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La MiFid delle polizze assicurative cambia pelle

Ma i maggiori cambiamenti interesseranno i distributori, che per la prima volta si troveranno a fare i conti con regole basilari di governance. In particolare, dovranno formalizzare in un documento scritto la predisposizione di un meccanismo di distribuzione che dovrà garantire l’informativa 

A cura di: Gabriele Petrucciani
A cura di: Esperto di prodotti finanziari e di assicurazioni
Laureato in Economia e Commercio, diventa giornalista professionista nel 2002, occupandosi di finanza e mercati, risparmio gestito e familiare. Ha scritto per le più importanti testate giornalistiche.

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Tempo di lettura 2 minuti
Aggiornato il 09/04/2021
consulenza acquisto polizza assicurativa
Consulenza sulle polizze con le nuove regole IDD

Il 31 marzo 2021 è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento Ivass che, insieme alle delibere Consob, va a completare il quadro normativo di secondo livello della cosiddetta IDD (Direttiva sulla distribuzione assicurativa).

Le nuove norme avranno un impatto significativo sia sulle Compagnie assicurative sia sui distributori, con questi ultimi che diventeranno a tutti gli effetti dei veri e propri consulenti, come sottolineato da Stefano De Polis, segretario generale di Ivass, in una recente intervista rilasciata a Intermedia Channel: “Il provvedimento e il regolamento, che entreranno in vigore il prossimo 31 marzo, completano la disciplina sulla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo. È stato innalzato il livello di tutela dei consumatori e sono stati razionalizzati e semplificati gli obblighi a carico degli operatori. Le nuove regole andranno a disciplinare in modo uniforme la distribuzione di tutti i prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale bancario-postale o assicurativo (agenti, broker, imprese di assicurazione) utilizzato per il loro collocamento presso la clientela. Per esempio, accanto alla tradizionale attività di assistenza alla clientela, gli agenti dovranno svolgere una vera e propria attività di consulenza”.

Le novità, il Pog

Dal punto di vista delle Compagnie assicurative, gli impatti più importanti riguarderanno l’implementazione delle norme attuative del Pog. Il Product oversight governance (Governo e controllo dei prodotti assicurativi), definisce i processi di approvazione dei prodotti, incluse le procedure per la collocazione dei prodotti stessi e la definizione dei target market.

In poche parole, le Compagnie dovranno definire per ciascun strumento assicurativo il mercato di riferimento, sia positivo sia negativo (la clientela a cui è adatto e quelle a cui è sconsigliato); dovranno anche selezionare i canali distributivi più adatti al mercato target. Inoltre, il produttore (quindi la Compagnia) dovrà fornire al distributore tutte le informazioni relative al processo di approvazione e al target di clientela.

La maggior tutela

Ma i maggiori cambiamenti interesseranno soprattutto i distributori, che per la prima volta si troveranno a fare i conti con regole basilari di governance. In particolare, dovranno formalizzare in un documento scritto la predisposizione di un meccanismo di distribuzione che dovrà garantire l’informativa e al tempo stesso tutelare il cliente finale.

Entrando più nel dettaglio, il distributore sarà obbligato a profilare il cliente e dovrà astenersi dal vendere un prodotto che non sia adeguato, oltre a dover garantire la rispondenza tra cliente e target market. Di fatto, il distributore svolgerà un vero e proprio servizio di consulenza, obbligatoria per il collocamento dei prodotti Ibip (prodotti d’investimento assicurativi) più complessi, come le polizze linked o le multiramo.

In tema di archiviazione dei documenti, invece, viene esteso l’obbligo di conservazione dei contratti per almeno 5 anni anche alle comunicazioni elettroniche (per gli Ibip dovranno essere conservate anche le comunicazioni che non portano alla conclusione del contratto). “Più puntuali anche le nuove norme in tema di incentivi, la cui natura non dovrà pregiudicare l’esigenza di operare nel migliore interesse del contraente e di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione assicurativa – ha sottolineato De Polis a Intermedia Channel – Prima della sottoscrizione, al cliente dovrà essere fornita una comunicazione chiara, completa e comprensibile sull’importo degli incentivi di cui beneficierà il distributore. Un’operazione trasparenza che consentirà al sottoscrittore le opportune valutazioni”.

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