Hai preso una multa? Ecco quando è possibile non pagarla
Esistono dei casi in cui è lecito per il guidatore che ha preso una multa contestarla, perchè sussistono determinati vizi di forma del verbale, per la totale estraneità alla trasgressione o, anche, per l'obbligo di taratura del dispositivo nel caso si tratti di autovelox.
Le contravvenzioni sono sempre una cosa poco piacevole per gli automobilisti, che ogni giorno devono fare i conti con le regole imposte dal Codice della Strada. Tuttavia, esistono dei casi in cui è lecito per il guidatore contestarle, un’azione che viene giustificata da determinati vizi di forma del verbale oppure dalla totale estraneità alla trasgressione.
Non si paga se il verbale è incompleto
Il Codice della Strada stabilisce uno specifico contenuto formale della multa. Il verbale deve infatti indicare:
- il giorno, l’ora e la località nei quali è avvenuta la violazione ed è stato redatto il verbale;
- le generalità e la residenza del trasgressore;
- il tipo di veicolo contravvenzionato;
- gli estremi della targa;
- l’esposizione del fatto;
- l’indicazione della norma violata;
- l’autorità competente a decidere di un eventuale ricorso.
L’eventuale imprecisione o mancanza di uno degli elementi indicati può far scattare l’annullamento della multa per un vizio di forma: il condizionale è d’obbligo, perché l’illegittimità del verbale scatta solo quando il vizio causa incertezza sugli elementi costitutivi dell’illecito, impedendo all’automobilista di difendersi davanti al giudice.
Quando la targa non corrisponde
Può succedere ad esempio che l'automobilista rilevi di essere sanzionato per un’infrazione che avrebbe commesso in una città dove non si è mai recato o in un luogo in cui non poteva trovarsi nel giorno indicato. Le ragioni per spiegare una simile circostanza sono diverse: la targa infatti può essere stata clonata, dunque riprodotta illecitamente e applicata a un’altra vettura, o più semplicemente l’anomalia è da attribuire a un semplice errore dell’organo che ha rilevato l’infrazione.
Quando si riceve una multa con targa sbagliata è necessario presentare un ricorso in autotutela all’organo accertatore, vale a dire una richiesta di annullamento della contravvenzione, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’automobilista deve far presente di non essersi mai trovato in quel luogo e a quella determinata ora, integrando la dichiarazione con un’eventuale prova testimoniale riportata per iscritto (con copia del documento di identità del testimone) e con la fotocopia della carta di circolazione del mezzo. Solitamente la dichiarazione del testimone può non bastare ma è un motivo in più per le Forze dell’Ordine per avviare i controlli sulla regolarità della contravvenzione, confrontando il modello del veicolo multato sull’avviso originario.
Multa nulla se l’autovelox non è tarato
L’anno scorso la Corte costituzionale ha confermato che tutti i dispositivi di rilevazione della velocità devono essere tarati periodicamente, cioè sottoposti a controllo annuale per attestarne il regolare funzionamento. In più una recente sentenza del tribunale di Ancona ha stabilito che le tarature devono essere effettuate da enti accreditati presso Accredia. Il check-up dell’apparecchio deve essere sempre dimostrato: la prova documentale dell’avvenuto intervento risulta necessaria per fronteggiare la contestazione dell’automobilista ricorrente e in caso di mancata dimostrazione, il verbale è sempre nullo.
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