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Cosè' il risarcimento del sinistro stradale?

Nel caso di sinistro stradale opera il risarcimento diretto che prevede la possibilità di ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia. Se si è insoddisfatti si può procedere in giudizio, in tal caso l'assegno avrà la funzione di acconto da trattenere sul maggior dovuto.

A cura di: Federica Izzo
A cura di: Legal Content Writer
Avvocato specializzato in Diritto Civile, svolge attività forense, occupandosi di diritto di famiglia e diritto commerciale. La passione per la scrittura la porta a collaborare con blog e testate legali.

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Tempo di lettura 2 minuti
Pubblicato il 19/02/2021
Cosè' il risarcimento del sinistro stradale?

Cos’è il risarcimento post sinistro stradale?

Il risarcimento è la somma che viene pagata (liquidata) da una compagnia di assicurazione al suo assicurato quando uno dei danni previsti dalla polizza si verifica nel corso di un sinistro. Questo avviene solo al termine di una procedura che ha inizio con la denuncia del sinistro (obbligo di avvisare in forma scritta la propria compagnia assicurativa), da farsi al massimo nei 3 giorni successivi all'incidente, che procede con la richiesta di risarcimento e si conclude con la liquidazione dello stesso. Se si omette questa comunicazione, si rischia di perdere ogni diritto al risarcimento. È bene ricordare che questa denuncia del sinistro va fatta in qualunque caso, anche in quello in cui si sia convinti di non avere nessuna responsabilità nell'incidente.

In materia di sinistri stradali, in virtù dell’art.148 del Codice delle Assicurazioni, opera il cosiddetto risarcimento diretto il quale prevede che, in caso di sinistro, sia possibile ottenere il risarcimento del danno direttamente dalla propria compagnia di assicurazione che poi potrà rivalersi nei confronti della compagnia del soggetto che ha causato il sinistro o ha contribuito a causarlo. 

Come si ottiene il risarcimento?

Se l'incidente è tra due auto italiane, in Italia, e i danni contro le persone sono di lieve entità, si chiede il risarcimento alla propria compagnia di assicurazione; questo anche nel caso in cui non ci sia stato accordo e quindi il CAI - modulo di constatazione amichevole dell'incidente - non sia stato firmato da entrambe le parti. La firma del CAI è però ancora molto utile. Se le parti trovano l'accordo infatti e il modulo di constatazione amichevole viene quindi firmato da entrambi i soggetti, il risarcimento verrà liquidato dalla propria compagnia in 30 giorni. Se invece questo accordo tra le parti non è stato possibile, la liquidazione del danno avverrà dopo 60 giorni. Nel caso in cui invece l'incidente coinvolga più veicoli, macchine straniere o comporti lesioni gravi per qualcuno bisogna seguire la procedura tradizionale, i cui passi sono i seguenti: 

  • invio alla compagnia assicuratrice avversaria della richiesta di risarcimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • la compagnia effettua un'analisi del sinistro, usando perizie, referti medici, testimonianze e fa un'offerta al richiedente del risarcimento. Essa può anche non formulare un'offerta: in questo caso dovrà motivare questa decisione di non garantire nessun risarcimento;
  • se il danneggiato accetta, l'assegno verrà inviato dall'assicurazione entro 15 giorni. Se non si giunge ad un accordo, l'assegno viene in ogni caso inviato e può essere accettato come acconto, salvo poi rivalersi contro la compagnia. Anche se l'assicurato non risponde, la compagnia di assicurazione ha comunque l'obbligo di inviare l'assegno di risarcimento. 

L’importanza della perizia e la liquidazione da parte della compagnia assicuratrice

Il perito, soggetto terzo rispetto alle parti, una volta effettuata la sua perizia, ha il compito di valutare il danno, di quantificarlo e di suggerire alla compagnia assicuratrice la proposta da fare. Questa offerta può essere accettata, rifiutata o ignorata. In ogni caso, la compagnia spedirà direttamente a casa l'assegno. Se si è insoddisfatti del risarcimento che è stato liquidato è possibile decidere di procedere in giudizio, in tal caso quell'assegno avrà comunque la funzione di acconto da trattenere sul maggior dovuto. A tal fine, quando si riceve l'assegno, bisogna fare molta attenzione a cosa si sta firmando per essere sicuri di non firmare una liberatoria che sollevi la compagnia di assicurazione da ogni altro pagamento e che quindi impedisca di proseguire il contenzioso in sede civile. Al termine di questa fase è diritto dell'assicurato chiedere l'accesso agli atti che hanno determinato il valore dell'offerta di risarcimento e quindi sono estremamente utili per decidere se accontentarsi della proposta ricevuta o andare in giudizio e chiedere di più.

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