Come richiedere il risarcimento
Il risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in seguito a un sinistro è la somma pecuniaria che viene pagata come indennizzo da una Compagnia assicuratrice.
In caso di attivazione della procedura di risarcimento diretto (o indennizzo diretto), il danneggiato potrà inviare la richiesta di rimborso del danno alla propria Compagnia assicurativa. Ricordiamo che l'indennizzo diretto si può applicare in Italia se:
- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli (ed entrambi sono immatricolati in Italia e regolarmente assicurati);
- non ci sono lesioni gravi alla persona (inferiori o pari al 9% di invalidità permanente);
- il sinistro è avvenuto in territorio italiano;
- il sinistro è avvenuto con urto (è necessario l'impatto tra i due veicoli)
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2022 erano vincolate a questa procedura solo le imprese assicurative italiane: il recente Ddl Concorrenza ha però rivisto la disciplina del risarcimento diretto, estendendola dal 1° gennaio 2023 anche alle compagnie estere che operano sul territorio nazionale.
L'alternativa del risarcimento ordinario
La procedura del risarcimento ordinario si applica invece se il sinistro:
- ha interessato più di due veicoli;
- è avvenuto con una controparte estera;
- provoca lesioni personali ai trasportati sopra al 9% di invalidità permanente;
- è avvenuto con un ciclomotore non munito del nuovo sistema di targatura;
- provoca danni fisici a persone che non sono configurabili come terzi trasportati.
In questo caso, la richiesta di risarcimento dev'essere consegnata alla Compagnia della parte responsabile del sinistro, che provvederà all'eventuale liquidazione dei danni subiti.
La richiesta di risarcimento
Per entrambe le procedure (diretto e ordinario) la richiesta di risarcimento deve contenere le generalità degli assicurati, la denominazione delle Compagnie, i dati dei veicoli coinvolti, la descrizione dei fatti, i dati degli eventuali testimoni e il luogo in cui le cose danneggiate sono disponibili per le perizie – con il periodo di disponibilità che non deve essere inferiore ai cinque giorni non festivi. Qualora quest'ultimo termine non venga rispettato, l'impresa effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione della fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati.
Qualora ci siano anche danni alla persona, devono essere indicati l'età e il codice fiscale del soggetto danneggiato, l'entità delle lesioni subite, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, l'eventuale consulenza medica di parte (compreso il compenso spettante allo stesso professionista).
Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, la Compagnia è tenuta ad indicare, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. È bene anche specificare che la domanda di risarcimento va in prescrizione dopo due 2 anni dal verificarsi dell'evento dannoso.
L'offerta della compagnia
La Compagnia assicuratrice deve formulare un'offerta al danneggiato (o in alternativa specificare le motivazioni per cui ritiene di non doverla fare) entro un certo termine dalla data di ricezione della documentazione completa, vale a dire:
- entro 60 giorni se sono contestati solo danni alle cose;
- entro 90 giorni se vi sono stati danni anche alle persone.
Il termine scende a 30 giorni quando entrambe le parti hanno sottoscritto il modulo blu (o CAI, Constatazione Amichevole di Incidente).
Se il danneggiato accetta l'offerta, la Compagnia avrà 15 giorni di tempo per erogare la somma; qualora l'offerta fosse giudicata non congrua, l'assegno potrà essere incassato come acconto. In quest'ultimo caso, è possibile per il danneggiato farsi fare una perizia da un perito terzo e avvalersi di un legale per contestare l'offerta risultata non congrua. Il danneggiato ha sempre diritto di richiedere l'accesso alla visione degli atti ufficiali che hanno determinato l'offerta, per poter valutare se accettare l'offerta propostagli o procedere in giudizio.
Se la Compagnia non risponde entro i termini sopra, o se il danneggiato non trova un accordo sull'offerta proposta, si potrà avviare un procedimento giudiziario di risarcimento nei confronti della stessa Compagnia assicuratrice.
Risarcimento in caso di sinistro con veicolo a targa estera
In questo caso la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'UCI, l'Ufficio Centrale Italiano di Assicurazione per l'Italia. La richiesta va inoltrata tramite una lettera raccomandata a/r, che deve essere obbligatoriamente completa dei seguenti dati:
- data e località del sinistro;
- la tipologia, la marca, il modello, la targa e la nazionalità del veicolo estero;
- gli estremi dell'autorità pubblica eventualmente intervenuta dopo l'incidente;
- la copia della constatazione amichevole;
- le generalità delle eventuali altre persone coinvolte o elenco delle cose danneggiate (indicando l'esatta collocazione).
Tra i dati non obbligatori troviamo:
- nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero;
- nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero;
- copia della carta verde esibita dal conducente del veicolo estero.
Se i danni sono solo materiali, occorrerà specificare nella richiesta il costo allegando una copia del preventivo di riparazione. Per indennizzare anche i danni fisici, sarà necessario indicare l'entità delle lesioni: servirà quindi allegare una copia del referto del medico e l'attestazione che dimostri la guarigione delle ferite causate dall'incidente.
Ricordiamo che in caso di incidente con veicolo estero è sempre consigliabile far intervenire un organo di polizia per effettuare i rilievi del caso, visto che la relazione sulla dinamica del sinistro ha efficacia di atto pubblico e può essere richiesta dall'UCI.
E se il veicolo che causa l'incidente non è assicurato?
Il danneggiato può ricorrere al cosiddetto Fondo Garanzia Vittime della Strada, uno strumento che copre sia i danni alla persona che quelli materiali. La richiesta di risarcimento dovrà essere inviata tramite raccomandata alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), che gestisce il fondo, e all'impresa assicurativa designata competente per il luogo dove è avvenuto l'incidente (la lista delle compagnie è presente sul sito della stessa Concessionaria), che dovrà accertare quanto accaduto.
La stessa impresa assicurativa avrà 60 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per formulare al danneggiato un' offerta di risarcimento o comunicare i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta. Il termine potrà essere posticipato di ulteriori sei mesi se il danno è stato causato da un veicolo assicurato presso una compagnia assicurativa posta in liquidazione coatta amministrativa (in fallimento).
La compagnia designata, una volta versato il risarcimento, potrà attivare un'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro non assicurato e richiedere a quest'ultimo il rimborso dell'importo pagato.
Ultimo aggiornamento settembre 2020