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Volo cancellato o in ritardo? Ecco a cosa si ha diritto

Cosa prevede la legge quando si subisce il ritardo o l’annullamento di un volo aereo e a cosa si ha diritto in aeroporto? Quando è meglio prenotare per evitare di incorrere in scioperi, ritardi e disagi? Una piccola guida per difendersi e conoscere i diritti del passeggero.

Pubblicato il 12/07/2022
primo piano di aereo su pista di atterraggio
I diritti del passeggero per problemi con il proprio volo

Scioperi, allentamento delle misure di sicurezza ed estate anticipata hanno letteralmente mandato in tilt le linee aeree, causando rallentamenti e disagi alla circolazione. Sono 41.000 i voli già cancellati in Europa nei dieci giorni dall’11 al 22 giugno scorso, 7.000 solo in Italia, e la causa principale sembra essere la carenza di personale a ogni livello.

Quando si subisce un ritardo o la cancellazione di un volo, ci si chiede sempre se si può fare qualcosa per evitare di trovarsi in queste sempre incresciose situazioni e come invece procedere per far valere i propri diritti qualora non si disponga di un’assicurazione viaggio che preveda questo tipo di copertura. Vediamo allora cosa prevede la legge e qualche dritta su quando è meglio prenotare.

Scegliere l’orario di partenza

La prima precauzione da prendere quando si prenota un volo è, se possibile, scegliere la fascia oraria di partenza. Quella ideale va dalle 8 alle 11 del mattino, che corrisponde ai primi voli nella giornata e difficilmente si porterà dietro ritardi. Anche i giorni sono importanti per cercare di evitare disagi: nel weekend, specialmente il venerdì e la domenica quando si concentra la maggior parte degli spostamenti, il rischio di subire ritardi e cancellazioni è evidentemente molto più alto rispetto al giovedì e al sabato, giornate in genere con meno affluenza.

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Se si verifica uno sciopero

Se prima lo sciopero delle compagnie rientrava sempre tra gli eventi eccezionali che non prevedevano alcun rimborso per il passeggero, recentemente la Corte di Giustizia europea ha introdotto la possibilità di valutare di volta in volta l’eccezionalità dello sciopero e introdurre in determinati casi un indennizzo anche per questo tipo di causa.

Tendenzialmente le compagnie prevedono le seguenti modalità di indennizzo tra le quali il viaggiatore può scegliere nel momento in cui subisce una cancellazione: il rimborso del biglietto entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato il disagio, un volo alternativo a quello prenotato, che è il primo disponibile in giornata oppure un altro volo in un giorno a scelta.

Se il volo è stato cancellato

Se il volo subisce una cancellazione, bisognerà innanzitutto valutare se si tratta di una compagnia aerea nazionale o estera, perché il regolamento per i vettori aerei è molto differente a seconda del Paese di appartenenza.

Le compagnie dell’Unione europea rispondono al Regolamento Ue 261, che prevede per il viaggiatore una serie di diritti: dalla sistemazione su un altro volo, il primo disponibile anche di un’altra compagnia, al rimborso del biglietto, oltre al risarcimento per eventuali disagi e danni subiti.

Il passeggero ha anche diritto a ricevere assistenza durante la permanenza in aeroporto, come bevande e cibo, due chiamate e la sistemazione in albergo se il volo successivo parte il giorno dopo.

Nel caso in cui la compagnia non provveda a fornire l’assistenza necessaria, il passeggero può sostenere le spese personalmente e richiedere successivamente il rimborso.

Quando il risarcimento non è dovuto

Non sempre le condizioni sono tali da consentire la richiesta di un risarcimento a causa della cancellazione del volo. Precisamente, non si otterrà nulla dalla compagnia aerea nei seguenti casi:

  • l’annullamento è stato comunicato due settimane prima della data del volo;
  • l’annullamento è stato comunicato tra il 14° e il 7° giorno prima della data di partenza ed è stata fornita un’alternativa con partenza non prima di 2 ore e arrivo non dopo 2 ore dall’orario previsto dal volo originario;
  • la cancellazione è imputabile a circostanze eccezionali, quindi cause non controllabili dalla compagnia aerea (es maltempo o terminali non funzionanti).
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Se il volo è in ritardo

Il rimborso, l’assistenza e il diritto al biglietto per un volo di ritorno sono previsti anche in caso di ritardo dell’aereo, ma dipenderà dall’entità del ritardo. Sicuramente si avrà diritto al rimborso e al risarcimento per ritardi superiori alle 3 ore.

Per quanto riguarda l’assistenza, ad esempio la somministrazione di cibo e bevande, esiste una tabella che ne regola il diritto a riceverla:

  • almeno 2 ore di ritardo per voli entro i 1.500 km;
  • almeno 3 ore di ritardo per voli in Ue tra i 1.500 e i 3.000 km;
  • più di 4 ore di ritardo per voli con percorrenza superiore.

Come richiedere rimborsi e risarcimenti

Le modalità per procedere con la richiesta del rimborso del biglietto o del risarcimento per i disagi subiti sono due. Il primo è inviare un reclamo alla compagnia aerea compilando il modulo disponibile sul sito, il secondo è ricorrere alla risoluzione alternativa della controversia, servendosi della piattaforma riservata ai consumatori per la risoluzione online delle controversie sul portale dell’Unione europea.

Se si sceglie di presentare reclamo, le disposizioni dell’Ue in merito ai diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, sistemazione in classe inferiore, cancellazione o ritardo prolungato del volo stabiliscono che in caso di mancata risposta entro 6 settimane, il modulo dovrà essere inoltrato all’organismo nazionale di attuazione dello Stato membro di destinazione del volo.

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A cura di: Paola Campanelli

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