Conciliazione RC Auto: cos'è e come farne richiesta
Si può attivare una procedura di conciliazione solo se le controversie fanno riferimento a sinistri RC Auto con richiesta di risarcimento fino a 15.000 euro. Per procedere si ci può rivolgere a una delle associazioni dei consumatori che hanno aderito all'accordo con ANIA.
In seguito a un incidente d’auto possono insorgere problemi con la compagnia di assicurazione per il risarcimento dei danni. A quel punto il primo passo da compiere è quello del reclamo. La segnalazione va inviata all’impresa assicurativa e deve contenere tutti i dati necessari: nome, cognome e indirizzo di chi effettua il reclamo; denominazione della compagnia assicurativa o del perito; motivo della lamentela. C’è però una strada da percorrere che non è quella giudiziaria. Chi non vuole presentarsi dinanzi a un giudice può far ricorso, infatti, alla conciliazione.
Cos'è e come si attiva la conciliazione
La conciliazione è un procedimento studiato dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e da alcune associazioni di consumatori per tagliare i contenziosi nel settore RC Auto. Si può ricorrere a questa procedura per risolvere controversie sorte in seguito a sinistri la cui richiesta di risarcimento non sia maggiore a 15.000 euro. Si può richiedere la conciliazione dopo aver fatto una richiesta di risarcimento danni e aver dato alla compagnia tutti i dati per procedere alla verifica del caso.
La conciliazione viene attivata se l’assicurato non ha ricevuto alcun riscontro dalla compagnia entro i tempi stabiliti dalla legge o se l’impresa ha "bocciato" la richiesta di risarcimento. Si può procedere con la conciliazione anche quando l’assicurato non accetta l’offerta di risarcimento. Affinché la procedura venga attivata l’assicurato non deve aver affidato l’incarico ad altri, né deve aver ritirato l’incarico prima di attivare la procedura.
La richiesta può essere effettuata presso le associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto l’accordo con l’ANIA: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori.
L’assicurato può recarsi direttamente allo sportello di una delle associazioni dei consumatori o inviare la richiesta di conciliazione online tramite il sito dedicato alla procedura di conciliazione per le controversie RC Auto.
Quali documenti presentare per una richiesta di conciliazione?
Chi fa richiesta di conciliazione deve presentare: documento di identità, richiesta di risarcimento e reclamo. Se l’assicurato ha ricevuto una risposta negativa da parte dell'impresa assicuratrice in merito alla richiesta di risarcimento danni, va allegata alla richiesta di conciliazione anche la comunicazione formale che attesta il diniego di risarcimento da parte dell'impresa. Se, invece, il consumatore ricorre alla conciliazione perché non convinto della proposta economica ricevuta dall’impresa di assicurazione, allora dovrà allegare – oltre al documento di riconoscimento, alla richiesta di risarcimento e al reclamo – anche la comunicazione in cui viene riportata l’offerta ricevuta dall'impresa.
Può capitare che un’associazione dei consumatori decida di non prendere in carico una richiesta di conciliazione inoltrata da un cittadino. Ciò avviene quando mancano i requisiti previsti dal regolamento. Ogni associazione, ricevuto il modulo di richiesta di conciliazione e i vari documenti, deve sempre esaminare le condizioni di ammissibilità e valutare se vi siano i presupposti per procedere. Inoltre, nel corso dei 30 giorni l’associazione può richiedere ulteriori informazioni e ragguagli.
Qual è la durata della procedura di conciliazione?
Una volta effettuata la richiesta di conciliazione, l’associazione dei consumatori esamina il caso e ne valuta la fondatezza. Se accetta l’incarico dà il via alla pratica e si interfaccia con la compagnia di assicurazione coinvolta. La procedura ha una durata massima di 30 giorni e può avere un esito positivo o negativo. Nel primo caso la compagnia e l’associazione dei consumatori scelta sottoscrivono un accordo. Nel secondo caso, invece, viene redatto un verbale di mancato accordo e l’esito viene subito comunicato al consumatore. La conciliazione è una procedura completamente gratuita, ma in alcuni casi viene richiesta all’assicurato che ne fa richiesta l’iscrizione all’associazione dei consumatori prescelta.