Cosa fare in caso di incidente?
Nel caso in cui il proprio veicolo venga coinvolto in un incidente stradale, a prescindere da chi ha la colpa del sinistro, è opportuno mantenere la calma e seguire una procedura ben precisa, evitando ulteriori rischi ed effettuando tutte le pratiche assicurative del caso.
Gli incidenti stradali possono capitare. Spesso si tratta di sinistri di lieve entità, senza danni alle persone e con qualche ammaccatura ai veicoli. A prescindere dalla gravità e dalla dinamica dell’incidente, nel caso in cui il proprio veicolo resti coinvolto in un sinistro, è opportuno non farsi prendere dal panico, adottare tutte le contromisure per mantenere la sicurezza e avviare le pratiche necessarie per il coinvolgimento delle compagnie assicurative. Ecco, quindi, punto per punto, cosa fare in caso di incidente stradale.
Le prime cose da fare dopo un incidente stradale
La prima cosa da fare dopo un sinistro è mantenere la calma ed evitare discussioni molto accese o litigi, in quanto comportamenti controproducenti. I veicoli non devono essere spostati quando l’incidente causa gravi danni alle cose e alle persone; in questo caso è necessario chiamare le Forze dell’Ordine e il 118. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 189 comma sesto del codice della strada, chiunque sia coinvolto in un sinistro stradale, a prescindere dalla propria responsabilità nel sinistro stesso, è obbligato a prestare assistenza alle persone ferite (Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018 n.10736).
Per sinistri più lievi, è invece vietato ostruire il flusso del traffico, con eventuali intralci alla circolazione che potranno essere puniti da una multa variabile dai 38 ai 155 euro. Bisogna, quindi, spostare i veicoli in modo da garantire la ripresa della circolazione.
Compilare il CAI
I guidatori coinvolti nella collisione devono sempre redigere il modulo blu di constatazione amichevole (CAI), al fine di spiegare e mettere per iscritto quanto accaduto. Il modello non va firmato se non si è d’accordo sulla versione dei fatti con l’altro guidatore. In questo caso, un’alternativa è compilare due constatazioni separate. Il modulo è costituito da varie sezioni e deve essere compilato con tutte le informazioni utili a descrivere la dinamica dell’incidente e denunciare il sinistro.
Individuare possibili testimoni
Fondamentale è anche individuare possibili testimoni, visto che in un eventuale processo possono risultare decisivi. In caso di sinistro limitato ai soli danni alle cose, è obbligatorio indicarli sin dalla denuncia di sinistro o dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa. In più, se la persona ha testimoniato in almeno tre cause per incidenti stradali, il giudice trasmetterà il suo nominativo alla Procura della Repubblica per accertamenti relativi al reato di falsa testimonianza.
Denuncia del sinistro e risarcimento
Per richiedere l’indennizzo dei danni subiti, il danneggiato può usufruire della procedura di risarcimento diretto, che permette di rivolgersi direttamente alla propria compagnia al fine di snellire il procedimento.
L’iter potrà essere seguito se i veicoli coinvolti sono stati identificati (nonché immatricolati in Italia e con una polizza assicurativa in essere) e se le eventuali lesioni riportate sono considerate lievi (non devono superare la soglia del 9% di permanente invalidità).
In ogni caso, l’assicurato ha solo tre giorni di tempo per denunciare il sinistro: se il termine non è rispettato, l’assicuratore potrebbe ridurre il risarcimento. La denuncia del sinistro deve seguire la procedura definita dalla propria compagnia.
In caso di scontro con un veicolo con targa estera, non sarà possibile applicare la procedura di risarcimento diretto. In questo caso la competenza del sinistro spetta all’UCI, Ufficio Centrale Italiano, al quale il danneggiato dovrà presentare la propria richiesta di risarcimento. L’Ufficio provvederà a contattare la compagnia estera, che a sua volta si avvarrà di una società assicuratrice italiana a cui affidare l’analisi del sinistro.
In tutti gli altri casi, sarà necessario seguire la procedura tradizionale, richiedendo un indennizzo dei danni alla compagnia assicurativa della controparte. L'assicuratore, una volta stabilita la percentuale di colpa, ha a disposizione 60 giorni per far pervenire un'offerta alla parte lesa, un termine che si dimezza nel caso in cui la constatazione amichevole sia firmata da entrambi i conducenti dei veicoli.
Ultimo aggiornamento ottobre 2024
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