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Controversie RC Auto: come richiedere la conciliazione

Per avviare la conciliazione, va indirizzata a una delle associazioni dei consumatori una richiesta di conciliazione con mandato a transigere. Si compila un modulo fornito dall'associazione prescelta e si allegano: richiesta di risarcimento, Modulo Blu ed eventuale risposta dell'impresa.

A cura di: Tiziana Casciaro
A cura di: Esperta di prodotti finanziari, mercati energetici e telefonia
È una giornalista che si occupa prevalentemente di attualità, finanza e risparmio: collabora con Segugio.it, trattando di prestiti, mutui, mercati energetici e telefonia.

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Tempo di lettura 2 minuti
Pubblicato il 26/09/2022
accordo tra due parti
RC auto: come richiedere la conciliazione

Si parla di conciliazione per indicare la strada, pensata da Ania e dalle associazioni dei consumatori, per risolvere una controversia nata in seguito a un sinistro. Un’alternativa dunque alla via giudiziaria. Questa procedura può essere attuata in modo semplice e veloce nel momento in cui gli incidenti stradali presentano danni fino a 15.000 euro. Secondo i dati parliamo di oltre il 90% di quelli che si verificano sul territorio italiano.

Chi può richiedere la conciliazione

A richiedere la conciliazione può essere chi ha inoltrato una richiesta di risarcimento danni, ma che non ha ancora ottenuto risposta dall’impresa di assicurazione nei tempi stabiliti dalla legge, o chi ha ricevuto un rifiuto dalla compagnia. Ad accedere alla procedura possono essere, inoltre, anche coloro che non hanno accettato a titolo di acconto l’offerta di risarcimento dell’impresa assicurativa.

La conciliazione prende il via quando il consumatore non ha dato incarico ad altri soggetti di rappresentarlo nei confronti della compagnia assicurativa e se non è stata già avviata alcuna mediazione ai fini conciliativi. Inoltre, questa procedura può essere applicata – nel caso dei sinistri che prevedono il risarcimento diretto – se la richiesta di risarcimento è stata indirizzata all’assicuratore del veicolo non responsabile in tutto o in parte.

Per la conciliazione bisogna rivolgersi a una delle associazioni dei consumatori che abbia aderito all’accordo. La scelta può essere fatta tra 16 associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.

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Il primo passo è quello di indirizzare a una delle associazioni una richiesta di conciliazione con mandato a transigere. Va compilato un modulo fornito dall’associazione dei consumatori prescelta e vanno allegati i documenti in possesso: richiesta di risarcimento, modulo blu ed eventuale risposta dell’impresa. Il modulo va compilato con dati anagrafici, dati relativi all’assicurazione e con informazioni riguardanti la richiesta di conciliazione. Attraverso il documento il consumatore dà mandato al conciliatore dell’associazione dei consumatori a portare avanti la procedura di conciliazione.

Una volta ricevuto il modulo di richiesta di conciliazione, l’associazione dei consumatori esaminerà il caso e valuterà la documentazione presentata dal consumatore. Al sodalizio spetta, infatti, di controllare che vi siano i presupposti per dare il via alla richiesta. L’associazione può richiedere in qualsiasi momento informazioni e ragguagli sul caso in esame presso l’apposita struttura dell’impresa, ovvero al consumatore. Se l’associazione ritiene fondata la richiesta pervenutale, trasmette all’impresa la domanda di conciliazione utilizzando l’applicazione internet a ciò deputata.

La commissione di conciliazione è composta da un rappresentante dell’impresa di assicurazione e da un rappresentante dell’associazione dei consumatori che si sta occupando della domanda di conciliazione. La procedura ha una durata massima di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell’impresa. Entro questo arco di tempo la commissione di conciliazione, infatti, esperisce il tentativo di conciliazione della controversia. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche. In base al sistema di contatto utilizzato, il consumatore potrà essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell’inizio delle riunioni.

Se il risultato è positivo, viene sottoscritto un verbale di conciliazione dal conciliatore della compagnia assicurativa e dal conciliatore dell’associazione dei consumatori prescelta. Se invece la procedura di conciliazione ha esito negativo, allora viene sottoscritto un verbale di mancato accordo tra le parti. L’associazione dei consumatori dovrà poi inviare al consumatore la copia del verbale di conciliazione o del modulo di mancato accordo al recapito indicato dal consumatore sulla domanda di conciliazione.

Quanto costa la conciliazione?

La procedura di conciliazione non comporta alcuna spesa per il consumatore, tranne l’eventuale iscrizione all’associazione dei consumatori a cui conferisce il mandato per procedere.

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