Cintura di sicurezza, quando si è esenti dall’obbligo di indossarla?
Il Codice della Strada prevede delle eccezioni all’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza. L’esenzione è in favore di determinate categorie di soggetti, come ad esempio le donne in stato di gravidanza, e di persone affette da particolari patologie o condizioni fisiche.
La cintura di sicurezza è un dispositivo di protezione fondamentale perché limita impatti e lesioni di conducenti e passeggeri in caso di sinistro.
L’obbligo di indossarla, in qualsiasi situazione di marcia sia per i sedili anteriori che per quelli posteriori, arriva dall’articolo 172 del Codice della Strada: chi non fa uso della cintura rischia una sanzione di importo compreso tra 83 e 332 euro. Per il guidatore è prevista anche la decurtazione di 5 punti dalla patente, mentre in caso di recidiva, entro due anni dalla prima violazione, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente fino a 2 mesi.
Tuttavia, lo stesso articolo prevede l’esenzione dall’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza per alcune categorie di conducenti e passeggeri.
In particolare, possono non utilizzare la cintura:
- gli appartenenti alle forze di polizia, ai corpi di polizia municipale e provinciale, al servizio antincendio e sanitario (in caso di servizio di emergenza) o alle forze armate (nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza);
- i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti;
- coloro che svolgono servizi di vigilanza privati;
- le donne in gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal medico curante;
- gli istruttori di guida;
- le persone che in base alla certificazione rilasciata dalla ASL (Azienda Sanitaria Locale) risultino affette da determinate patologie.
Esenzione uso della cintura di sicurezza: il caso delle patologie
Le patologie che possono controindicare l’utilizzo delle cinture sono:
- grandi ascitici;
- grandi obesi, al di sopra del 50% del peso teorico;
- enfisematosi, asmatici affetti da grave insufficienza respiratoria;
- soggetti affetti da laparocele permagno o da ernia ombelicale permagna;
- soggetti affetti da gravissima insufficienza respiratoria.
Possono anche essere esentati dall’obbligo della cintura di sicurezza i portatori di tutori per:
- disarticolazione di spalla, interileoaddominale e d’anca;
- busti ortopedici;
- gravi malformazioni e mutilazioni (da valutare caso per caso ed eventuale durata illimitata);
- gravi mutilazioni.
Esistono, inoltre, altre alterazioni in cui l’esenzione viene valutata caso per caso, come ad esempio per pacemaker sottocutanei, nevriti intercostali, interventi chirurgici recenti o sindromi psicotiche certificate dallo specialista.
Per l’esenzione è necessaria una certificazione rilasciata dalla locale ASL dopo una apposita visita specialistica. Quest’ultima deve essere richiesta dall’interessato, presso la stessa struttura, presentando i seguenti documenti:
- carta di identità;
- patente di guida (se posseduta);
- documentazione sanitaria riguardante le patologie che consentono il mancato uso delle cinture di sicurezza;
- ricevuta del versamento dei diritti sanitari (poco meno di 30 euro, ma il costo varia in base all’ASL).
Mancato utilizzo della cintura e assicurazione
Ricordiamo che, in caso di sinistro, la compagnia potrebbe risarcire solo in parte i danni fisici patiti da chi aveva l’obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
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