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Assicurazione vita: a chi spetta la designazione del beneficiario?

Così come previsto dalla normativa, si può sottoscrivere un'assicurazione sulla vita a favore di un terzo. Questa figura viene indicata come beneficiaria della prestazione. La designazione del beneficiario tocca al contraente e può essere effettuata sia nel contratto di assicurazione che dopo.

Pubblicato il 29/09/2022
assicurazione vita
I beneficiari di una polizza vita

L'assicurazione vita è un'opportunità di investimento o una forma di tutela nei confronti dei familiari in caso di malattia o morte prematura.
Questo tipo di polizza ha più finalità e funge, infatti, da protezione dai rischi di premorienza o gravi condizioni di salute; da integrazione della pensione o da fonte di risparmio da accumulare.

Quando si decide di sottoscrivere questo tipo di assicurazione, sono diversi i soggetti coinvolti: la compagnia di assicurazione, il contraente, l’assicurato e il beneficiario. La compagnia di assicurazione è la società che incassa il premio, spesso attraverso un intermediario. Sia l’impresa che l’intermediario sono autorizzati dall’IVASS ad operare.

Il contraente è chi stipula il contratto di assicurazione e si prende l’impegno di pagare il premio; l’assicurato è il soggetto sulla cui vita è stipulato il contratto, ossia la persona dal cui decesso o sopravvivenza o altro evento, deriva l’obbligo della compagnia di pagare il capitale o la rendita. Il beneficiario, infine, è chi viene designato dal contraente a ricevere le somme assicurate. Contraente, assicurato e beneficiario possono essere la stessa persona, ma anche soggetti distinti tra loro.

La scelta del beneficiario

È l’articolo 1920 del Codice Civile a stabilire che è possibile sottoscrivere un’assicurazione sulla vita a favore di un terzo. Questa figura viene indicata come beneficiaria della prestazione. La designazione del beneficiario tocca al contraente e può essere effettuata sia nel contratto di assicurazione che in un momento successivo. Viene considerata valida anche la designazione generica: figli, coniuge, eredi legittimi. Il contraente può anche cambiare idea e revocare o modificare il beneficiario mediante comunicazione scritta e formale alla compagnia di assicurazione. Ciò non può avvenire se il beneficiario ha già accettato il beneficio; in questi casi – fa sapere l’Ania – non è possibile revocare la designazione, né chiedere il riscatto della polizza senza il placet del beneficiario.

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Le varie tipologie di prodotti

Sono tre le categorie principali in cui si suddividono le assicurazioni sulla vita:

  1. assicurazioni dedicate al risparmio;
  2. assicurazioni dedicate alla protezione;
  3. forme pensionistiche complementari.

Quando una polizza di assicurazione integra prodotti di risparmio e prodotti finanziario-assicurativi si parla di prodotto multiramo.

Le assicurazioni vita dedicate alla protezione si suddividono a loro volta in:

  1. assicurazione temporanea a copertura del rischio di decesso;
  2. assicurazione a copertura del rischio di malattie gravi e assicurazione a copertura del rischio di perdita di autosufficienza (long term care).

Due, invece, le forme pensionistiche complementari: Piani individuali pensionistici (Pip) e Fondi pensione aperti.

Le assicurazioni vita dedicate alla protezione proteggono dal rischio di morte, invalidità permanente, perdita di autosufficienza e malattie gravi. Si possono poi abbinare polizze aggiuntive o complementari, come ad esempio quella ‘infortuni’, che prevede il pagamento di un capitale extra se la morte deriva da un infortunio.

La durata del contratto viene stabilita dal cliente; il premio può essere unico o annuo. Questo tipo di polizza si rivolge a chi teme che la sua comparsa o perdita di integrità fisica possa causare un danno economico grave per i suoi familiari. Quando si fa riferimento a una malattia grave si intende generalmente una patologia che causi almeno il 5 per cento di invalidità permanente. Quelle che generalmente vengono assicurate sono: cancro; intervento chirurgico dell’aorta; intervento chirurgico delle valvole cardiache; intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico; ictus; infarto; insufficienza renale; trapianto degli organi principali.

Sul mercato si possono trovare anche compagnie assicurative che propongono prodotti che assicurano una parte delle sopraindicate malattie o malattie ulteriori. Si parla, invece, di perdita di autosufficienza quando l’assicurato non è più capace di compiere in autonomia un certo numero di azioni della vita quotidiana, quali: farsi il bagno, la doccia, vestirsi, svestirsi, lavarsi; essere continente, essere mobile; bere e mangiare.

A cura di: Tiziana Casciaro

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