Quali sono i documenti obbligatori da tenere in auto?
Quando si circola in strada, non bisogna mai dimenticare la patente di guida, il libretto di circolazione e il certificato di assicurazione. Questi documenti sono indispensabili se non si vuole incorrere nel rischio di sanzioni amministrative e accessorie.

Chi viaggia in auto deve portare con sé alcuni documenti indispensabili, che sono:
- la patente di guida;
- la carta di circolazione o il Documento Unico di Circolazione;
- il certificato di assicurazione.
Lo stabilisce l’articolo 180 del Codice della Strada, secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo fa rischiare una sanzione amministrativa che varia dai 42 ai 173 euro. L’automobilista sorpreso dalle forze dell’ordine senza uno o tutti documenti, deve obbligatoriamente presentarli entro un certo termine presso l'ufficio indicato dell'agente accertatore, pena il pagamento di un'ulteriore sanzione compresa tra i 419 euro e i 1.682 euro.
Per il solo certificato di assicurazione, una circolare del Ministero dell'Interno viene in soccorso a chi non ha con sé il documento cartaceo durante il controllo delle forze di polizia, consentendo – grazie all’informatizzazione del settore RC Auto – di esibirlo in formato digitale sullo smartphone o tramite stampa dello stesso formato online.
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Carta di circolazione: perché è importante?
La carta di circolazione può essere considerata come la carta d’identità dell’auto. Si tratta di un documento che attesta l’idoneità della vettura a viaggiare sulle strade pubbliche. Dal gennaio 2020, è entrato in vigore il Documento Unico di Circolazione (DUC), che sostituisce il certificato di proprietà e la carta di circolazione.
La carta o il Documento Unico riportano sia le generalità del proprietario che tutte le caratteristiche del mezzo, come, ad esempio, la marca, il modello, le dimensioni, la massa, la classe di emissione inquinante, i consumi dichiarati e gli pneumatici omologati.
In caso di smarrimento o furto del documento unico di circolazione (DUC), è necessaria la denuncia presso un qualsiasi organo di polizia, che rilascia un permesso provvisorio di circolazione valido per 90 giorni – sostitutivo del documento originale fino alla consegna di quello nuovo.
Una volta registrata la denuncia, le forze dell’ordine comunicano all’interessato se la carta (o il DUC) è duplicabile oppure non duplicabile. Nel primo caso, è lo stesso Comando a farne richiesta al Ministero dei Trasporti, che provvede a spedire all’indirizzo dell'intestatario il nuovo DUC. L'intestatario deve pagare anticipatamente un importo di 10,20 euro tramite il sistema PagoPA, usando la tariffa "J6 - duplicato per smarrimento o sottrazione".
Se la carta di circolazione (o il DUC) non è duplicabile, il proprietario del mezzo deve rivolgersi alla Motorizzazione Civile. Nel dettaglio, per ricevere il nuovo DUC è necessario presentare domanda tramite il modello TT2119, a cui è necessario allegare:
- denuncia di smarrimento o furto della carta di circolazione o del DUC;
- ricevuta del bollettino PagoPa da 10,20 euro;
- fotocopia del permesso provvisorio di circolazione.
E in caso di smarrimento o sottrazione della patente?
Il procedimento è simile a quello visto per il furto o la perdita della carta di circolazione o il DUC. Dunque, durante la denuncia, gli agenti comunicano subito all’interessato se la patente è duplicabile o meno.
In particolare, nel primo caso occorre:
- presentare all'organo di polizia 2 fotografie formato tessera;
- pagare un bollettino PagoPA per la tariffa N007-DIRITTI 10,20 euro - duplicato patente per smarrimento o sottrazione.
A questo punto, gli agenti inviano la richiesta di duplicato al Ministero dei Trasporti: nel frattempo, rilasciano all’automobilista un permesso provvisorio di guida. Il Ministero accerta che il pagamento del bollettino PagoPA sia stato eseguito correttamente: in caso di verifica positiva, la patente duplicata viene inviata all'indirizzo di residenza dell'intestatario tramite posta assicurata – le spese sono a carico del destinatario, che deve corrisponderle direttamente al postino.
In caso di documento non duplicabile, si può ottenere la nuova patente rivolgendosi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. L’automobilista deve presentare la domanda sul modello TT 2112 (disponibile allo sportello oppure online tramite il Portale dell’Automobilista), a cui deve allegare:
- denuncia di smarrimento o furto della patente;
- ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA da 10,20 euro;
- due fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dall’organo di polizia.
Circolare con la patente revocata o senza assicurazione: cosa si rischia in caso di controllo
Chi guida con un mezzo sprovvisto di una valida copertura assicurativa, è soggetto a una sanzione che varia da un minimo di 866 a un massimo di 3.464 euro, oltre all’immediata cessazione dalla circolazione dell’auto. Per i recidivi, ossia chi commette la stessa infrazione una seconda volta nell’arco di un biennio, la sanzione è raddoppiata e si applica anche la sospensione della patente da uno a due mesi.
Più pesante, invece, la sanzione per chi si mette al volante senza la licenza di guida perché revocata o mai conseguita. In questo caso, si rischia un importo compreso da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 30.000 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
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