logo segugio.it
Chiama gratis 800 999 555

Assicurazione RC in caso di tamponamento a catena

Nel caso di tamponamenti a catena, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento. Occorre, però, differenziare l’attribuzione della responsabilità in base alla dinamica e al momento del sinistro. Ecco tutto le informazioni.

Pubblicato il 30/03/2021
due auto tamponate con conducenti al telefono
Le responsabilità in caso di tamponamento a catena

Per tamponamento a catena si intende un sinistro stradale che vede coinvolti contemporaneamente più veicoli, aventi medesima direzione e corsia di marcia, nel quale è avvenuto un danneggiamento della parte anteriore di un mezzo contro quella posteriore del veicolo che precede.

La responsabilità nei tamponamenti a catena

Nel caso di tamponamenti a catena, la responsabilità viene normalmente addebitata in capo al veicolo che ha dato luogo al tamponamento, poiché, secondo quanto afferma l’art. 141 comma 2 del Codice della Strada, il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, in modo che sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.

Pertanto la responsabilità dei tamponamenti a catena è di colui che tampona, proprio per inosservanza delle distanze di sicurezza prescritte che avrebbero consentito un adeguato spazio di frenata e manovra. Ciò a meno che il tamponatore non dimostri che il sinistro si è verificato per causa a lui non imputabile (ad es. a causa di un comportamento abnorme della vettura tamponata).

Di chi è la responsabilità?

Nel caso del tamponamento a catena occorre però differenziare l’attribuzione della responsabilità in base alla dinamica al momento del sinistro, cioè se il sinistro è avvenuto con veicoli in colonna fermi oppure se il tamponamento a catena si è verificato quando i mezzi erano in movimento.

Tamponamento a catena tra veicoli fermi

Quando il tamponamento a catena riguarda veicoli incolonnati, cioè veicoli fermi (ad esempio perché in coda dinanzi a un semaforo rosso, bloccati nel traffico, ecc.), la colpa dell’evento sinistroso è attribuita unicamente al conducente dell’ultimo veicolo, ossia colui che, con la sua condotta, ha cagionato la prima collisione della catena dalla quale susseguono i successivi tamponamenti.

Tutti gli altri conducenti e/o proprietari dei veicoli verranno risarciti dalla Compagnia assicurativa del primo veicolo. Le richieste risarcitorie andranno, pertanto, rivolte al veicolo che ha cagionato il primo tamponamento.

Tamponamento a catena tra veicoli in movimento

Quando il tamponamento a catena coinvolge veicoli in movimento, cioè veicoli in marcia (ad es. si pensi agli incidenti che di solito accadono in autostrada), la colpa dell’evento sinistroso è attribuita sulla base dell’art. 2054 del codice civile, cioè “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli“.

Pertanto devono ritenersi responsabili del sinistro, in eguale misura, entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), a causa dell'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante. Ogni conducente ha la responsabilità nei confronti del veicolo che gli sta davanti, per i danni che questa abbia subito nella sua parte posteriore. Viene chiaramente escluso da questo principio il conducente del primo veicolo che è stato solo tamponato (ma non tamponante), che otterrà il pieno risarcimento non avendo responsabilità.

Cos’è la prova liberatoria?

In caso di tamponamenti a catena di veicoli in movimento, vi è la possibilità di fornire adeguata prova liberatoria e di essere così tenuto indenne all'addebito di responsabilità. Per prova liberatoria s’intende la dimostrazione da parte di uno dei conducenti coinvolti a cui viene inizialmente attribuita una colpa ex art. 2054 c.c. di avere tenuto una condotta di guida impeccabile ed aver fatto tutto il possibile per evitare il tamponamento del veicolo antistante, cioè l’evento è avvenuto per cause esterne alla sua condotta.

In assenza vale il principio che alcuno dei conducenti ha conservato un’adeguata distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precedeva, venendo quindi suddivisa in uguali parti la colpa del sinistro.

A cura di: Federica Izzo

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 3 su 5 (basata su 2 voti)

Articoli correlati