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Riparazione dell’auto? Anche all’officina di fiducia

L'officina presso la quale riparare l'automobile incidentata? Potrà essere quella scelta dall'automobilista, senza più imposizioni da parte della compagnia assicurativa. Questo se passerà l'emendamento bipartisan presentato nei giorni scorsi in Senato.

Pubblicato il 13/10/2023
revisione auto in un'officina
Scelta dell'officina in seguito a sinistro e rc auto

Una volta subito l’incidente, sarà possibile rivolgersi alla carrozzeria di propria fiducia per la riparazione del danno anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda la riparazione presso l’officina di imprese di autoriparazione convenzionata con la compagnia di assicurazione.

È la prospettiva che si concretizzerà se verrà approvato l’emendamento bipartisan, dato che ha come primi firmatari senatori di differenti partiti e schieramenti: Paroli (Forza Italia), Minasi (Lega), Pogliese (Fratelli d’Italia), Fregolent (Italia viva) e Di Girolamo (M5S).

Cosa cambierebbe in caso di incidente

La proposta di modifica andrebbe a impattare sull’eventuale clausola apposta sul contratto di assicurazione, ma a patto che l’assicurato restituisca la riduzione di premio ad essa collegata.

Un altro emendamento – anche questo con il supporto di schieramenti differenti in Parlamento – prevede il divieto per le compagnie di inserire nelle polizze RC auto clausole che, relativamente alla scelta dell’impresa di autoriparazione da parte degli assicurati, comportino limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti, discriminazioni nei massimali e nelle franchigie, penali o rivalse di qualsiasi tipo.

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A chi rivolgersi in caso di auto difettosa

Intanto, Il Sole 24 Ore riporta una pronuncia della Cassazione relativa al caso di automobile difettosa e al soggetto al quale rivolgersi per ottenere ristoro. La Corte ha stabilito che, in caso di costruttore estero, non possa essere chiamata in causa la filiale italiana. La vicenda ha preso le mosse dalla rottura di un cambio automatico, per la quale il consumatore ha chiesto un risarcitoria alla filiale. In realtà, hanno stabilito i giudici, si tratta di un mero importatore, che immette il prodotto in commercio, dunque un fornitore senza un legame diretto con la casa produttrice.

Secondo quanto riportato dal quotidiano economico, la filiale “non partecipa al processo produttivo e può essere assimilato al produttore solo se non comunica al danneggiato - che ne abbia fatto specifica richiesta - entro tre mesi identità e domicilio del produttore”. Non c’è una responsabilità contrattuale, né solidale, bensì esclusivamente indiretta, ragion per cui il fornitore non è chiamato a rispondere del danno in caso di insolvenza del produttore, se successivamente individuato. Di conseguenza, la domanda risarcitoria del consumatore è stata ritenuta infondata perché la società distributrice del veicolo aveva regolarmente collaborato all’identificazione del produttore, che era stato perciò individuato. Ragion per cui non vi era motivo per ritenerne implicata la responsabilità indiretta, in luogo di quella del produttore rimasto estraneo al procedimento.

Cosa fare in caso di problemi con il meccanico

C’è una questione in parte connessa con quelle fin qui descritte, ma che può riguardare anche situazioni non connesse a un incidente. Come consumatori, quali sono i diritti nella relazione con il meccanico? Il caso tipico è quello in cui si paga per una riparazione effettuata dal professionista ma poi, una volta tornati a casa, il problema si ripresenta. Il Codice Civile prevede la garanzia per difformità o vizi dell’opera, che scatta nel momento in cui viene comunicato il disservizio al meccanico che ha effettuato la riparazione. È importante che la comunicazione avvenga entro otto giorni dalla sua scoperta. Se il professionista rifiuta di farsene carico, il consumatore ha a disposizione un anno di tempo dalla restituzione del veicolo per agire e far valere la garanzia.

Quanto allo strumento della comunicazione, è opportuno ricorrere a una raccomandata a/r o a una pec per avere traccia non solo dell’azione compiuta, ma anche della tempistica. Il consumatore può chiedere alternativamente l’eliminazione del vizio, quindi la riparazione del veicolo a spese del meccanico, oppure la riduzione del prezzo pattuito in considerazione del danno subito. Se la riparazione non può più essere effettuata perché le difformità o i vizi dell’opera sono non la rendono possibile, è possibile ottenere la restituzione dei soldi versati per la riparazione.

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A cura di: Luigi dell'Olio

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