Polizze catastrofali verso il rinvio, ma è il caso di attivarsi per tempo
Si va verso un nuovo rinvio dell'obbligo per le polizze catastrofali. Se verrà approvato un emendamento al Decreto bollette, presentato da esponenti della stessa maggioranza, il vincolo di sottoscrivere una polizza a copertura dei danni da calamità naturali passerà dal 31 marzo al 31 ottobre prossimo.

Probabilmente vi sarà un nuovo rinvio per l’obbligo di sottoscrizione delle polizze catastrofali ma, in ogni caso, la direzione è chiara ed è opportuno attivarsi per tempo in modo da evitare brutte sorprese.
Scadenza polizze catastrofali: possibile slittamento oltre fine marzo
Se verrà approvato un emendamento al Decreto bollette, presentato da esponenti della stessa maggioranza, il vincolo di sottoscrivere una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali passerà dal prossimo 31 marzo al 31 ottobre prossimo, mentre le aziende del settore pesca e acquacoltura hanno già ottenuto il rinvio al 31 dicembre e per loro non cambierebbe alcunché. La proposta accoglie le richieste arrivate nelle scorse settimane da più parti, che evidenziavano le difficoltà per le imprese di adeguarsi per tempo all’obbligo.
In cosa consiste la polizza catastrofale?
La norma stabilisce l’obbligo di sottoscrizione di contratti assicurativi per eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, a copertura di eventuali danni a beni immobili, macchinari o impianti.
Le assicurazioni possono prevedere limiti variabili sulla base del valore assicurato:
- fino a un milione di euro, la copertura arriva fino all’intero importo;
- da uno a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- oltre i 30 milioni di euro o per le grandi imprese, il valore dei massimali o il limite di indennizzo è lasciato alla negoziazione delle parti.
Questa tipologia di copertura riguarda tutte le tipologie di immobilizzazioni, categoria che comprende terreni, fabbricati, attrezzature commerciali e industriali.
Polizze catastrofali: i soggetti vincolati e quelli “risparmiati”
Il vincolo ricadrà sulle imprese con sede legale in Italia, oltre che su quelle con sede all’estero, ma iscritte al Registro delle Imprese e con una stabile organizzazione nel nostro Paese. Si stima che il provvedimento interesserà ben quattro milioni e mezzo di realtà economiche.
L’obbligo non ricade sulle imprese agricole, che possono già contare sul Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici.
La mancata copertura assicurativa non comporta sanzioni, ma farebbe perdere il diritto all’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Come attivarsi per stipulare una polizza catastrofale?
Per chi ha già una polizza accesa, è opportuno verificare se la copertura riguarda anche i rischi catastrofali. L’estensione di copertura NatCat per ora è presente solo nel 5% delle polizze aziendali, secondo i dati dell’Ania, l’Associazione delle compagnie assicurative operanti in Italia.
Le realtà che possono già contare su questa copertura possono sottoscrivere le nuove polizze alla scadenza dei contratti esistenti. Il premio della polizza viene calcolato in proporzione al rischio, alla vulnerabilità dei beni assicurati, alla storia degli eventi climatici nella zona, alle mappe di pericolosità e modelli predittivi.
I costi attesi per le polizze catastrofali
Secondo un approfondimento realizzato da "L’Economia del Corriere", con somme assicurate per 2,5 milioni di euro (2 milioni per fabbricato, 500 mila euro per macchinari, attrezzature o impianti), il costo medio annuo varia da 458 euro (Cagliari) a 898 euro (Milano), ma può arrivare fino a 4.400 euro in zone particolarmente a rischio di alluvioni e terremoti.
Attenzione a non trascurare un altro aspetto. Gli obblighi previsti dalla legge rappresentano una fattispecie minima, sia per quanto riguarda i beni da assicurare, sia per le garanzie prestate dalla compagnia.
Oltre alle garanzie obbligatorie, è utile contrattare anche quelle facoltative, come l’allagamento da temporale o le mareggiate. Così come non è obbligatoria, ma andrebbe valutata, l’opportunità di coprire i danni da eventuale perdita di affari, che si verifica se l’azienda – a seguito dell’evento atmosferico – deve chiudere i battenti per un periodo breve o lungo.
Infine, occhio alla forma della copertura. Quella richiesta dalla normativa è “a primo rischio assoluto”, che permette di risarcire il danno senza l’applicazione di alcuna sforbiciata aggiuntiva allo scoperto, se la somma assicurata risulta inferiore al totale dei beni presenti in azienda.
La forma “a primo rischio assoluto” tutela maggiormente l’impresa ed è presente in alcune polizze, in alternativa alla forma “a valore intero” nella quale, in caso di sinistro, il risarcimento viene ulteriormente ridotto se il rapporto tra somma assicurata e totale valori aziendali assicurabili risulta inferiore a 0,90.
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