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RC Auto: clausole da tenere sotto controllo

Scegliere la polizza assicurativa più conveniente vuol dire anche stare attenti alle clausole che spesso vendono inserite nel contratto: alcune, in caso di  sinistro, potrebbero riservare spiacevoli sorprese al contraente. Ecco quelle a cui prestare maggiore attenzione.

Pubblicato il 08/07/2014

Aggiornato il 29/07/2014

contratto
Attenzione alle clausole

Quando si acquista una polizza auto bisogna fare attenzione ad alcune clausole che, in caso di  sinistro, potrebbero riservarci qualche sorpresa. Ne abbiamo scelte tre, fra quelle normalmente prestate, che non sempre vengono tenute nella debita considerazione da chi sottoscrive la polizza assicurativa.

La prima è la clausola di esclusione dalla garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell’assicurato. In questa clausola l'elemento da tenere in considerazione è la non operatività delle garanzie qualora il sinistro si svolga in determinate condizioni. In particolare:

• il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
• il veicolo sia condotto da persona inferiore ai 26 anni, ove escluso dalla copertura di polizza.

Da notare che in questi casi la compagnia assicurativa pagherà comunque il terzo danneggiato, ma si rivarrà sul contraente e sul proprietario del mezzo. Come neutralizzare questa clausola? Si può prevedere una parziale rinuncia alla rivalsa pagando un sovra-premio.

La seconda è la cosiddetta clausola del "Bonus Protetto". Si tratta di un’interessante tutela che alcune compagnie hanno nei confronti del contraente, relativamente all’aumento del premio in funzione dei sinistri (Bonus-Malus). In presenza di questa clausola viene esclusa ogni penalizzazione economica conseguente al pagamento del primo sinistro (con responsabilità paritaria o principale del conducente) avvenuto durante il periodo di validità del contratto.

La terza clausola da analizzare con attenzione è quella della "Garanzia Cristalli". La "Garanzia Cristalli" copre le spese sostenute dall’assicurato per riparare/sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato a seguito di rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione. L’assicurazione non si estende ai vetri dei gruppi ottici (fari) e dei retrovisori interni ed esterni. Fate attenzione che le rigature e segnature non costituiscono rotture indennizzabili con la copertura cristalli.

Esistono inoltre delle altre clausole poco conosciute, che invece comportano dei vantaggi per il contraente quali ad esempio.

Recesso: clausola di ripensamento. Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio. Tale diritto di recesso va esercitato tramite richiesta scritta, da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R. alla compagnia di assicurazione.

Facoltà del contraente di rimborsare l’importo liquidato per un sinistro. È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive del Bonus-Malus, offrendo alla compagnia assicuratrice, all’atto della scadenza del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti.

Tacito rinnovo: il Decreto Sviluppo bis, seguito del Decreto legislativo 179 del 18 ottobre 2012, ha abolito il tacito rinnovo per l'assicurazione RC Auto. Ne consegue quindi che oggi si possono disdire le proprie polizze auto (nota bene, l’abolizione è valida solo per le assicurazioni a scadenza annuale, non per quelle semestrale) semplicemente non pagandole più, con l’ulteriore vantaggio che il contraente avrà 15 giorni di copertura aggiuntiva per la sola garanzia RC Auto rispetto alla data di scadenza,  per rinnovare la polizza con la precedente o con altre compagnie assicurative.

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A cura di: Leonardo Alberti

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