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Come difendersi dalle truffe assicurative?

Come difendersi dalle truffe assicurative?

Crescono le truffe assicurative ai danni degli automobilisti italiani, vista l’offerta sempre maggiore di polizze irregolari da parte di false compagnie che operano online. Queste ultime promettono coperture RC Auto valide, ed in particolare polizze temporanee, invogliando gli utenti della strada con contratti a prezzi molto convenienti.

A questo proposito, l’IVASS, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, consiglia di prestare particolare attenzione nella sottoscrizione di nuovi contratti tramite internet e di verificare – prima della stipula del contratto – che la polizza sia emessa da società e intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa.

Qualche dritta per non essere truffati

I consumatori potranno collegarsi al sito ivass e consultare sia la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia che l’elenco degli avvisi relativi a “Casi di contraffazione o società non autorizzate; siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione” del RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi).

Il consumatore deve diffidare se:

  • sul sito internet mancano i dati e i riferimenti della compagnia assicurativa (ad esempio, nominativo e sede);
  • il sito di un’assicurazione non presenta preventivi, prodotti e la storia del gruppo;
  • i contatti con la compagnia avvengono esclusivamente via e-mail, cellulare o whatsapp;

Un altro consiglio è di fare attenzione al momento della richiesta di pagamento del premio assicurativo da parte dell’agenzia. Meglio non versare l’importo se l’assicurazione richiede l’utilizzo di metodi di pagamento non tracciati, quali la ricarica di carte prepagate o servizi di trasferimento di denaro come Western Union, che non garantiscono la sicurezza del pagante.

Farsi ingannare è più facile di quanto si possa pensare, visto che spesso i creatori di false assicurazioni utilizzano dei nomi molto simili a compagnie realmente esistenti. Un modo sicuro per non incorrere in false assicurazioni è quello di comparare le tariffe RC Auto tramite Segugio.it, il portale da cui è possibile valutare le proposte delle migliori assicurazioni sul mercato e scegliere il preventivo che più si addice al proprio profilo di guidatore.

È importante verificare la copertura assicurativa

Gli utenti della strada possono sincerarsi di essere assicurati tramite il Portale dell’automobilista, dove ci sono i servizi di e-government del Ministero dei Trasporti. Il portale offre l’informazione grazie all’inserimento di due semplici dati, vale a dire la tipologia di vettura (che può essere l’auto, oppure una moto o un rimorchio) e il numero di targa. Una nota avverte che la data di scadenza del contratto non contempla i 15 giorni di tolleranza per la stipula di una nuova assicurazione.

Ricordiamo che tutti veicoli a motore (compresi filoveicoli e rimorchi) non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura RC Auto. A stabilirlo è l'articolo 193 del Codice della Strada: lo stesso testo prevede che, chi viaggia senza una regolare polizza, può essere sanzionato con una multa che varia dagli 848 ai 3.396 euro, oltre ad essere soggetti al sequestro del mezzo.

L’importo da pagare può essere ridotto alla metà qualora sussistano due condizioni. La prima riguarda solo i casi di rinnovo: la diminuzione sarà accordata nel caso in cui il premio sia regolarmente pagato nei quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dall’articolo 1901 secondo comma del Codice Civile (vale a dire una volta passati 15 giorni dalla scadenza della polizza). La seconda prevede che l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione del veicolo, ma non prima di aver comunicato l’intenzione all’organo che ha rilevato la trasgressione.

Qualora si fosse a conoscenza di un veicolo sprovvisto della regolare RC Auto, è possibile segnalarlo alle autorità. Per farlo, basta recarsi presso il comando dei vigili urbani della propria città, o in alternativa inviare una e-mail di segnalazione allo stesso comando, indicando il luogo in cui è presente il veicolo non assicurato.

L'incidente con un veicolo non assicurato

L’automobilista coinvolto in un sinistro stradale con un'auto non assicurata dovrà affrontare procedure di risarcimento diverse dal normale iter. Non si potrà accedere al risarcimento diretto, né fare denuncia alla compagnia della controparte, visto che quest’ultima non esiste o è una compagnia fantasma.

In questo caso il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo Garanzia Vittime Della Strada: a tal proposito, è bene far intervenire sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine, in quanto il verbale redatto potrà essere fondamentale per l’eventuale richiesta al Fondo.

Per poter accedere a quest’ultimo, l’automobilista avrà l'onere di fornire la prova sulla sussistenza del comportamento del responsabile civile, nonché dimostrare il nesso eziologico tra la condotta del conducente del veicolo non assicurato e il danno. Ricordiamo che il Fondo interviene anche in caso di sinistro con veicoli:

  • che non sono stati identificati;
  • assicurati da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (ovvero fallite);
  • posti in circolazione contro la volontà del proprietario;
  • immatricolati all’estero (con targa non corrispondente).

La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata tramite raccomandata alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) e all’impresa designata competente per il luogo dove è avvenuto l’incidente (la lista delle compagnie è presente sul sito della Concessionaria). Il Fondo è finanziato con un’aliquota sui premi RC Auto (che attualmente è del 2,5%) e opera nei limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro, vale a dire 6,07 milioni di euro per i danni alle persone e 1,22 milioni per quelli alle cose. Queste cifre sono in vigore per legge dall’11 giugno 2017: prima di questa data erano rispettivamente di cinque e un milione di euro.

L’impresa assicurativa competente, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, si attiverà per fare tutte le verifiche del caso. Entro 60 giorni la stessa compagnia dovrà fornire al danneggiato una proposta di indennizzo oppure fornire le motivazioni per cui ha deciso di non formulare alcuna offerta. Il termine dei due mesi potrà essere posticipato di altri 120 giorni se il danno è stato causato da un veicolo assicurato presso una compagnia assicurativa in fallimento.

Ultimo aggiornamento giugno 2021

A cura di: Enrico Campanelli

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