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Come si calcola il risarcimento del danno

Il danno determina la responsabilità civile e il diritto del danneggiato al risarcimento. Esiste il danno patrimoniale, nelle due fattispecie di danno emergente e lucro cessante e il danno non patrimoniale, che attiene alla violazione dei diritti alla persona.

Pubblicato il 10/06/2021
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Come si calcola il risarcimento del danno

Cosa dice il Codice Civile sul risarcimento del danno per fatto illecito?

L'ordinamento giuridico italiano con l' articolo 2043 del Codice Civile disciplina il risarcimento del danno per fatto illecito affermando che: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". Da ciò deriva la responsabilità extracontrattuale che si ottiene quando un soggetto viola un dovere generico detto “neminem laedere". Dalla norma sopra citata emergono gli elementi fondamentali della responsabilità extracontrattuale:

  • il fatto illecito;
  • il danno ingiusto;
  • il nesso di causalità tra il fatto e il danno;
  • l'imputabilità del fatto lesivo.

Pertanto, chi è danneggiato può pretendere, ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile, il risarcimento delle conseguenze negative del danno, anche non patrimoniale, e spetterà al Giudice quantificarne l’ammontare dovuto.

Che cos’è il danno?

Il danno è la conseguenza di un fatto illecito e, quindi, determina la responsabilità civile e il diritto del danneggiato al risarcimento. Per l’esattezza, si tratta della lesione di un interesse giuridicamente rilevante arrecata da un soggetto diverso dal titolare dell’interesse stesso. L’interesse è inteso come l’attrazione verso un bene che arreca un’utilità, volta a soddisfare un bisogno. Inoltre, affinché un danno sia risarcibile o meno, l’interesse leso deve essere non un interesse qualsiasi, ma un interesse giuridicamente protetto. Al fine di ottenere il risarcimento del danno, il presupposto fondamentale è che l’interesse leso rientri tra gli interessi cui l’ordinamento giuridico accorda tutela giuridica.

Quali sono le categorie del danno?

Il calcolo del risarcimento del danno è un’operazione delicata affidata ad un professionista e volta a determinare il quantum del risarcimento, tramite una valutazione oggettiva di un giudice, nei confronti della persona fisica o giuridica che ha subito il danno. Ai fini del suddetto calcolo dottrina e giurisprudenza hanno nel corso degli anni, creato le seguenti categorie di danno:

  1. danno patrimoniale, di cui fanno parte danno emergente (effettiva diminuzione di patrimonio del danneggiato) e lucro cessante (mancato guadagno del danneggiato).
  2. danno non patrimoniale: si tratta del danno che subisce un soggetto quando sono violati i suoi diritti alla persona e viene risarcito ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile. Concettualmente il danno non patrimoniale può configurare:
  • un danno biologico, ossia la lesione psico-fisica della persona - suscettibile di accertamento medico-legale - che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale;
  • un danno morale che può identificarsi nella sofferenza dal soggetto danneggiato in conseguenza del fatto illecito;
  • un danno esistenziale che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.

Come si calcola il danno patrimoniale?

Abbiamo visto sopra che il danno patrimoniale si distingue nel danno emergente e nel lucro cessante Per quanto concerne il risarcimento del danno emergente, esso viene calcolato dal Giudice sulla base della perdita di patrimonio che il soggetto che ha subito il danno è tenuto a dimostrare. In questo caso il danneggiante deve obbligatoriamente risarcire il quantum di patrimonio perso al danneggiato. Qualora non sia possibile calcolare quanto effettivamente sia stato perso del patrimonio, il Giudice giudicherà via equitativa, ovvero verrà stabilita una somma equa per il danno stimato. 

Per quanto riguarda invece la seconda categoria, ovvero quella del lucro cessante - ossia il mancato guadagno del danneggiato - il calcolo di tale danno è più complesso poiché non è facile stabilire con precisione quanto un soggetto avrebbe guadagnato se non fosse stato danneggiato. Nel caso di tale danno, infatti, avviene questo: il soggetto non potrà più utilizzare un bene indispensabile per produrre guadagno e potrebbe verificarsi la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa o della capacità di versare prestazioni assistenziali. Per determinare il calcolo di tale danno la Cassazione, con sentenza n.11759 del 15 maggio 2018, stabilisce che: è necessario distinguere tra:

  • lavoratore dipendente, per il quale il calcolo avviene sulla base del reddito da lavoro, maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni previste per legge;
  • lavoratore autonomo, per il quale il calcolo avviene sulla base del reddito netto più alto dichiarato dal danneggiato negli ultimi tre anni. Il giudice prenderà in considerazione la base imponibile e non il reddito residuo.

Come si calcola il danno non patrimoniale?

La Cassazione ha ritenuto necessario adottare le Tabelle di Milano (aggiornate costantemente dal Tribunale) a parametro di riferimento dal momento che deve necessariamente esistere un criterio univoco che possa risarcire il danno biologico e che la salute è il bene più importante da tutelare.

Secondo la sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 della Cassazione, per il calcolo del risarcimento del danno biologico, il professionista dovrà prendere in considerazione - come criterio di riferimento assunto per il calcolo degli indennizzi - le tabelle dei Tribunali di Milano. Tali tabelle rappresentano solo sono un parametro di valutazione attraverso cui il Giudice determinerà la liquidazione del danno in via equitativa sulla base dell’ex art. 1226 del Codice Civile. La pronuncia del Giudice avverrà in modo adeguato alla fattispecie in esame e confrontandosi sulle precedenti valutazioni avvenute per danni di uguale entità, in modo tale da garantire un criterio di equità nonostante i casi siano valutati da giudici differenti e, pertanto, in modo da risarcire il danneggiato alla stessa maniera.

A cura di: Federica Izzo

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