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La Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI)

La Constatazione Amichevole d’Incidente deve essere presentata alla compagnia entro tre giorni lavorativi dall’incidente: se firmata da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, abbrevia i tempi per essere risarciti dai danni.

due conducenti si scambiano dati assicurativi dopo sinistro
Constatazione Amichevole d'Incidente

La Constatazione Amichevole d’Incidente (CAI), chiamata anche modulo blu, è un documento prestampato utilizzato per denunciare un sinistro alla compagnia assicurativa.

Il modulo blu è standard e raccoglie le informazioni sulla dinamica dell’incidente e sui soggetti coinvolti. Ogni modulo può essere usato al massimo per due veicoli: dunque, se nel sinistro sono coinvolti “n” veicoli andranno usati “n-1” moduli (ad esempio tre auto, due moduli).

Come è fatto il modulo blu

Il modulo blu, fornito dall'assicurazione nel momento in cui il cliente stipula la polizza, è costituito da due pagine, presenti in quattro copie.

La prima pagina contiene 15 diversi campi, da compilare per poter identificare i veicoli coinvolti e chiarire come è avvenuto il sinistro.

In particolare, i campi con numerazione progressiva da 1 a 5 servono a identificare:

  1. data e ora in cui è avvenuto l’incidente;
  2. il luogo del sinistro (Comune, Provincia e indirizzo);
  3. indicazione di eventuali feriti;
  4. ulteriori danni materiali che non riguardano i due veicoli coinvolti;
  5. eventuali testimoni (indicando le generalità e se erano presenti su uno dei due veicoli).

Per i testimoni, va specificato che anche i passeggeri dei veicoli coinvolti possono essere indicati come tali. Qualora siano presenti più testimoni, possono essere annotati anche nella parte alta del modulo blu.

A partire dal campo 6 e fino al 12 il modulo si sdoppia con due sezioni speculari, una dedicata al veicolo A e l’altra al veicolo B. Non c’è una regola per stabilire qual è il veicolo A e qual è il veicolo B: l’importante è non confondere le informazioni tra gli stessi veicoli.

Nelle sezioni 6, 7, 8 e 9 si deve specificare:

  1. i dati relativi ai contraenti/assicurati;
  2. i dati dei veicoli (la marca, il modello, il numero di targa, lo stato di immatricolazione);
  3. i dati delle compagnie di assicurazione (la denominazione, l’indirizzo della filiale di riferimento, la mail e il numero di telefono, nonché il numero della polizza e il periodo di validità del certificato di assicurazione);
  4. i dati dei conducenti (quelli anagrafici e della patente).

Le sezioni 10 e 11 riguardano i danni ai veicoli. In particolare, nella 10 è necessario indicare con una freccia il punto d’urto sulla sagoma dei veicoli, scegliendo fra moto, auto e autocarro; per il punto 11, invece, è sufficiente fornire una descrizione del danno (può essere, ad esempio, una botta sul paraurti anteriore, oppure la rottura del fanale anteriore destro).

I punti 12 e 13 riportano le circostanze dell’incidente e il grafico. Nel dettaglio, la 12 fornisce l’indicazione della circostanza dell’incidente (ad esempio, il tamponamento). In questa sezione occorre selezionare con attenzione le caselle da barrare (sono 17), poiché se incompatibili tra loro possono dar luogo a una ricostruzione contraddittoria: nell’incertezza, la compagnia potrebbe assegnare le colpe al 50%.

Per quanto riguarda la sezione 13, è uno spazio comune in cui può essere disegnata la dinamica dell’incidente. Lo schema deve essere completato inserendo il tracciato delle strade, le vetture stilizzate con la loro direzione di marcia e la posizione al momento dell’urto, i segnali stradali e i nomi delle vie in cui è accaduto l’evento dannoso.

Infine, nelle ultime due sezioni, 14 e 15, il modulo si sdoppia nuovamente. I due campi riguardano rispettivamente:

  • le osservazioni personali (vanno a integrare le informazioni già riportate nel modulo);
  • le firme dei conducenti del veicolo.

La seconda pagina del modulo prevede la compilazione della sezione "Altre Informazioni". Nel dettaglio, va annotato se c’è stato l’intervento delle forze dell’ordine (indicando anche quale corpo si è presentato sul luogo del sinistro) e le informazioni relative al proprietario del veicolo, nel caso in cui quest’ultimo sia diverso dal contraente della polizza. Inoltre, si devono indicare i dati anagrafici di testimoni e feriti, specificando per quest’ultime le cure mediche prestate.

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Constatazione Amichevole d’Incidente: perché è importante?

La firma sul modulo di entrambi i conducenti comporta l’accordo sulla dinamica dell’incidente. In questo caso, la constatazione amichevole consente di evitare eventuali contestazioni sulla responsabilità delle parti, velocizzando la gestione del sinistro.

Il danneggiato potrà attivare la procedura di risarcimento diretto, che prevede l’invio della richiesta di risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa. Tuttavia, è bene ricordare che il risarcimento diretto non può essere avviato se ricorrono queste condizioni:

  • nella collisione sono coinvolti più veicoli responsabili;
  • se il sinistro ha causato lesioni fisiche gravi alle persone, ossia che portano ad una invalidità permanente superiore al 9%;
  • se il sinistro è avvenuto con un veicolo immatricolato all’estero, con un pedone o con un veicolo non a motore.

In quest’ultimi casi, è applicabile solo la procedura di risarcimento ordinario, in cui il danneggiato presenta la richiesta per ottenere il rimborso dei danni alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

La Constatazione Amichevole può essere compilata anche se non c’è accordo tra i guidatori. In questo caso, il modulo sarà firmato solo da un conducente e redatto per la parte relativa al proprio veicolo. Il mancato accordo rende consigliabile fornire alla propria compagnia ulteriori elementi di prova sulle modalità di accadimento del sinistro, come fotografie e dichiarazioni testimoniali.

La richiesta di risarcimento danni

Dopo la denuncia dell’incidente attraverso la CAI, può essere avviata la pratica del risarcimento. Ricordiamo che il diritto ad essere risarciti si prescrive in due anni dalla data di accadimento dell’evento dannoso, ma la richiesta può essere inviata anche in contemporanea con la denuncia, ossia entro tre giorni dal sinistro.

Un modulo blu compilato correttamente garantisce di ottenere un risarcimento del danno in tempi brevi. L’assicurazione, infatti, deve formulare l’offerta entro 60 giorni di tempo dalla denuncia, pena sanzioni: i giorni diventano 30 se il modulo è firmato da entrambe le parti e salgono a 90 se l’incidente ha causato dei feriti.

Ricordiamo che l’RC Auto risarcisce fino al limite del massimale, che non può essere inferiore a 7.750.000 euro, di cui 6.450.000 euro per danni alle persone e 1.300.000 euro per danni alle cose.

Ultimo aggiornamento settembre 2024