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Cosa sono le garanzie accessorie?

Le garanzie accessorie incrementano la protezione attivata con la RCA. Ce ne sono di diverse tipologie, ognuna adatta per tutelare l'assicurato da un determinato tipo di danno, ma la loro attivazione implica un aumento del costo finale dell'assicurazione.

uomo regge un ombrello che copre una macchinina
Garanzie accessorie: quali sono?

Le garanzie accessorie sono polizze facoltative – non necessarie per far circolare la due o la quattroruote – che possono essere aggiunte al momento della sottoscrizione dell’RC Auto. Grazie a queste coperture è possibile assicurare la propria persona e lo stesso veicolo da danni che non sono risarciti dalla responsabilità civile di base.

Tra le polizze accessorie offerte dalle compagnie troviamo:

  • l'assicurazione furto e incendio;
  • la polizza kasko;
  • la polizza eventi atmosferici;
  • la tutela legale;
  • la polizza cristalli;
  • la polizza infortuni del conducente;
  • la polizza assistenza stradale;
  • la polizza eventi socio-politici;
  • l’assicurazione atti vandalici

Per valutare la scelta di una garanzia rispetto ad un’altra bisogna tenere presente le proprie caratteristiche di guida, la frequenza con cui si utilizza il veicolo, la città in cui si vive e lo stato del veicolo che si possiede.

Il furto e incedio

È una delle garanzie che vengono abbinate più spesso alla responsabilità civile di base. In particolare, per il furto il veicolo è assicurato in caso di sottrazione sia parziale che totale (inclusa la manomissione), ma non la sottrazione degli oggetti che si trovano all'interno dell'automobile, né il loro furto specifico (il caso cioè in cui l'oggetto che si trova all'interno dell'automobile viene rubato, ma non viene rubata l'autovettura che lo conteneva).
Sia il premio che l'indennizzo che l'assicurazione pagherebbe nel caso di furto, vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata. Questo valore ovviamente viene rinegoziato di anno in anno, ad ogni rinnovo della polizza, e non può che scendere.

Per quanto riguarda invece l'incendio, la polizza tutela l'assicurato dai danni causati alla propria auto o moto per tutti gli eventi legati al fuoco, come scoppi, fulmini, anche dovute a cause interne come corto circuiti o surriscaldamento del motore. Sono però escluse dalla copertura tutte le cose che sono contenute all'interno del mezzo. Il risarcimento, come nel caso del furto, tiene conto del valore commerciale del veicolo al momento dell'incendio. La distruzione prevede il rimborso di tutto il valore del mezzo, mentre il danneggiamento prevede il pagamento all'assicurato del solo valore delle parti danneggiate. Ovviamente non sono coperti gli incendi causati con dolo o con colpa dall'assicurato o da suoi congiunti.

Infortuni del conducente

Frequenti anche le stipule RC Auto che comprendono questa garanzia, che copre l’invalidità permanente (o la morte) del solo conducente responsabile del sinistro. Si attiva quando il guidatore sale a bordo del mezzo, operando in conseguenza di malore o stato di incoscienza anche per gli infortuni subiti durante la fermata e la ripresa della marcia. Tuttavia, l’evento negativo non deve essere determinato da abuso di alcolici, di psicofarmaci, oppure da uso di stupefacenti o allucinogeni.

L’assistenza stradale

Garantisce il soccorso in caso di incidente (o guasto) e consente all’assicurato di evitare costi aggiuntivi in caso di intervento di un carro attrezzi. Con l'assistenza stradale il veicolo viene recuperato e trasportato presso un'autofficina convenzionata (o a quella indicata dall’assicurato): in alcuni casi è anche possibile usufruire di una riparazione del mezzo sul posto.

L’utente ha dunque la certezza di essere assistito in modo tempestivo e soprattutto 24 ore su 24 contattando il numero verde fornito dalla compagnia.

