area chiusa al pubblico, anche concordando in alcuni casi il luogo con il trasgressore.
È bene fare particolare attenzione quando si sospende una polizza a cui è abbinata una garanzia accessoria, informandosi presso la propria compagnia che potrebbe non riconoscere durante l'interruzione il risarcimento dell’evento dannoso coperto.
Sospendere l’assicurazione: i limiti
La sospensione della polizza può essere soggetta a limitazioni che variano in base alla compagnia. Ad esempio, alcune assicurazioni non permettono più di una o due sospensioni nel corso dell’anno di contratto, mentre altre consentono l’interruzione se la durata residua della polizza è di almeno 3 mesi. Dunque, sia riguardo alla durata che alla modalità è sempre consigliato prendere visione del set informativo per capire cosa prevede la sospensione.
Riattivazione della polizza
La polizza sarà riattivata automaticamente alla fine del periodo di sospensione oppure effettuando la richiesta con le stesse modalità utilizzate per l’interruzione. La compagnia invierà un nuovo certificato di assicurazione, il documento in grado di dimostrare che il veicolo è in possesso di una regolare copertura, che il guidatore dovrà sempre portare con sé quando circola su strada.
La riattivazione può avvenire anche su un veicolo diverso da quello coperto dalla polizza prima della sospensione. Per farlo, è necessario che:
- il precedente mezzo sia stato venduto, rottamato, rubato o esportato definitivamente all’estero;
- il nuovo mezzo appartenga alla medesima tipologia del precedente.
In questo caso è fondamentale presentare all’impresa assicurativa la documentazione ufficiale che certifichi per il vecchio veicolo la cessione, il furto, l’esportazione o la rottamazione.
Sospensione della polizza: la nuova direttiva europea
La direttiva UE 2021/2118 sull’RC Auto ha introdotto importanti cambiamenti, che l’Italia ha recepito con il decreto legislativo (Dlgs) 184 del 23 dicembre 2023. Tuttavia, un emendamento al decreto Milleproroghe ha messo in stand-by l’efficacia del Dlgs fino al 30 giugno 2024.
La prima novità riguarda il periodo di sospensione, che non potrà superare i 10 mesi rispetto all’annualità o gli 11 mesi per i veicoli storici – un lasso di tempo da godere anche in modo non continuativo. Inoltre, sarà possibile prorogare più volte il termine di sospensione, previa comunicazione alla compagnia da effettuarsi entro 10 giorni (5 giorni per i veicoli storici) prima della scadenza del periodo di interruzione in corso.
Un’altra novità è che il guidatore sorpreso dalle forze dell’ordine a utilizzare un veicolo con la polizza sospesa sarà soggetto alla sanzione stabilita dall’articolo 193 del Codice della Strada, aumentata della metà, quindi per un importo compreso tra 1.299 e 5.196 euro. Nell’ipotesi di sinistro, i danni causati dalla circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa perché temporaneamente sospesa saranno risarciti dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro e del proprietario del veicolo non assicurato.
La sospensione non va confusa con l’assicurazione temporanea
La caratteristica dell’assicurazione temporanea è di avere una durata inferiore ai 12 mesi. Si tratta di polizze che risultano convenienti da stipulare quando il veicolo viene utilizzato per periodi di tempo limitati, come ad esempio il fine settimana o il periodo estivo.
Tra le varie tipologie di polizze temporanee troviamo:
- le polizze semestrali, in cui la durata della copertura è di sei mesi;
- le polizze trimestrali, in cui la garanzia RC è attiva per tre mesi;
- le polizze mensili, che hanno una durata di un mese;
- le polizze giornaliere, valide solo per un certo numero di giorni.
Per queste assicurazioni si paga un premio più basso rispetto a quello annuale. Il costo è adeguato al tempo e all’uso che il guidatore intende fare del mezzo: più è lungo il periodo stabilito per la polizza temporanea, maggiore sarà il premio applicato dalla compagnia.
Leggi le nostre Linee guida Editoriali