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Moto: chi risarcisce il passeggero in caso di sinistro?

In caso di incidente stradale in modo, il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia di assicurazione del mezzo su cui viaggiava, anche quando la colpa del sinistro è di un altro veicolo. Scopriamo di più.

Pubblicato il 07/07/2020
sinistro con moto
Sinistro con moto

I motociclisti sono la categoria di guidatori più esposti a subire dei danni fisici in caso di sinistro. A rischiare non è solo il guidatore, ma anche il terzo trasportato, ossia la persona che è a bordo del mezzo come passeggero. Per quest’ultimo, la legge prevede una disciplina di favore per consentirgli di essere indennizzato nel modo più veloce possibile.

In particolare, l’articolo 141 del Codice delle assicurazioni private stabilisce che il risarcimento al passeggero è garantito dall’assicurazione del conducente della moto su cui si trovava al momento dell’incidente, anche quando la colpa del sinistro è di un altro mezzo. Tuttavia, in quest’ultimo caso, la compagnia che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Il passeggero deve dimostrare i danni subiti

Gli spetta dunque l’onere di provare che i danni fisici subiti siano stati effettivamente causati dal sinistro, una prassi che le assicurazioni richiedono per ridurre al minimo il rischio di truffe.
Dunque, si dovrà dimostrare di essersi infortunati presentando all’assicurazione il verbale delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro, il referto ospedaliero o gli esami medici, oppure riportando le testimonianze delle persone che erano presenti al momento dell’incidente.

Si risarciscono solo i danni fisici?

No. L’assicurazione rimborsa anche i danni alle cose di proprietà, ma solo se il trasportato non è legato da specifiche relazioni di parentela o societarie con il proprietario o con il conducente della moto. I gradi di parentela che escludono l’indennizzo dei danni materiali sono coniuge, genitori, figli, nipoti (figli dei figli), nonni, bisnonni e suoceri.

La procedura per ottenere il risarcimento

La legge prevede che l’iter per essere rimborsati sia identico a quello previsto in caso di indennizzo diretto. Dunque, il danneggiato deve inviare alla compagnia una richiesta di risarcimento che deve contenere una serie di dati, tra cui:

  • le proprie generalità;
  • la descrizione di come è avvenuto il sinistro;
  • le generalità di eventuali testimoni;
  • il luogo dove le cose danneggiate sono disponibili per la perizia;
  • l'entità delle lesioni subite;
  • l'attestazione medica che dimostra l'avvenuta guarigione;
  • l'eventuale consulenza medica di parte

La compagnia sarà obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione; in alternativa, dovrà comunicargli, sempre entro lo stesso periodo, i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

I casi in cui il passeggero non viene risarcito

Al trasportato può essere negato (o ridotto) il risarcimento se il suo comportamento ha contribuito a causare (o ad aggravare) il danno subito: un esempio tipico è quando la caduta viene provocata da un comportamento del passeggero che fa perdere il controllo del mezzo al guidatore, oppure se lo stesso passeggero si trovava in sella a un ciclomotore che non ammette la presenza di ulteriori persone oltre al conducente.

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A cura di: Enrico Campanelli

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