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Si può intestare l’assicurazione a chi non è proprietario del mezzo?

Risparmiare sulla propria assicurazione è possibile, ma bisogna prestare molta attenzione. Per legge proprietario del veicolo e intestatario dell'assicurazione sono due soggetti distinti, ma va ricordato che è al proprietario che viene applicato il sistema Bonus-Malus.

Pubblicato il 28/11/2019

Aggiornato il 03/11/2021

chiave di veicolo su un documento
Alcune dritte sul rapporto tra contraente dell'assicurazione e proprietario del veicolo

La normativa italiana per il settore assicurativo non impone che l’intestatario della polizza RC Auto sia anche l’effettivo proprietario del veicolo. I due soggetti corrispondono rispettivamente al contraente, l’intestatario del contratto, e all’assicurato, l’intestatario del mezzo che compare sul libretto di circolazione. Le due figure sono ben distinte, anche se nelle polizze auto finiscono quasi sempre per coincidere con la stessa persona.

Intestare l’RC a terzi: false credenze

La possibilità di intestare il contratto di assicurazione a un soggetto fisico diverso dall’assicurato viene spesso presa in considerazione per una convinzione errata, quella di usufruire della miglior classe di merito del contraente. L’esempio più frequente è quello del figlio neopatentato a cui viene intestata una nuova vettura e del genitore che sottoscrive la polizza, credendo così di pagare un ammontare più basso, in quanto possessore della miglior classe di rischio maturata. Tuttavia, la compagnia calcola il premio sempre sulla base dei dati riferiti al soggetto assicurato: dunque, prenderà come riferimento l’età, la residenza, la classe di merito maturata e la storia assicurativa del giovane a cui appartiene l’auto.

Dunque, intestare la polizza a persona diversa dal proprietario non porta vantaggi in termini di migliore tariffa.

Per risparmiare meglio utilizzare la Legge Bersani

Il Decreto Bersani, entrato in vigore nel 2007, permette al proprietario di un veicolo acquistato nuovo o usato di acquisire la stessa classe di merito di un mezzo circolante e assicurato in suo possesso o in possesso di una persona appartenente al suo stesso nucleo familiare.

Grazie a questo meccanismo i giovani neopatentati che si assicurano per la prima volta, possono evitare di partire dalla classe di merito meno conveniente (la quattordicesima), ereditando invece quella del genitore.

Il nuovo contratto può essere concluso presso la stessa compagnia del veicolo dal quale si ottiene la classe o presso un’altra agenzia, che magari propone una tariffa più conveniente. La Legge Bersani consente di trasferire la classe di rischio solo tra stessa tipologia di veicoli, per esempio auto con auto o moto con moto; in più, non è utilizzabile dalle imprese, visto che i veicoli devono essere intestati a persone fisiche.

È bene ricordare che l’incidente causato dal veicolo che ha usufruito della Legge Bersani non ha effetti sulla classe del mezzo che si è ricevuta in eredità. Le uniche conseguenze le subirà chi è stato agevolato dal Decreto, che al rinnovo della polizza si vedrà applicare il malus e perderà due classi di merito.

La tariffa RC più conveniente si ottiene anche comparando

Vale la pena approfittare dei vantaggi offerti da Segugio.it, il portale online che individua la polizza più economica sul mercato grazie al confronto delle proposte di più compagnie. Una simulazione può aiutare ad avere un esempio veloce della convenienza.

Un rappresentante 50enne di Ferrara (coniugato con figli, prima classe di merito da più anni, un sinistro senza colpa nel 2018, patente mai sospesa, percorrenza media annua di 20.000 chilometri), che rinnova l’assicurazione per una Opel Mokka 1.6 CDTI Ecotec 136 CV 4x2 Start&Stop Cosmo immatricolata nel 2016, spenderà solo 277,03 euro all’anno grazie al contratto proposto da Genertel. La compagnia prevede una copertura con formula di guida esperta, che ammette i conducenti con più di 25 anni e almeno due anni di patente. Tra i vantaggi offerti dall’assicurazione c’è la copertura anche dei danni a terzi in conseguenza di incendio o scoppio del veicolo entro il 3% del massimale.

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A cura di: Enrico Campanelli

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