Ultimi giorni per riscattare le polizze dormienti
Il countdown si avvicina alla fine. C'è tempo fino al 28 febbraio prossimo per compilare sul portale della Consap il formulario necessario a riscattare le somme presenti sulle polizze dormienti, cioè quelle del ramo vita finite in prescrizione. Ecco come muoversi.

Chi non lo ha fatto finora, deve affrettarsi. Il 28 febbraio prossimo scade il termine per riscattare le polizze assicurative dormienti e, oltre quella data, si rischia seriamente di dover rinunciare ai risparmi accumulati.
Cosa fare per riscattare le polizze dormienti
Si definiscono dormienti i contratti di assicurazione ramo vita che sono andati prescritti, considerato che i diritti sulla polizza possono essere fatti valere entro 10 anni dalla data del decesso o dalla scadenza dell’investimento. Oltre tale soglia le somme non riscosse confluiscono in un apposito fondo istituito dalla Consap, Concessionario servizi assicurativi pubblici, che è una società controllata al 100% dal ministero dell’Economia.
Secondo il bando in scadenza a fine mese, sono rimborsabili, fino a un massimo del 50%, le polizze il cui diritto alla riscossione sia maturato successivamente alla data del 1° gennaio 2006 con prescrizione entro il 19 ottobre 2012, a patto che trovino soddisfazione tutti i requisiti previsti per legge.
In particolare quattro:
- evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza, che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato;
- prescrizione del diritto stesso intervenuta entro il 19 ottobre 2012;
- rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’intermediario per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell’importo della polizza al fondo;
- non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell’ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.
Ottava finestra
Negli scorsi anni il legislatore italiano ha concesso sette possibilità agli aventi diritto di chiedere il rimborso delle somme alla Consap, per una percentuale del totale stabilita in base all’importo massimo messo a disposizione dal Governo e al totale dei rimborsi richiesti. Questa è l’ottava finestra e probabilmente sarà anche l’ultima.
La domanda può essere presentata esclusivamente online, attraverso il Portale Unico Consap, previa registrazione.
La situazione dei conti correnti dormienti
Diversa è la situazione dei conti correnti dormienti, rapporti bancari con importi superiori ai 100 euro che non registrano operazioni o movimentazioni da parte dei titolari da non meno di dieci anni. A volte sono frutto di eredità non riscosse, altre conseguenza del fatto che si è rimandata continuamente la chiusura della relazione con la vecchia banca, fino a dimenticarsene.
Al pari di ciò che avviene per gli assegni circolari, i libretti al portatore e quelli nominativi, i certificati di deposito nominativi e quelli al portatore, se non vengono riscossi entro 180 giorni dal sollecito presentato dall’intermediario di riferimento vanno ad alimentare il Fondo per i risarcimenti alle vittime delle frodi finanziarie istituito presso il ministero dell’Economia. Comunque non tutto è perduto. Per tornare in possesso dei propri soldi, è possibile rivolgersi, entro i successivi dieci anni, alla stessa Consap già vista in materia di polizze prescritte, presentando istanza di rimborso. Anche in questo caso si fa tutto online, compilando il form presente sul portale dell’ente.
Una volta ricevuta la richiesta, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici provvede all’istruttoria in base all’ordine cronologico di arrivo della documentazione e, qualora necessario, trasmette la richiesta di integrazione all’interessato. Le istanze complete e concluse con l’accoglimento, vengono sottoposte all’approvazione del Mef, che procede all’accredito delle somme.