Ancora truffe assicurative: come fare per difendersi
L'IVASS da anni si dedica a intense attività di monitoraggio, effettuando anche campagne informative per sensibilizzare gli intermediari e per informare gli utenti sui rischi legati alla sottoscrizione di polizze online. Il segreto è informarsi e affidarsi a realtà serie e autorizzate ad operare.

I casi di truffe assicurative online continuano ad essere numerosi. In particolare, il fenomeno più diffuso è quello del “Ghost broking”, ovvero di “intermediazione fantasma”. Si tratta di soggetti che si fingono intermediari assicurativi senza avere alcun tipo di autorizzazione e che offrono polizze false o inesistenti, truffando i poveri malcapitati alla ricerca di un’assicurazione.
Spesso si naviga su internet alla ricerca di un’assicurazione auto e ci si imbatte nel sito di un’impresa o intermediario che propone offerte convenienti. La procedura appare fluida e semplice e dopo aver inserito i propri dati si riceve subito una telefonata o un messaggio sul cellulare o tramite email.
Capita così di sottoscrivere una polizza che in realtà si rivelerà solo una truffa. Sovente, gli utenti si rendono conto di essere stati ingannati solo successivamente, ad esempio dinanzi ad un controllo da parte delle forze dell’ordine. Ciò avviene perché gli operatori con cui ci si è interfacciati non sono regolari e l’assicurazione che si pensava di aver stipulato in realtà non esiste.
Assicurazioni online: ecco a chi affidarsi
È sempre importante fare riferimento a realtà online affidabili, come ad esempio Segugio.it, il comparatore numero uno in Italia per assicurazioni, prodotti finanziari e servizi come telefonia ed energia. Dal 2012, ogni mese aiuta i consumatori italiani a risparmiare su grandi e piccole spese della vita quotidiana in modo sicuro, veloce e gratuito.
Segugio.it cerca e confronta più assicurazioni online aiutando gli utenti a risparmiare centinaia di euro ogni anno sulla polizza RC auto. Si procede in modo semplice e intuitivo, gratuitamente e senza dover inserire ripetutamente gli stessi dati.
Informarsi per proteggersi dalle truffe
L’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – rivolge ripetuti appelli ai consumatori, affinché imparino a difendersi dalle assicurazioni truffa. Il segreto è informarsi e approfondire la tematica. In un vademecum, l’IVASS fa sapere che l’attività assicurativa va esercitata solo ed esclusivamente da imprese e intermediari iscritti negli Albi tenuti appunto dall’Istituto.
I consumatori possono dunque consultare il sito IVASS per verificare se il soggetto o il sito con cui si è entrati in contatto sia autorizzato e sottoposto alla vigilanza dell’IVASS. Si possono così consultare:
- il Registro delle Imprese e dei Gruppi Assicurativi (RIGA);
- il Registro Unico degli Intermediari (RUI)
- le liste aggiornate dei siti internet delle imprese e degli intermediari assicurativi regolari.
Truffe assicurative: quali sono i campanelli d'allarme?
L’IVASS, oltre ad un’attenta attività di monitoraggio, effettua anche campagne informative per sensibilizzare gli intermediari a una corretta gestione del Registro e per informare gli utenti sui rischi legati alla sottoscrizione di polizze online.
Molti siti fake usano infatti loghi ed elementi identificativi del tutto simili a quelli di primarie imprese di assicurazione o dati di intermediari del mercato, inducendo in errore gli utenti. È sempre bene essere informati e verificare che non ci siano alcuni campanelli d’allarme, come:
- pagamento del premio su carte di pagamento prepagate;
- prezzo delle polizze fuori mercato;
- offerte troppo vantaggiose.
Inoltre, bisogna stare attenti che chi offre la polizza sia soggetto al controllo dell’IVASS e che tra i suoi contatti non compaiono soltanto numeri di cellulare personali, oppure indirizzi e-mail con un dominio generico.
I dati identificativi di chi offre la polizza devono coincidere esattamente con quelli di iscrizione agli Albi tenuti dall’IVASS. Infine, nella barra di navigazione l’indirizzo del sito internet deve iniziare con “https” e non con “http”. Il dominio del sito web deve essere identico e non simile al nome di un’impresa o di un intermediario “regolare” e i documenti contrattuali non devono essere inviati esclusivamente tramite servizi di messaggistica telefonica o tramite i social (WhatsApp, Facebook, ecc.).
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