Risarcimento diretto, CARD
Il danneggiato non responsabile di un sinistro può usufruire del risarcimento diretto, che consente di rivolgersi alla propria compagnia per ricevere la somma corrispondente al danno subito. La procedura si può applicare solo in presenza di determinate condizioni: vediamo quali sono.
Per semplificare e velocizzare la gestione dei sinistri stradali è stato introdotto nel 2007 il risarcimento diretto, o indennizzo diretto. Si tratta di una procedura che permette a chi ha subito il danno di essere risarcito dalla propria compagnia assicurativa, che anticipa il rimborso del sinistro per conto dell’assicurazione del soggetto responsabile.
Il risarcimento diretto comprende i danni al veicolo e alle cose materiali presenti nel veicolo al momento dell’incidente e i danni fisici subiti dal conducente e dai passeggeri.
Quando si può usufruire del risarcimento diretto?
Il risarcimento diretto si applica quando ricorrono le seguenti condizioni:
- il sinistro avviene sul territorio italiano (comprese Città del Vaticano e Repubblica di San Marino);
- il sinistro riguarda solo due veicoli a motore – identificati, immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere;
- in caso di danni alla persona, le lesioni riportate non devono superare la soglia del 9% di invalidità permanente;
- se uno dei veicoli è un ciclomotore (o quadriciclo leggero), deve essere in possesso di una targa conforme al D.P.R. 153 del 2006 (ossia una targa a 6 caratteri anziché 5);
- il sinistro avviene con urto (ad esempio, non è possibile avviare la procedura in caso di incidente successivo alla caduta di un carico sporgente).
Un’altra condizione fondamentale è che la compagnia assicurativa sia aderente alla CARD, la Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto, nata con il fine di regolamentare quelli che sono i rapporti tra le diverse imprese assicuratrici nell’ambito dello stesso risarcimento diretto.
Fino al 2022 il risarcimento diretto era rivolto alle sole compagnie assicurative italiane: il Disegno di legge Concorrenza ha però rivisto l’applicazione della procedura, estendendola dal primo gennaio 2023 anche alle imprese assicurative europee che operano in Italia.
Risarcimento diretto: come ottenere il rimborso dei danni
Ricordiamo che l’assicurato ha tre giorni di tempo dalla data in cui si è verificato l’incidente per fare denuncia alla propria agenzia assicurativa, presentando il modulo blu (o CAI, Constatazione Amichevole d’Incidente) con la firma della controparte o a firma singola se non si è trovato un accordo sulla dinamica dello scontro. Con il modulo blu si effettua solo la denuncia del sinistro, mentre per il rimborso dei danni alla propria compagnia servirà presentare in contemporanea (o in un periodo entro due anni) una richiesta di risarcimento. Quest’ultima deve contenere:
- i dati anagrafici del danneggiato;
- la descrizione dei fatti;
- un eventuale preventivo per la riparazione del mezzo;
- il luogo dove le cose danneggiate sono disponibili per la perizia.
In caso di lesioni personali, si deve anche allegare:
- l'età, il codice fiscale e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- l'attestazione medica che dimostra l'avvenuta guarigione;
- l'eventuale consulenza medica di parte.
La richiesta di risarcimento deve essere completa di tutte le informazioni previste dalla legge. In caso contrario, la compagnia dispone di un periodo di 30 giorni per chiedere al danneggiato le integrazioni necessarie.
Le tempistiche per ottenere il risarcimento
La compagnia deve presentare al danneggiato un'offerta di risarcimento entro un determinato periodo di tempo dalla ricezione della documentazione completa. I termini che l'impresa deve rispettare nel risarcimento diretto sono gli stessi del risarcimento ordinario, vale a dire:
- entro 30 giorni per i soli danni alle cose e se il modulo blu è sottoscritto congiuntamente dalle parti;
- entro 60 giorni se il modulo blu è stato firmato dal solo danneggiato;
- entro 90 giorni se sono presenti anche danni alle persone.
Il danneggiato che accetta l'offerta, si vedrà versare la somma dalla propria compagnia entro 15 giorni dall'accettazione;
Qualora la compagnia abbia comunicato i motivi che impediscono il risarcimento, oppure nel caso di mancato accordo sulle cifre o di mancata comunicazione dell’offerta nei termini, è possibile per l’assicurato/danneggiato proporre un'azione diretta in giudizio nei confronti della propria impresa assicurativa. Tuttavia, l’assicurazione del veicolo responsabile del sinistro può chiedere di intervenire in giudizio, escludendo l'altra compagnia e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
Ricordiamo che prima dell’azione giudiziale, si può tentare di risolvere la controversia attraverso la conciliazione paritetica, da adottare in caso di sinistri con danni fino a 15.000 euro. Per attivarla, basta inoltrare una richiesta presso una delle Associazioni dei consumatori aderenti: la procedura ha una durata massima di 30 giorni ed è gratuita, salvo l'eventuale iscrizione all'Associazione scelta.
Casi di esclusione del risarcimento diretto
L’indennizzo diretto non si può applicare:
- se il sinistro coinvolge più di due veicoli;
- se il sinistro avviene con un pedone o con un veicolo non a motore;
- in caso di sinistro con veicolo immatricolato all’estero o con un ciclomotore sprovvisto di nuova targa a sei cifre;
- se il sinistro causa danni fisici gravi al conducente o ai passeggeri;
- se il sinistro avviene senza urto tra i veicoli.
In questi casi, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.
Chi risarcisce se il responsabile del sinistro non è assicurato?
Nel caso in cui il responsabile dell’incidente non sia assicurato, il danneggiato può ricevere la somma del danno subito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene anche nei seguenti casi:
- se il veicolo responsabile del sinistro non è stato identificato;
- quando il veicolo responsabile è assicurato con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- se il veicolo responsabile è posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Il Fondo è gestito dalla CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, a cui si deve inoltrare la domanda entro 2 anni dall'accaduto. La richiesta deve essere inviata anche alla compagnia con competenza territoriale riferita al luogo in cui è accaduto l’evento dannoso, che ha l’incarico di avviare la pratica di risarcimento e liquidare le somme da risarcire (quest'ultime le saranno rimborsate dal Fondo).
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