Rimozione forzata del veicolo: quando è prevista?
L’articolo 159 del Codice della Strada disciplina la “Rimozione e blocco dei veicoli”: gli organi di polizia possono disporre la rimozione forzata nelle strade dove la sosta costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione, oppure dove è presente l’apposito segnale di divieto di sosta.
Il Codice della Strada prevede come sanzione amministrativa accessoria la rimozione forzata del veicolo, che consiste nel prelevamento di quest’ultimo con un mezzo specificamente attrezzato e nel suo trasporto in un luogo autorizzato dall’ente proprietario della strada.
Dunque, la rimozione segue la sanzione amministrativa principale: viene disposta dalle forze dell’ordine che accertano l'infrazione, ma in alcuni casi può essere anche ordinata dagli impiegati del Comune o di società che gestiscono il parcheggio a pagamento e dagli impiegati comunali o dipendenti di imprese municipalizzate addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade.
L’articolo 159 del Codice della Strada dispone la rimozione dei veicoli nei seguenti casi:
- nelle strade in cui con ordinanza dell'ente proprietario stabilisce che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta è integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
- nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3;
- quando la sosta è vietata e costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione;
- quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade.
Sono diversi i luoghi in cui la rimozione forzata può avvenire, tra cui:
- in seconda fila;
- nelle gallerie;
- nei sottovia e sotto i sovrapassaggi;
- in prossimità di dossi e curve (anche fuori dai centri abitati);
- sui marciapiedi;
- negli spazi riservati alla sosta dei mezzi elettrici (vale anche per i veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica);
- su piste ciclabili;
- davanti ai passi carrabili o ai cassonetti dell’immondizia;
- presso le aree pedonali.
Rimozione forzata: come avviene e come recuperare il veicolo
Il veicolo viene prelevato da un carro attrezzi, che appartiene all'ente proprietario della strada oppure a ditte private o pubbliche a cui il servizio è stato concesso dallo stesso ente proprietario.
Nel caso in cui il proprietario del veicolo sopraggiunga durante le operazioni di rimozione, è consentita la restituzione immediata del mezzo con il pagamento delle spese di intervento.
Invece, in caso di rimozione, è necessario contattare l'ufficio locale della Polizia Municipale e fornire informazioni sul modello e la targa del mezzo, nonché sul luogo dove è avvenuta l’infrazione. Il recupero del veicolo implica la visita al deposito dove è stato portato: il proprietario deve fornire agli addetti un documento d'identità, la carta di circolazione e il certificato di assicurazione, e in seguito pagare le spese di intervento, rimozione e custodia.
Il mancato ritiro il veicolo entro 6 mesi dalla notifica del verbale contenente la contestazione dell’infrazione e l'indicazione della rimozione, porta alla vendita all'asta o alla demolizione dello stesso veicolo.
Rimozione forzata: non è mai prevista per il veicolo senza assicurazione
In questo caso, le forze dell’ordine sanzionano chi circola senza la copertura con una multa compresa tra 866 euro e 3.464 euro, oltre a imporre che la circolazione su strada dell’auto sia fatta immediatamente cessare. In tema di assicurazione, ricordiamo che si può risparmiare sul premio utilizzando Segugio.it, il portale online che individua l’assicurazione auto più conveniente grazie al confronto delle soluzioni proposte dalle compagnie partner.
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