La tutela legale

È una delle polizze facoltative più economiche sul mercato e copre tutte le spese legali relative a qualsiasi tipologia di controversia. La garanzia fornisce l'assistenza ed il rimborso delle spese per la difesa penale qualora l'assicurato venga chiamato in giudizio per lesioni o per omicidio colposo a seguito di un incidente automobilistico.

La polizza kasko

La polizza kasko è consigliabile a chi possiede un veicolo di elevato valore commerciale e copre tutti i danni causati da eventi e sinistri derivanti dalla circolazione del veicolo, indipendentemente dalla responsabilità del conducente. È utile dunque in caso di incidente con colpa – indennizza ad esempio i danni causati dal ribaltamento del mezzo e dalle collisioni a seguito dell'uscita di strada – e in qualunque altro tipo di urto accidentale subito dal veicolo durante la circolazione.

Polizza eventi socio-politici

Questa garanzia copre i danni volontariamente provocati da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici.

In questa garanzia c'è quasi sempre uno scoperto sulla liquidazione del danno che sarà decurtato dalla somma risarcibile stabilita dal perito. Il risarcimento non ha massimale; il valore massimo risarcibile è il valore commerciale del veicolo nel momento in cui l'evento sinistroso sia stato commesso. Alcune compagnie rendono possibile assicurare con un sovrapprezzo anche gli optional, gli accessori del veicolo o le cose trasportate, oppure ottenere un risarcimento in caso di danno totale o parziale pari al valore a nuovo del/dei pezzi di ricambio, ovvero del veicolo stesso.

Polizza atti vandalici

I danni garantiti da questa polizza sono quelli provocati da sommosse, cortei violenti, tumulti popolari o singoli disturbatori: si va dalla semplice riga sulla carrozzeria fino all’incendio della vettura. Questa estensione del pacchetto assicurativo base può essere scelta sia da chi è in possesso di un nuovo veicolo che dai proprietari di un mezzo storico o di pregio.

Chi subisce un atto vandalico deve fare denuncia del danno alle autorità competenti per quel territorio (Polizia o Carabinieri), e solo in seguito rivolgersi alla propria agenzia assicurativa. L’utente sarà risarcito per l’importo totale o parziale del mezzo ma al netto di una franchigia, vale a dire una quota del danno che rimane a carico dell’assicurato. A tal proposito, la compagnia prevede l’intervento di un perito che avrà il compito di verificare l’entità e la causa dei danni al veicolo: si tratta di una clausola antitruffa utilizzata dall’impresa per contrastare eventuali raggiri messi in atto da quegli automobilisti che cercano di far passare una loro distrazione per un atto vandalico.

Polizza cristalli

L'assicurato può scegliere di includerla nel contratto dell'assicurazione auto/moto per essere indennizzato in caso di danni ai vetri del veicolo.

La polizza prevede il rimborso del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali della tua auto, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi.

La copertura assicurativa dei cristalli ha indiscussi vantaggi nella gestione economica di un danno ai vetri della propria automobile. Infatti, se la vettura è coperta dalla polizza cristalli, la scheggiatura sul parabrezza è riparabile nella maggioranza dei casi gratuitamente, non influendo sul premio o sul bonus/malus.

Polizza eventi atmosferici

Si tratta di una garanzia aggiuntiva che le compagnie propongono agli assicurati per tutelare il veicolo dai danni subiti a causa di intemperie atmosferiche o eventi naturali che potrebbero danneggiarlo, come ad esempio grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine e alluvioni.

Questo elenco di eventi può cambiare in base alla compagnia, quindi si consiglia di leggere sempre attentamente quali eventi sono coperti dall'assicurazione da contratto. Di solito, comunque, vengono indennizzati tutti i danni materiali che si verificano in conseguenza diretta dell'evento atmosferico, tranne l'incendio.

Molto spesso il rimborso danni per questo tipo di copertura assicurativa prevede l'applicazione di uno scoperto che può essere o un minimo fisso, ad esempio 1000 euro, o una % del danno causato o un mix dei due, cioè un minimo fisso di euro X o una % del danno se maggiore del minimo fisso.

Ultimo aggiornamento giugno 2021

A cura di: Enrico Campanelli

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