Come richiedere il risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere consegnata in contemporanea alla denuncia del sinistro: tra le informazioni che deve contenere troviamo le generalità degli assicurati, la denominazione delle compagnie e i fatti accaduti.

- La richiesta di risarcimento
- L'offerta della compagnia
- Mancato risarcimento totale o parziale: c’è il diritto di accesso agli atti
- Richiesta di risarcimento: come fare in caso di sinistro con un’auto non identificata?
- Danni fisici del conducente responsabile del sinistro: è possibile farsi risarcire?
Il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in seguito a un sinistro è la somma pecuniaria che viene pagata come indennizzo da una compagnia assicuratrice.
In caso di attivazione della procedura di risarcimento diretto (o indennizzo diretto), il danneggiato potrà inviare la richiesta di rimborso del danno alla propria Compagnia assicurativa. Ricordiamo che l'indennizzo diretto si può applicare solo se ricorrono determinate condizioni, tra cui:
- l'incidente coinvolge due veicoli (è necessario l'impatto), che devono essere entrambi immatricolati in Italia e regolarmente assicurati;
- non ci sono lesioni gravi in caso di feriti;
- il sinistro avviene in territorio italiano.
Nei casi non rientranti nell’indennizzo diretto si deve optare per il risarcimento ordinario, dove la richiesta dev'essere consegnata alla Compagnia della parte responsabile del sinistro che provvederà alla liquidazione dei danni subiti.
Per entrambe le procedure (diretto e ordinario) la richiesta di risarcimento prevede lo stesso iter.
La richiesta di risarcimento
Ricordiamo che il danneggiato deve denunciare il sinistro alla compagnia entro tre giorni dall'evento dannoso, così come stabilito dall’articolo 1913 del Codice civile. Per la denuncia si può utilizzare il modulo blu (o CAI, Constatazione Amichevole di Incidente), che al suo interno indica tutte le informazioni da specificare per la corretta denuncia dell’evento dannoso. A tal proposito, può essere anche utile far intervenire le forze dell’ordine, in modo da effettuare tutti i rilievi del caso, scattare delle foto del punto di impatto e annotare le generalità degli eventuali testimoni che hanno assistito al sinistro, in modo da poter dimostrare le responsabilità del sinistro.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento, può essere consegnata in contemporanea alla denuncia oppure inviata tramite raccomandata a/r entro un termine massimo di due anni. Per entrambe le procedure di rimborso (risarcimento diretto e ordinario), la richiesta deve contenere le generalità degli assicurati, la denominazione delle Compagnie, i fatti accaduti (allegando il modulo blu) e il luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per le perizie: per quest’ultimo, il periodo di disponibilità non deve essere inferiore ai cinque giorni non festivi.
Nel caso il termine dei cinque giorni non sia rispettato, l'impresa effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione della fattura che attesti l’importo degli interventi riparativi.
Qualora ci siano anche danni alla persona, deve essere allegata alla richiesta la documentazione medica delle lesioni (il verbale del pronto soccorso, le spese per le visite specialistiche, le spese medicinali, l’eventuale consulenza del medico di parte).
Se la richiesta di risarcimento manca di qualche elemento essenziale, la Compagnia è tenuta ad indicare, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro.
L'offerta della compagnia
La Compagnia assicuratrice deve formulare un'offerta al danneggiato (o in alternativa specificare le motivazioni per cui ritiene di non doverla fare) entro un certo termine dalla data di ricezione della documentazione completa, vale a dire:
- entro 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose;
- entro 90 giorni se vi sono stati danni anche alle persone.
Il termine scende a 30 giorni quando entrambe le parti hanno sottoscritto il modulo blu.
La liquidazione del sinistro deve avvenire entro 2 settimane dall’offerta di risarcimento, che essa venga accettata o meno.
Mancato risarcimento totale o parziale: c’è il diritto di accesso agli atti
In caso di mancato risarcimento oppure di offerta giudicata non congrua, è possibile per il danneggiato richiedere una perizia da parte un perito terzo e avvalersi di un legale per iniziare eventualmente una causa civile.
Il danneggiato può anche esercitare il diritto di accesso agli atti, previsto dall’articolo 146 del Codice delle Assicurazioni Private. Si tratta di una richiesta per visionare copia di tutta la documentazione che riguarda la gestione della propria pratica risarcitoria, in modo da valutare l’operato della compagnia.
Il diritto di accesso si esercita tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata), da inviare alla sede legale della compagnia assicurativa. Nella richiesta si deve allegare la copia del documento di riconoscimento (se si agisce in rappresentanza di altro soggetto anche la delega sottoscritta dall’interessato e copia di un suo documento d'identità), il numero del sinistro, e i documenti da visionare.
La compagnia deve rispondere alla richiesta entro 15 giorni: in caso di rifiuto, l’assicurato/danneggiato può inoltrare un reclamo all’IVASS al fine di vedere garantito il proprio diritto di accesso.
Richiesta di risarcimento: come fare in caso di sinistro con un’auto non identificata?
Il danneggiato può ricorrere al cosiddetto Fondo Garanzia Vittime della Strada, uno strumento che copre sia i danni alla persona che quelli materiali.
La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata tramite raccomandata alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP), che è addetta alla gestione il fondo, e all'impresa assicurativa designata competente per il luogo dove è avvenuto l'incidente (l’elenco delle assicurazioni è riportato sul portale della stessa CONSAP), con quest’ultima che dovrà effettuare la valutazione del sinistro e liquidare il danno all’assicurato.
Danni fisici del conducente responsabile del sinistro: è possibile farsi risarcire?
La polizza infortuni conducente è una garanzia accessoria, ossia da stipulare facoltativamente e non necessaria per far circolare la due o la quattro ruote. Si tratta di una copertura estremamente utile, perché tutela l'integrità fisica del guidatore del veicolo responsabile dell'incidente (nel caso di incidente senza colpa gli eventuali danni fisici sono coperti dalla polizza RC Auto).
Al conducente infortunato sono rimborsate tutte le spese mediche sostenute e le eventuali disabilità che si manifestano a seguito del sinistro. In caso invece di decesso del guidatore, è previsto un risarcimento da erogare ai familiari.
I danni vengono rimborsati nei limiti di un massimale – la cifra massima indennizzabile – il cui importo può essere scelto dalla compagnia oppure dal contraente, al momento della sottoscrizione dell'RC Auto, in base alle varie opzioni proposte dalla stessa compagnia.
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