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Convenzione CARD

due conducenti si scambiano dati assicurativi dopo sinistro
Definizione di convenzione card

La CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) ha il compito di regolamentare i rapporti economici tra le compagnie per gestire il risarcimento diretto nell’ambito dell’RC Auto. Si tratta dunque di un accordo tra gli assicuratori che permette al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte, in modo da ottenere più velocemente il risarcimento.

La convenzione è entrata in vigore dal primo febbraio del 2007 ed è operativa solo se le compagnie del danneggiato e del danneggiante hanno aderito alla CARD e il sinistro presenta determinate caratteristiche. È necessario, ad esempio, che chi è rimasto coinvolto nell'incidente sia senza colpa o con colpa parziale.

Con la sottoscrizione della Convenzione, ogni impresa può assumere una duplice funzione:

  • quella di impresa gestionaria, quando il risarcimento viene effettuato per conto dell’assicurazione del veicolo responsabile dell'incidente;
  • quella di impresa debitrice, se i danni provocati dal proprio assicurato, in quanto responsabile del sinistro, vengono risarciti per suo conto da un’altra compagnia (che avrà diritto ad essere rimborsata).

La procedura dell’indennizzo diretto è disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private. Le condizioni necessarie affinché si possa applicare, sono:

  • che il sinistro sia avvenuto tra due veicoli;
  • che entrambi i mezzi siano immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e regolarmente assicurati;
  • che i veicoli siano stati identificati;
  • che i danni siano lievi.

L’indennizzo diretto non può invece essere richiesto quando il sinistro:

  • è avvenuto con un mezzo immatricolato all’estero;
  • si è verificato senza urto;
  • vede coinvolti altri veicoli responsabili.

Per quanto riguarda i danni, l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private prevede che siano risarcibili:

  • quelli subiti dal veicolo danneggiato;
  • le lesioni che si risolvono in una invalidità permanente inferiore o uguale al 9%.

La compagnia avrà l'onere di far pervenire all'assicurato un'offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta risarcitoria. Il termine scende a 30 giorni se la denuncia del sinistro è stata effettuata tramite modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) firmato da entrambe le parti.

Qualora mancassero i requisiti per l'applicazione dell’indennizzo diretto, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento rivolgendosi alla compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

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Ultimo aggiornamento novembre 2025

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