Arriva la polizza per le case in costruzione
Uno degli ultimi provvedimenti del governo Draghi è stato l'adozione dello schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile. Una misura, riferita agli acquisti su carta, attesa da oltre tre lustri.
Sì è parlato poco, ma uno degli ultimi atti del governo Draghi prima della scadenza elettorale avrà un rilievo non secondario sui proprietari di casa. Il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il ministero della Giustizia, ha adottato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile.
Cosa cambia
Nel caso in cui emergano vizi dell’immobile, la copertura assicurativa consente a chi acquista la casa di far valere il proprio diritto all’indennizzo.
Quindi il costruttore dell’immobile d’ora in avanti sarà a tenuto a contrarre e con l’acquirente di ciascun appartamento una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio di quest’ultimo e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori. L’assicurazione copre dagli eventuali danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli ai terzi, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque che si manifestano successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
L’assicuratore è tenuto a indennizzare le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate danneggiate per distacco e rottura riconducibili a fatti della costruzione, anche dovuto ai prodotti impiegati.
Inoltre, la compagnia è tenuta a ristorare i danni alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili a fatti della costruzione aventi come diretta conseguenza la mancata tenuta all’acqua delle impermeabilizzazioni stesse, verificatisi e denunciati a partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al decimo anno compreso.
Procedure ed eccezioni
Il contratto deve essere consegnato all’atto del trasferimento della proprietà, a pena di nullità. Quest’ultima potrà essere fatta valere solo dall’acquirente. In caso di inadempimento all'obbligo, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto avrà diritto di escutere la fideiussione.
All’atto del rogito il contraente presenta copia della polizza e copia dell’Attestazione di conformità. L’assicuratore rilascia copia dell’Attestazione di conformità al notaio che ne fa richiesta.
Va precisato che questa polizza è obbligatoria soltanto in caso di compravendita di immobile da costruire e non anche ai casi di ristrutturazione di immobile già realizzato.
L’iter di approvazione
La misura, prevista da un decreto legislativo del 2005 fin qui mai completamente messo in pratica, alza le tutele a beneficio degli acquirenti di immobili. “L’esecutivo ha accolto le richieste della nostra categoria, attraverso il lungo e meticoloso lavoro delle relative associazioni”, rivendica in una nota congiunta Fabrizio Capaccioli, amministratore delegato di Asacert (ente accreditato da Accredia per le attività di controllo tecnico in corso d’opera) e vicepresidente del Green Building Council Italia (alla quale aderiscono numerosi soggetti attivi nel campo dell’edilizia sostenibile).
Un’altra novità introdotta dal Decreto riguarda il ruolo della società di controllo tecnico. Quest’ultima dovrà essere accreditata in conformità alla Norma Iso/Iec 17020, per le attività di ispezione durante la realizzazione degli immobili oggetto della polizza decennale postuma, ai fini della riduzione dei rischi tecnici.
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