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Rc auto, cosa fare in caso di furto di veicolo

Come agire nel caso di furto della propria auto? Oltre alla denuncia, è necessario consegnare alla compagnia assicurativa l’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. con l’annotazione della perdita di possesso, una copia del certificato di proprietà e la serie di chiavi dell’auto.

Pubblicato il 22/03/2021
Rc auto, cosa fare in caso di furto di veicolo

Come comportarsi con l’assicurazione in caso di furto del proprio veicolo? È un quesito che ci si pone spesso quando si registrano simili spiacevoli episodi. A rispondere all’interrogativo ci pensa l’Ivass, che rende noto ai contraenti che bisogna presentare specifici documenti alla compagnia assicurativa.

Il primo step prevede che venga sporta denuncia di furto presso le forze dell’ordine. Va dichiarato anche se, oltre alla macchina, sia stata rubata la documentazione, come ad esempio il libretto di circolazione. Il secondo passo da fare è comunicare il furto alla compagnia di assicurazione. Il cliente può rivolgersi ad un agente che funga da intermediario o procedere personalmente con una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Oltre alla denuncia del furto all’autorità di pubblica sicurezza, è necessario consegnare alla compagnia assicurativa l’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) con l’annotazione della perdita di possesso, una copia del certificato di proprietà e la serie di chiavi dell’auto. Secondo le condizioni di assicurazione, la compagnia non può richiedere il certificato di ‘chiusa inchiesta’, salvo nel caso di ipotesi penalmente rilevanti.

Se il contraente aveva stipulato una polizza incendio e furto sul veicolo, il primo passo da fare è verificare se nelle condizioni contrattuali sia presente il termine entro cui l’impresa deve provvedere al risarcimento. La normativa vigente, infatti, non prevede un termine per il pagamento dell’indennizzo in caso di furto o di incendio del veicolo.

Se nel contratto non c’è specificato ed è passato un bel po’ di tempo da quando è stata fatta richiesta di risarcimento, si può presentare reclamo all’impresa e, in caso di risposta insoddisfacente, il cliente può anche rivolgersi direttamente all’Ivass. L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni fa sapere che non è più necessario, per avere l'indennizzo dovuto, rivolgersi agli uffici giudiziari per ottenere il certificato di "chiusa inchiesta".

Come si presenta un reclamo?

Quando ci sono problemi con l’impresa di assicurazione, è bene inviare un reclamo direttamente alla compagnia assicurativa interessata. Se non si riceve risposta entro 45 giorni o non si è soddisfatti del riscontro avuto, ci si può rivolgere all’Ivass.

Il reclamo all’Ivass deve presentare una lamentela minuziosa del comportamento che viene definito irregolare o scorretto dell’impresa di assicurazione. Nella documentazione vanno inseriti i dati anagrafici del reclamante; il nome dell’impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operazione; una chiara e sintetica descrizione del motivo di lagnanza; la copia del reclamo già trasmesso all’impresa e dell’eventuale risposta ricevuta, nonché eventuali altri documenti utili alla trattazione del caso.

La restituzione del premio

Se la nostra macchina viene rubata, abbiamo diritto al rimborso della parte di premio assicurativo pagata e non goduta, relativa al periodo compreso tra il giorno successivo alla denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza e quello di scadenza indicato nel certificato di assicurazione.

Vale lo stesso discorso relativo al rimborso della parte di premio pagata e non goduta anche quando si decide di demolire il veicolo senza trasferimento della relativa garanzia su un altro mezzo, dunque quando si decide di sospendere il contratto senza riattivarne uno nuovo.

L’Ivass fa sapere che quando si decide di vendere il proprio veicolo in corso di contratto e si decide di non cedere la relativa garanzia Rc Auto su un altro veicolo di proprietà, il contratto si risolve a far data dal trasferimento di proprietà. Per effetto della cessazione del rischio, il cliente ha dunque diritto anche in questo caso al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, dopo aver restituito alla compagnia il certificato e il contrassegno. Da tale importo – comunica l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - sarà però detratta una somma pari all’imposta pagata dalla compagnia e al contributo obbligatorio da questa versato al Servizio Sanitario Nazionale.

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A cura di: Tiziana Casciaro

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