Cos’è l’annullamento della polizza assicurativa?
Con l’annullamento della polizza assicurativa è possibile ottenere l’estinzione anticipata del contratto, nel caso in cui si verifichi una delle condizioni predefinite dallo stesso. Questa pratica segue una procedura ben precisa e ha delle conseguenze sulla classe di merito.

L’annullamento della polizza auto, moto o autocarro è quel procedimento che consente al contraente (o assicurato se le due figure coincidono) di estinguere anticipatamente il contratto al verificarsi di determinate situazioni. Si tratta di una pratica che, in alcuni casi, si rivela necessaria e che segue una procedura ben precisa e regolamentata dalle stesse condizioni fissate dal contratto della polizza da annullare. Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni predeterminate, il contraente potrà avvalersi della facoltà di annullare la polizza assicurativa.
Quando è possibile annullare la polizza assicurativa
La richiesta di annullare l’assicurazione ha delle regole molto semplici, in quanto il cliente può presentarla alla propria compagnia se il veicolo è stato:
- venduto (o dato alla concessionaria in conto vendita);
- rottamato;
- rubato;
- esportato all’estero.
Le polizze che non prevedono il tacito rinnovo, come l'assicurazione auto, hanno una data di scadenza ben precisa. Al termine del periodo di copertura, quindi, la polizza si annullerà in automatico e, terminato l’eventuale periodo di tolleranza, la polizza non sarà più attiva e sarà necessario attivarne una nuova, in caso di bisogno.
Come annullare la polizza auto, moto, autocarro
L’attestazione che prova una delle condizioni sopra deve essere consegnata all’agenzia (o spedita tramite raccomandata) dall’assicurato, che dovrà anche indicare le proprie generalità, i dati della polizza e il numero di targa del veicolo. In più, sarà obbligatorio allegare la seguente documentazione in originale:
- certificato di assicurazione (il documento che attesta la regolarità della copertura e il periodo di validità);
- carta verde
- atto di vendita/demolizione/esportazione del veicolo o la denuncia in caso di furto.
Una volta ricevuta tutta la documentazione, la società assicuratrice provvederà a chiudere il contratto di polizza con decorrenza dalla data di presentazione (o di invio) dei documenti. Il soggetto si vedrà rimborsare la parte di premio pagata ma non goduta per via della cessazione del rischio, un ammontare che l’agenzia dovrà calcolare al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Nel caso in cui la vettura venga rubata e nel contratto di assicurazione sia inclusa la polizza accessoria del Furto e Incendio, si avrà diritto a un indennizzo pari al valore di mercato del mezzo. Tuttavia, non spetterà il rimborso del premio già versato per la garanzia accessoria, con l’obbligo di corrispondere anche le eventuali rate mancanti che si sarebbero dovute pagare dopo il furto.
Per le polizze auto, moto o autocarro che sono state sottoscritte via telefono oppure tramite sottoscrizione online è possibile esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dall’attivazione. In questo periodo di tempo, il contraente ha facoltà di recedere dal contratto, ottenendo un rimborso integrale dell’importo speso.
Il problema della classe di merito
L’annullamento del contratto costringe l’assicurato, in caso di acquisto di altro veicolo, a ripartire dalla classe di merito meno conveniente, ovvero la quattordicesima. Tuttavia, si potrà ovviare a questa condizione grazie all’applicazione del Decreto Bersani (e per estensione anche della RC Familiare), che permette al proprietario di un veicolo acquistato nuovo o usato di ottenere la stessa classe di merito di un mezzo già in suo possesso o in possesso di un componente del nucleo familiare convivente.
Per non perdere la classe di merito si può optare di far giungere la polizza a scadenza, visto che l’ultimo attestato di rischio conseguito conserverà la sua validità per un massimo di 5 anni. Durante questo periodo sarà dunque possibile attivare un nuovo contratto assicurativo con la classe già maturata. Ricordiamo che l'attestato non riporta solo la classe di provenienza e di assegnazione, ma anche il numero dei sinistri provocati dal guidatore negli ultimi cinque anni e le eventuali franchigie non rimborsate alla compagnia.
Dal primo luglio del 2015 l'attestato è diventato elettronico, abbandonando la precedente forma cartacea: con la dematerializzazione, gli assicurati non ricevono più il documento a casa, ma lo possono consultare online collegandosi al portale della propria compagnia. I clienti dell’agenzia possono però richiedere la stampa dell’attestato senza alcuna maggiorazione di costi.
La digitalizzazione dell’attestato di rischio ha portato un’ulteriore novità per chi vuole rinnovare la polizza con un’altra compagnia. Il documento elettronico ha infatti liberato l'assicurato dal precedente obbligo di doverlo consegnare al nuovo assicuratore, che potrà reperirlo nella banca dati controllata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Un'alternativa all'annullamento
Ci sono altre circostanze in cui è necessario dover intervenire sulla propria assicurazione. Un esempio è la sospensione della polizza, con cui l'RC Auto/Moto/Autocarro viene "congelata" al fine di evitare il pagamento del premio assicurativo senza fare un uso effettivo del veicolo.
La sospensione riguarda solo le polizze annuali (non può essere domandata per le polizze temporanee, come ad esempio quelle mensili o trimestrali) e può essere richiesta se si è in regola con il pagamento dell'assicurazione. Soddisfatte queste condizioni, basterà comunicare alla società assicurativa di voler sospendere la polizza tramite un modulo scaricabile online dal sito della stessa compagnia o inviando un fax o una raccomandata con ricevuta di ritorno.
La richiesta dovrà contenere i propri dati, quelli del contratto assicurativo e il certificato di assicurazione. Sia la durata che le modalità di interruzione variano in base alle condizioni contrattuali stipulate. La compagnia può imporre determinati vincoli per l’interruzione – specificati al momento dell’acquisto – come ad esempio il tetto massimo di una sola sospensione e una durata minima di almeno un mese. Altre assicurazioni danno invece maggiore libertà al guidatore, una condizione che in alcuni casi si può tradurre in un costo aggiuntivo al prezzo pattuito dal contratto.
Durante il periodo di sospensione, il veicolo non può per alcun motivo circolare su strada pubblica. In caso di violazione dell’obbligo, l'assicurato sarà sanzionato con la stessa modalità riservata a chi utilizza un veicolo sprovvisto della copertura RC Auto/Moto/Autocarro, ossia una multa fino a 3.396 euro e l’immediata cessazione della circolazione del mezzo (che sarà trasportato e depositato in un'area privata decisa dall'organo accertatore).
Come riattivare la polizza sospesa
Altrettanto semplice è l’iter per riattivare la polizza alla fine del periodo di sospensione, con il cliente che dovrà informare la compagnia tramite raccomandata o accedendo alla propria Area clienti del portale. Ogni compagnia definisce una procedura ben precisa che il cliente dovrà seguire per andare a riattivare la polizza, interrompendo il periodo di sospensione. In alcuni casi, la riattivazione può richiedere dei tempi tecnico-burocratici, con alcuni giorni di attesa prima che la procedura si completi.
Una volta effettuata la riattivazione, la polizza vedrà allungare la propria validità per un lasso di tempo pari alla sua interruzione. Non bisogna dimenticare che la riattivazione può avvenire su un nuovo veicolo e non necessariamente su quello coperto dalla polizza prima della sospensione. Condizione necessaria è che il precedente mezzo (auto, moto o autocarro) venga venduto, rottamato, rubato o esportato all’estero definitivamente; in più, il nuovo veicolo deve obbligatoriamente appartenere alla medesima tipologia di quello vecchio.
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