Incidenti stradali ed intervento della polizia
Il Codice della Strada prevede l’obbligo di intervento nel sinistro stradale da parte della polizia senza distinzione tra divise. Tale rilevazione degli incidenti stradali rientra tra i servizi istituzionali, e chi non rispetta tale obbligo incorre in sanzioni e reati.

Il Codice della Strada prevede l’obbligo di intervento nel sinistro stradale da parte degli organi di polizia stradale senza distinzione tra i vari corpi e divise. Infatti, tra le svariate cose che prevede il dettato di cui all’art. 11 del Codice della Strada “Servizi di polizia stradale” vi è anche la rilevazione degli incidenti stradali, che rientra tra i servizi istituzionali.
È impensabile che su esplicita richiesta di un cittadino o utente della strada, coinvolto in un incidente stradale, a fronte di un’indisponibilità, motivata e comprovata, da parte di un organo di polizia competente in quella particolare area, un’altra Forza di Polizia non intervenga per questioni di ordine territoriale. A prescindere dall’esito del sinistro stradale, l’intervento è finalizzato alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico, che nella specifica circostanza avrà subito una interruzione, anche momentanea o parziale, causata dell’evento.
Pertanto, l’operato delle Forze dell’Ordine si concretizza nell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevate nell’immediatezza dell’intervento o emerse a seguito dello studio della dinamica. Infatti, l’art. 12 del Codice della Srada “Espletamento dei servizi di polizia stradale”, prevede che l’espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetti:
- in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- alla Polizia di Stato;
- all’Arma dei carabinieri;
- al Corpo della guardia di finanza;
- ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
- ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale.
La necessità di effettuare rilievi sul luogo del sinistro stradale
Alla necessità di intervento delle autorità corrisponde anche l’obbligo di effettuare i relativi rilievi che serviranno soprattutto alle assicurazioni per determinare le eventuali responsabilità e liquidare il risarcimento. In caso di rilievo di un sinistro stradale, le parti possono chiedere agli organi di polizia intervenuti per i rilievi di rito, le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
Nel caso di sinistro stradale con danno alle sole cose
Nel caso di incidenti senza feriti, in cui si assista al disinteresse delle forze di polizia, gli automobilisti vengono semplicemente invitati a sgombrare la sede stradale dalle auto e a scambiarsi i relativi dati delle polizze rc auto.
In questo caso risulta davvero difficile per il cittadino che voglia condannare tale comportamento della polizia che non sia accorsa alla chiamata poiché dovrebbe dimostrare, davanti al Giudice, che la motivazione addotta dalle forze dell’ordine non fosse veritiera. A ciò si aggiunge un ulteriore ostacolo: nessun giudice può sindacare la discrezionalità dell’amministratore nel gestire le proprie risorse interne; non può cioè stabilire se è giusto assegnare due o tre pattuglie al traffico e le altre ad altri servizi per l’utenza stradale, come appunto il soccorso in caso di incidente.
Nel caso di sinistro stradale con feriti
In caso di sinistri stradali con persone ferite le autorità intervengono puntualmente. Anzi, è obbligo degli automobilisti attendere l’arrivo delle forze dell’ordine e non rimuovere le auto coinvolte, a meno che non ostacolino completamente la circolazione. Chi va via prima dell’arrivo della polizia dovrà rispondere del reato di fuga.
In quale reato incorre la polizia se non si presente sul luogo dell’incidente?
Sulla base dell’art. 328 Codice Penale il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compia l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. Il termine "rifiuto" indica quindi la volontà di non compiere l’atto legalmente richiesto e implica pertanto una previa richiesta di adempimento. Il reato sussiste, cioè, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, di fronte alla richiesta di compiere un atto del suo ufficio, non si attivi e risponda nel termine di legge per esporre le ragioni del consapevole rifiuto.