Quando l’assicurazione RC Auto, Moto, Autocarro non copre i danni?
L’assicurazione RC Auto, Moto e Autocarro non sempre copre i danni: ci sono casi,infatti, in cui la compagnia assicurativa non è tenuta a liquidare il danno cagionato dal proprio assicurato. Ecco quali sono le principali casistiche in cui può verificarsi questo mancato indennizzo.
L’assicurazione di responsabilità civile per veicoli (RC Auto, RC Moto, RC Autocarro) è una copertura che permette ai guidatori di garantirsi dai rischi derivanti da eventuali danni cagionati a persone o cose a seguito della circolazione su strada.
Tuttavia, sono previsti dei casi in cui la compagnia non è tenuta a liquidare il danno. Oltre alla circostanza più ovvia del mezzo rimasto senza copertura oltre il sedicesimo giorno dalla scadenza del contratto, esistono situazioni meno conosciute che sollevano l’assicurazione da tale obbligo, disciplinate dal Codice Civile e legate al comportamento assunto dal sottoscrittore prima o dopo il sinistro.
L’indennizzo non spetta per i danni dolosi, quelli provocati volontariamente dall’assicurato con il fine di trarre un profitto economico, oppure nei casi di lesioni fisiche subite dal conducente colpevole. Inoltre, se il sinistro si verifica tra parenti fino al terzo grado, l’impresa copre solo i danni alle persone, una regola che opera quando i parenti sono conviventi o a carico.
Esistono anche dei casi in cui la compagnia applica la cosiddetta rivalsa, risarcendo normalmente il danneggiato per poi rifarsi sul danneggiante assicurato. Un esempio sono i danni causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo, dalle dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti rese al momento della stipula della polizza e dalla conduzione di un’auto, una moto, un autocarro con la patente scaduta. In quest’ultimo caso alcune imprese rinunciano alla rivalsa se la validità della licenza è cessata da meno di dodici mesi, ma a condizione che il documento venga rinnovato entro un certo periodo di tempo (che varia a discrezione dell’assicurazione) dalla data del sinistro.
L’obbligatorietà dell’RC Auto/Moto/Autocarro
La responsabilità civile è stata imposta con la Legge del 24 dicembre 1969 numero 990 (entrata in vigore il 12 giugno del 1971). È una garanzia che tutela l’assicurato-autore del sinistro nei limiti previsti da un massimale, il cui importo minimo è attualmente di 1,22 milioni di euro per i danni alle cose e 6,070 milioni di euro per quelli alle persone.
Essendo obbligatoria, sono previste delle sanzioni amministrative per coloro che non assicurano il mezzo. Le forze dell’ordine possono infatti comminare una multa compresa tra gli 849 e i 3.396 euro, oltre al sequestro del veicolo. L’importo da versare può essere ridotto a un quarto se il premio assicurativo viene regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza della polizza, oppure qualora si provveda entro trenta giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione dell’auto, della moto o dell'autocarro (ma solo previa autorizzazione dell'organo che ha accertato l'infrazione).
Esiste però un periodo di tolleranza entro cui si può viaggiare senza incorrere in sanzioni, che è pari ai 15 giorni successivi alla scadenza del contratto di assicurazione. Durante le due settimane il mezzo può quindi tranquillamente circolare sulle strade italiane ed eventuali sinistri causati dall’assicurato dovranno essere risarciti dalla compagnia. Allo stesso tempo, gli agenti non potranno elevare alcuna sanzione per mancata copertura.
I 15 giorni di tolleranza riguardano solo le RC Auto/Moto/Autocarro annuali, mentre non si applicano per le polizze provvisorie, come ad esempio quelle giornaliere, settimanali, mensili o trimestrali.
Assicurazione: le procedure per ottenere il risarcimento in caso di sinistro
Dal 2007 esiste l’opzione per gli assicurati di avvalersi del cosiddetto indennizzo diretto. Questa procedura è disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private e permette ai danneggiati non responsabili del sinistro (o parzialmente responsabili) di ottenere la somma direttamente dalla propria compagnia, la quale in seguito si rivarrà sull’impresa di chi ha causato l'incidente.
Questa procedura non è applicabile a tutti i casi di sinistro. Il danneggiato può usufruirne solo in presenza di determinati requisiti, ossia:
- la collisione si è verificata soltanto tra due veicoli;
- entrambi i mezzi coinvolti sono stati identificati;
- i veicoli sono immatricolati in Italia e regolarmente assicurati;
- in caso di feriti, le lesioni da essi riportate vengono considerate lievi, vale a dire non superano la soglia del 9% di permanente invalidità;
- il sinistro è avvenuto con urto (è fondamentale che ci sia stato l’impatto tra i mezzi).
Negli altri casi (incidente che vede coinvolti più di due veicoli, lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, sinistro avvenuto con veicoli immatricolati all’estero) si dovrà seguire la procedura di risarcimento ordinaria. Occorrerà, quindi, fare richiesta di rimborso dei danni alla società assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.
Ricordiamo che la prima cosa da fare in caso di incidente è compilare il modulo blu o CAI (Constatazione Amichevole di Indennizzo), che l’impresa fornisce al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento; in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.
Se il modulo blu non è stato compilato, si dovrà comunque informare la propria impresa per iscritto. In questo caso si potrà formulare la cosiddetta denuncia cautelativa, vale a dire una lettera in cui l’assicurato riporta la descrizione del sinistro.
I tempi per l’indennizzo
A prescindere dalla procedura attivata, la compagnia deve presentare un’offerta che deve rispettare la seguente tempistica: 30 giorni dalla denuncia se il modulo CAI è stato firmato da entrambe le parti, 60 giorni senza modulo firmato e 90 giorni in caso di lesioni. In quest’ultimo caso, occorre tener presente che il periodo inizia a decorrere dalla data in cui il danneggiato presenta un certificato medico di avvenuta guarigione.
Una volta che l’offerta della compagnia è stata accolta dall’assicurato, l’indennizzo sarà erogato entro 15 giorni. In caso di eventuale disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi di una mancata offerta, l’assicurato potrà agire per vie legali nei confronti della stessa società.
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