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Targa prova: è regolare l’utilizzo sui veicoli senza RC Auto?

La targa di prova non può essere utilizzata su veicoli già immatricolati ma senza copertura assicurativa: in tal caso ci sarebbero i presupposti per l'applicazione di una pesante sanziona amministrativa. Questo andrebbe a scapito dei rivenditori che commerciano in auto usate.

Pubblicato il 14/06/2018
auto in strada
Targa di prova

Mai come in questi giorni la targa prova, utilizzabile dai veicoli che circolano in strada allo scopo di alcune particolari esigenze, è stata così al centro delle attenzioni mediatiche.

L’interesse si è scatenato in seguito al parere del servizio di Polizia Stradale, secondo cui la placca provvisoria non può essere usata su strade pubbliche (o aperte al pubblico) dai veicoli targati ma privi di propria assicurazione. La presa di posizione rischia di danneggiare migliaia di operatori che commerciano in auto usate, concessionarie ufficiali e rivenditori indipendenti.

Chi lo fa rischia una sanzione di 849 euro se l’RC Auto è scaduta da oltre 30 giorni (594,30 euro con lo sconto per chi paga entro 5 giorni) o di 212,25 euro se si riattiva dopo il quindicesimo giorno ma non oltre il trentesimo (148,58 se si paga entro 5 giorni). La circolazione con targa prova sarebbe invece consentita ai soli veicoli non immatricolati.

Revisione e assicurazione in regola

Il concetto è stato ribadito recentemente dalla sentenza del 22 febbraio 2016 del Tribunale civile di Vicenza: “Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l'assicuratore del veicolo e non quello della targa prova”. In un’altra ordinanza (la numero 16.310 del 4 agosto 2016) ha anche precisato che il veicolo già immatricolato deve rispondere alle norme di circolazione stabilite dal Codice della strada: in particolare, anche se munito di targa prova, deve essere in regola con le disposizioni sulla revisione periodica.

In tema di collaudo ricordiamo che l’istituzione del nuovo certificato di revisione entrerà in vigore a partire dal 31 marzo del 2019.  

Per la Motorizzazione possono circolare

Di parere diverso la Motorizzazione Civile, che in alcune circolari antecedenti alle sentenze aveva precisato che l'autorizzazione alla circolazione di prova era indipendente dal fatto che si trattasse di veicoli già immatricolati o non ancora immatricolati, una tesi rafforzata dall'articolo 98 comma 3 del Codice della strada.

Decide il Consiglio di Stato

L’organo di rilievo della Repubblica dovrà risolvere le diverse interpretazioni tra Polizia Stradale, contraria all’uso su veicoli già immatricolati, e Motorizzazione civile. Nel frattempo, visto che il parere del Consiglio di Stato potrebbe richiedere diverse settimane, saranno sospese tutte le multe per violazione dell’obbligo dell’assicurazione nei confronti dei concessionari, che per far provare ai clienti i veicoli precedentemente ritirati in permuta, applicheranno su di essi la targa prova.

Venditori soddisfatti

Gli operatori del settore tirano un sospiro di sollievo. “In questa occasione”, commenta Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto (Associazione nazionale consorzi concessionari auto), “siamo stati davvero capaci di fare squadra. In sinergia con l’azione intrapresa presso le sedi istituzionali da Federauto (organizzazione aderente a Confcommercio) c’è stata la presa di posizione pubblica di cui AsConAuto si è fatta protagonista, ma anche l’energica posizione assunta in rete da tutti gli operatori coinvolti e danneggiati sul territorio. A conforto delle nostre istanze è arrivata una prima positiva risposta che ci permette di ritornare a lavorare con maggiore tranquillità. Il livello di attenzione tuttavia sulla problematica della targa prova deve rimanere alto per evitare che lungo il percorso ci siano altre devianze”.

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A cura di: Paola Campanelli

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