Risarcimento ordinario: come funziona la procedura NO CARD
In caso di incidente stradale, il danneggiato deve inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa con cui il responsabile del sinistro ha stipulato la polizza RC Auto.

I guidatori che subiscono un incidente stradale hanno il diritto di essere risarciti dei danni.
Una delle procedure che si può attivare è quella del risarcimento ordinario, o risarcimento indiretto, in cui il danneggiato presenta la richiesta di rimborso alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.
Il risarcimento indiretto si applica quando ricorre anche una sola tra le seguenti circostanze:
- l’incidente causa al conducente danni con invalidità permanente superiore al 9%;
- non c’è collisione tra i veicoli (non c'è stato per uno dei due un danno effettivamente constatabile);
- l’incidente avviene con un pedone, una macchina agricola o un mezzo non a motore;
- l’incidente vede il coinvolgimento di più di due veicoli responsabili;
- la collisione avviene con un ciclomotore munito della vecchia targa a cinque caratteri.
Ricordiamo che la procedura di risarcimento ordinario viene anche definita NO CARD, perché si utilizza quando la propria compagnia d’assicurazione non ha aderito alla convenzione CARD, l’accordo tra le imprese assicurative che consente l’applicazione del risarcimento diretto. Tuttavia, dal primo gennaio 2023 è in vigore la norma del Ddl Concorrenza che rivede la disciplina del risarcimento diretto, estendendola anche alle compagnie NO CARD che operano in Italia.
La documentazione per richiedere il risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata alla compagnia della controparte tramite raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata (PEC). In caso di danni alle sole cose, deve contenere:
- l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento;
- il luogo e gli orari in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia assicurativa.
Dal 2012 non è più previsto che la richiesta di risarcimento sia corredata del modulo blu (o Constatazione Amichevole d'Incidente): tuttavia, allegare la constatazione può risultare utile.
Il modulo blu è invece un documento importante per denunciare il sinistro, perché permette di avere una visione completa sulla dinamica dell’evento dannoso. Deve essere utilizzato un solo modulo se i veicoli coinvolti nello scontro sono due, mentre sono necessari più moduli per un numero di mezzi maggiore – in particolare, “n-1” moduli per “n” mezzi.
Nel documento devono essere riportate le seguenti informazioni:
- luogo e data in cui è avvenuta la collisione;
- dati anagrafici dei conducenti e dei contraenti delle polizze RC Auto;
- dati relativi ai veicoli e alle compagnie assicuratrici;
- circostanze del sinistro;
- indicazioni di eventuale intervento di una pubblica autorità (vigili urbani, polizia, carabinieri).
Il modulo presenta anche una sezione grafica dell’incidente, in cui si dovrà disegnare come è avvenuta la collisione. Il grafico deve riprodurre la posizione delle vetture al momento dell’impatto e l’indicazione delle vie dove l’evento dannoso è accaduto (con relativa specificazione della segnaletica).
Il modulo blu deve essere consegnato alla propria compagnia entro tre giorni dal sinistro. Se il documento viene firmato da entrambi i soggetti, vale come accordo sulla dinamica del sinistro: in caso, invece, di disaccordo e mancata firma di una delle parti, il modulo blu può essere completato solo per la parte relativa a uno dei veicoli.
Richiesta di risarcimento: i documenti da allegare in caso di danni alle persone
In caso di lesioni personali, la richiesta deve essere completata con:
- i dati del soggetto che ha riportato danni fisici (codice fiscale, età, attività e reddito);
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di aver diritto a prestazioni da parte di gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INAIL);
- l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.
L’offerta di risarcimento
La compagnia che gestisce il sinistro è tenuta a formulare un'offerta di risarcimento al danneggiato (o comunicare le motivazioni per cui ritiene di non dover fare offerte) entro questi termini:
- 60 giorni dalla richiesta, in caso di danni alle sole cose (si scende a 30 in caso di accordo delle parti e compilazione del modulo blu);
- 90 giorni se si sono verificati anche danni alle persone.
È importante che la richiesta di risarcimento sia completa di tutte le informazioni previste dalla legge. In caso contrario, la compagnia può richiedere al danneggiato le integrazioni necessarie, con i termini per formulare l'offerta di risarcimento che vengono interrotti fino alla data di ricezione dei dati richiesti.
Il danneggiato, in pendenza di questi termini non può opporsi e rifiutare eventuali accertamenti da parte della compagnia per valutare il danno alle cose o alle persone. L’assicuratore può, infatti, richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni eventualmente acquisite relativamente alla dinamica dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti coinvolte nonché alla targa di immatricolazione.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, la compagnia provvede a saldare la cifra entro 15 giorni dall'accettazione. In questo caso, la stessa compagnia richiede una quietanza liberatoria, che preclude al danneggiato il diritto di avanzare richieste di maggior danno.
E se l'offerta non viene accettata? In questo caso, l'assicurazione paga comunque la cifra proposta entro 15 giorni dalla mancata accettazione, ma la stessa viene ricevuta a titolo di acconto. A tal proposito, il danneggiato può tentare di risolvere la controversia con la compagnia del responsabile del sinistro tramite la negoziazione assistita, una procedura stragiudiziale introdotta dal decreto legge numero 132 del 2014, che favorisce la risoluzione di controversie prima che si giunga davanti a un Giudice. Per legge, la negoziazione assistita non può durare meno di un mese e più di tre: il danneggiato e l'assicurazione indicano i loro rispettivi difensori, che provano a raggiungere un'intesa che soddisfi entrambe le parti. Se si giunge ad una conclusione positiva, ne viene dato atto con una scrittura privata sottoscritta dalle stesse parti e dai loro avvocati: in caso contrario, la procedura termina con un verbale che dichiara l’esito negativo.
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