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Quando l’assicurazione RC Auto, Moto, Autocarro non copre i danni?

L’assicurazione RC Auto, Moto e Autocarro non sempre copre i danni: ci sono casi in cui la compagnia assicurativa non è tenuta a liquidare il danno cagionato dal proprio assicurato. Ecco quali sono le principali casistiche in cui può verificarsi questo mancato indennizzo.

A cura di: Enrico Campanelli
A cura di: Esperto di assicurazioni
Laureato in Economia e Commercio all'Università del Salento, si dedica alla scrittura di contenuti in ambito di assicurazioni per portali auto e blog di settore. Inizia a curare la sezione Assicurazioni di Segugio.it dal 2019.

linea editoriale Segugio.it
Tempo di lettura 4 minuti
Aggiornato il 01/08/2025
copertura assicurativa
Cosa non copre una polizza RC auto, moto, autocarro?

L’assicurazione di responsabilità civile per veicoli (RC Auto, RC Moto, RC Autocarro) è una copertura che permette ai guidatori di garantirsi dai rischi derivanti da eventuali danni cagionati a persone o cose a seguito della circolazione su strada.

Tuttavia, sono previsti dei casi in cui la compagnia non è tenuta a liquidare il danno. Oltre alla circostanza più ovvia del mezzo rimasto senza copertura oltre il sedicesimo giorno dalla scadenza del contratto, esistono situazioni meno conosciute che sollevano l’assicurazione da tale obbligo, disciplinate dal Codice Civile e legate al comportamento assunto dal sottoscrittore prima o dopo il sinistro. Nella guida dedicata su Segugio.it vediamo nel dettaglio cosa copre una polizza RC auto a seguito di un incidente.

Quando l’assicurazione non copre i danni?

L’indennizzo non spetta per i danni dolosi, quelli provocati volontariamente dall’assicurato con il fine di trarre un profitto economico, oppure nei casi di lesioni fisiche subite dal conducente colpevole. Inoltre, se il sinistro si verifica tra parenti fino al terzo grado, l’impresa copre solo i danni alle persone, una regola che opera quando i parenti sono conviventi o a carico.

Quando la compagnia applica la rivalsa?

Esistono anche dei casi in cui la compagnia applica la cosiddetta rivalsa, risarcendo normalmente il danneggiato per poi rifarsi sul danneggiante assicurato. Ecco le situazioni principali:

  • Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
  • Veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
  • Dichiarazioni inesatte o reticenti rese al momento della stipula della polizza. 
  • Patente di auto, moto, autocarro scaduta. La rivalsa può essere evitata se la patente è scaduta da meno di 12 mesi e viene rinnovata entro un periodo stabilito dalla compagnia.

Per maggiori informazioni su cosa non copre una RC auto, si consiglia la lettura della guida dedicata su Segugio.it.

L’obbligatorietà dell’RC Auto, Moto e Autocarro

La responsabilità civile è obbligatoria dal 1971, come stabilito dalla Legge del 24 dicembre 1969 numero 990. Questa garanzia tutela l’assicurato nei limiti di un massimale, attualmente fissato a:

  • 1,22 milioni di euro per i danni alle cose.
  • 6,07 milioni di euro per i danni alle persone.

Chi circola senza assicurazione rischia sanzioni amministrative, tra cui:

  • Multe da 849 a 3.396 euro.
  • Sequestro del veicolo.

La multa può essere ridotta a un quarto se:

  • Il premio assicurativo viene pagato entro 15 giorni dalla scadenza.
  • Il veicolo viene demolito entro 30 giorni dalla contestazione della violazione (previa autorizzazione dell’organo accertatore).

Il periodo di tolleranza

Esiste un periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza RC Auto, Moto o Autocarro. Durante questo periodo:

  • Il veicolo può circolare senza incorrere in sanzioni.
  • Eventuali sinistri causati dall’assicurato saranno risarciti dalla compagnia.

Attenzione: il periodo di tolleranza si applica solo alle polizze annuali e non a quelle temporanee (giornaliere, settimanali, mensili o trimestrali).

Le procedure per ottenere il risarcimento in caso di sinistro

Dal 2007 esiste l’opzione per gli assicurati di avvalersi del cosiddetto indennizzo diretto. Questa procedura è disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle assicurazioni private e permette ai danneggiati non responsabili del sinistro (o parzialmente responsabili) di ottenere la somma direttamente dalla propria compagnia, la quale in seguito si rivarrà sull’impresa di chi ha causato l'incidente.

Questa procedura non è applicabile a tutti i casi di sinistro. Il danneggiato può usufruirne solo in presenza di determinati requisiti, ossia:

  1. la collisione si è verificata soltanto tra due veicoli;
  2. entrambi i mezzi coinvolti sono stati identificati;
  3. i veicoli sono immatricolati in Italia e regolarmente assicurati;
  4. in caso di feriti, le lesioni da essi riportate vengono considerate lievi, vale a dire non superano la soglia del 9% di permanente invalidità;
  5. il sinistro è avvenuto con urto (è fondamentale che ci sia stato l’impatto tra i mezzi).

Negli altri casi (incidente che vede coinvolti più di due veicoli, lesioni a passanti o lesioni al conducente superiori a 9 punti di invalidità, sinistro avvenuto con veicoli immatricolati all’estero) si dovrà seguire la procedura di risarcimento ordinaria. Occorrerà, quindi, fare richiesta di rimborso dei danni alla società assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

Come denunciare un sinistro?

La prima cosa da fare in caso di incidente è compilare il modulo blu o CAI (Constatazione Amichevole di Indennizzo), che l’impresa fornisce al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, per abbreviare le tempistiche del risarcimento; in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.

Se il modulo blu non è stato compilato, si dovrà comunque informare la propria impresa per iscritto. In questo caso si potrà formulare la cosiddetta denuncia cautelativa, vale a dire una lettera in cui l’assicurato riporta la descrizione del sinistro.

I tempi per l’indennizzo

A prescindere dalla procedura attivata, La compagnia assicurativa deve presentare un’offerta di risarcimento entro:

  • 30 giorni se il modulo CAI è firmato da entrambe le parti.
  • 60 giorni senza modulo firmato.
  • 90 giorni in caso di lesioni (a partire dalla presentazione del certificato medico di guarigione).

Una volta che l’offerta della compagnia è stata accolta dall’assicurato, l’indennizzo sarà erogato entro 15 giorni. In caso di eventuale disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi di una mancata offerta, l’assicurato potrà agire per vie legali nei confronti della stessa società.

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