Multe: cade l’obbligo di comunicare chi era alla guida
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione consente al proprietario di un’auto di non incorrere in sanzioni nel caso in cui non sia al corrente di chi stesse conducente l'auto nel momento in cui è stata commessa l'infrazione, sanzionata per violazione del Codice della Strada.

Non è raro per gli automobilisti ricevere un verbale d’infrazione con decurtazione dei punti dalla patente e conseguente invito a dichiarare chi ha commesso la violazione. Per chi condivide spesso la vettura con più persone della propria famiglia, si somma allora l’ulteriore stress di dover ricordare se in quel giorno c’era qualcun altro alla guida del mezzo.
Da oggi però un’ordinanza della Cassazione (la numero 9555 del 2018) riconosce al proprietario del mezzo la facoltà di esonerarsi da questa responsabilità, dimostrando l’impossibilità di sapere chi fosse il conducente al momento dell’infrazione.
L’intestatario del veicolo potrà specificare nella richiesta inviata dall’organo accertatore di non ricordare chi fosse il guidatore, evitando di incorrere in una sanzione accessoria: nel caso di chi non risponde affatto, scatta automaticamente la multa supplementare di 286 euro. La Suprema Corte spiega nella sentenza che “laddove la risposta sia stata fornita (ancorché in termini negativi), resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante”.
La procedura per contestare una multa
Ricordiamo che per impugnare il verbale l’automobilista può ricorrere sia al Prefetto che al Giudice di Pace. È opportuno rivolgersi al primo quando è evidente l’irregolarità del verbale (erroneità dei nomi del proprietario del veicolo, della tipologia dello stesso, del numero di targa, dei dati riportati nel verbale notificato o della località ecc.), mentre per le questioni più complesse (in cui occorre approfondire) è necessario fare richiesta al Giudice di Pace.
Ricorrendo al Prefetto, l’opposizione alla multa potrà essere effettuata entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. Per quanto riguarda le modalità, è previsto l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. È necessario inoltre allegare copia del verbale ed eventuale materiale per supportare la richiesta, come ad esempio le fotografie.
La contestazione davanti al Giudice di Pace deve invece essere effettuata entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione. Essendo un atto giurisdizionale, è soggetto a un costo pari a 43 euro per le sanzioni di importo inferiore ai 1.100 euro. La domanda deve essere depositata presso la cancelleria dello stesso Giudice o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, insieme alla copia originale del ricorso vanno allegate le fotocopie dei documenti che si vogliono sottoporre all’esame del magistrato, la copia del documento di riconoscimento e la ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo.
Occhio ai tempi di notifica
L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce che il periodo di tempo per recapitare la multa è di 90 giorni. È importante però considerare il termine entro il quale il verbale viene consegnato all’agente notificatore (l’ufficio postale): se infatti l’incartamento viene consegnato alle poste entro il novantesimo giorno, il destinatario potrà ricevere la sanzione anche dopo questa scadenza.
La tempistica potrebbe allungarsi anche quando il destinatario del verbale ha cambiato la sua residenza senza aver denunciato il cambio all’Anagrafe comunale, oppure alla Motorizzazione Civile. In questo caso la notifica viene effettuata nel luogo specificato dalla carta di circolazione del mezzo e sarà applicata la normativa prevista dall’articolo 140 del Codice Civile in materia di irreperibilità di un soggetto.
Comunicazione anche via Pec
Dallo scorso mese di febbraio la multa può essere ricevuta anche via PEC, vale a dire la casella di Posta Elettronica Certificata.
La riforma era già prevista dalla legge 93 del 2013, ma solo lo scorso 16 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il verbale arrivato sulla mail certificata diventa quindi un atto "notificato e conoscibile" all'automobilista, che avrà l’obbligo di saldare l’importo previsto dalla sanzione.
In quale sanzione si incorre se il veicolo non è coperto da RC Auto?
L’automobilista sorpreso dagli organi accertatori a circolare con una vettura senza assicurazione è soggetto a una sanzione pecuniaria che varia dagli 841 ai 3.287 euro (oltre al sequestro del veicolo). Mettersi in regola con la copertura assicurativa è semplice: effettuando una simulazione con Segugio.it potrà individuare le tariffe RC Auto più economiche sul mercato.