Arriva l’arbitro per le controversie assicurative
Oltre 100 mila reclami all'anno. Il settore assicurativo si trova a fare i conti con una serie di controversie, che spesso richiedono tempi lunghi per una soluzione. Da qui, l'idea di dar vita alla figura dell'arbitro assicurativo che, dopo una lunga gestazione, ora prende forma.

Dopo anni di attese e di rinvii, è arrivata la legge relativa alla costituzione dell’arbitro assicurativo. Si tratta di un organismo, istituito per legge oltre sei anni fa e organizzato sull’impronta dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), chiamato ad assicurare una facile e rapida soluzione delle liti fra consumatori, compagnie e intermediari assicurativi. Dunque, un professionista super partes in grado di evitare le lungaggini che hanno caratterizzato le controversie di settore.
Per lungo tempo, l’avvio di questa figura è stato rinviato per la mancanza di unità di intenti tra i soggetti incaricati di procedere alla nuova regolamentazione. Per un certo periodo, è apparso altamente probabile che si procedesse a una sola figura per banche e assicurazioni, con l’integrazione di Ivass in Bankitalia. Alla fine, si è deciso di tenere le due realtà separate, a causa delle numerose differenze sulle materie di rispettiva competenza. L’arbitro assicurativo si occuperà infatti di small claim nel settore polizze.
Nel corso del 2023, le compagnie hanno ricevuto 107.564 reclami (+11%), ne sono stati evasi il 92% e solo il 32% è stato accolto, mentre il 59% respinto; il tutto in attesa che scenda in campo l’Arbitro.
Il Regolamento per la figura dell'arbitro assicurativo
Il 9 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro della Giustizia, che illustra il Regolamento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione.
Il Regolamento prevede 14 articoli, distribuiti tra una prima parte che definisce la struttura e le competenze di questo nuovo organo, denominato “arbitro assicurativo” e una seconda parte dedicata a disciplinare il procedimento vero e proprio.
L’articolo 2 del Regolamento stabilisce che l’arbitro assicurativo è istituito presso l’Ivass (l’Autorità di vigilanza del settore assicurativo) e che le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese e al registro unico degli intermediari, con l’eccezione delle imprese e degli intermediari che operano in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
Tra le altre cose, il documento determina i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, oltre a definire i criteri di composizione dell’organo decidente. Un aspetto che era rimasto in ballo per molto tempo e che trova una soluzione è il chiarimento della natura delle controversie trattate dal Codice delle Assicurazioni private.
L’Ivass definirà l'operatività dell'arbitro assicurativo
Ora tocca all’Ivass adottare – in un arco di tempo di quattro mesi – un regolamento con le disposizioni tecniche e attuative di dettaglio. In particolare, l’operatività dell’arbitro assicurativo verrà dichiarata dall’Autorità con proprio provvedimento, dopo l’emanazione dei provvedimenti attuativi. La competenza dell’Arbitro riguarderà le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento.
La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro, purché non superi soglie predeterminate. In particolare, per le controversie relative a contratti di assicurazione vita, massimo 300 mila euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e se le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso, massimo 150 mila euro se la controversia riguarda i contratti del ramo I e i contratti degli altri rami vita.
Il massimale si ferma, invece, a 2.500 euro se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.
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