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Polizze vita non riscosse: ultima chiamata per il rimborso

Fino al 28 febbraio 2023 è possibile presentare alla Consap (incaricata dalla gestione da parte del Ministero) la richiesta di rimborso parziale delle polizze vita prescritte. Scopriamo insieme quali sono le condizioni previste dal nuovo avviso di rimborsabilità.

Pubblicato il 16/01/2023
ritaglio di famiglia su palmi di mano vicino all'icona di un cuore
Polizze vita non riscosse: come chiedere il rimborso

Ultima chiamata per richiedere il rimborso parziale delle polizze dormienti non riscosse. Ad annunciarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha aperto l’VIII avviso di rimborsabilità. Negli anni sono state diverse le iniziative intraprese affinché i beneficiari delle polizze vita potessero essere in parte indennizzati. Da qui la decisione del Ministero di affidare a Consap la gestione delle nuove domande di rimborso.

Sono rimborsabili, fino ad un massimo del 50%, le polizze il cui diritto alla riscossione sia maturato successivamente alla data del 1° gennaio 2006 e lo stesso diritto si sia prescritto entro il 19 ottobre 2012, e che soddisfino tutti i requisiti previsti dall'ottavo avviso di rimborsabilità.

Le nuove domande di rimborso possono essere presentate fino al 28 febbraio 2023 esclusivamente attraverso il Portale Unico Consap, in seguito alla registrazione dei richiedenti.

I requisiti per presentare la domanda

Le polizze vita dormienti sono polizze non riscosse dai beneficiari e che giacciono presso le imprese in attesa della prescrizione. Si tratta in alcuni casi di polizze per caso morte del contraente di cui i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze di risparmio non riscosse.

Oggi è possibile richiedere il rimborso fino a un massimo del 50% del valore della polizza e la domanda potrà essere presentata fino alla fine di febbraio.

È importante rispettare determinati requisiti affinché l’istanza abbia esito positivo:

  • decesso o scadenza della polizza avvenute dopo il 1° gennaio 2006
  • prescrizione del diritto alla riscossione entro il 19 ottobre 2012
  • rifiuto della liquidazione da parte dell’intermediario per effetto dell’avvenuta prescrizione e trasferimento del capitale al Fondo rapporti dormienti
  • nessun rimborso, anche parziale, derivante dai sette avvisi precedenti.
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I consigli di IVASS

La prescrizione delle polizze vita avviene in 10 anni dal decesso dell’assicurato o dalla scadenza del contratto. Superato questo termine, le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la Consap. Per scongiurare simili situazioni, l’IVASS ha preparato un vademecum rivolto ai consumatori.

Suggerimenti da adottare alla stipula del contratto per agevolare la riscossione delle prestazioni da parte dei beneficiari:

  • Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari - o coloro ai quali hai destinato le somme - dell’esistenza del contratto e dell’impresa con la quale è stato concluso.
  • Per essere certo che le somme frutto del risparmio siano effettivamente riscosse, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. È importante indicarli nominativamente evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, “eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nascituri, coniuge o coniuge al momento del decesso”.
  • Per consentire all’impresa con la quale hai stipulato la polizza di attivarsi, fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso (indirizzo, recapito telefonico, e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.
  • Se non vuoi che i beneficiari vengano a conoscenza dell’esistenza della polizza alla sua sottoscrizione, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell’evento assicurato.
  • Se vuoi verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza vita puoi rivolgerti al “servizio ricerca coperture assicurative vita" dell’ANIA (associazione nazionale delle imprese assicurazione) o all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto - sulla esistenza della polizza (facsimile di richiesta). Puoi richiedere tali informazioni anche rivolgendoti ai punti di contatto presenti nei siti web delle imprese di assicurazione italiane.
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A cura di: Tiziana Casciaro

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