La mia assicurazione RC Auto/Moto/Autocarro è valida anche all'estero?

La polizza RC Auto/Moto/Autocarro stipulata in Italia è valida in tutti gli Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il viaggiatore che si reca in uno di questi Paesi dovrà semplicemente portare con sé il certificato di assicurazione.
Per altre Nazioni non rientranti nell’UE servirà fare riferimento alla carta verde, che viene rilasciata dalla propria compagnia. La carta verde è il certificato internazionale di assicurazione ed è obbligatoria per poter circolare in Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Russia, Moldavia, Ucraina, Bielorussia, Turchia, Tunisia, Israele e Iran: il documento permetterà all’assicurato di essere in regola con le norme RC Auto vigenti in questi territori.
Prima di partire è bene quindi verificare che nello Stato in cui ci si sta recando sia necessaria o meno la carta verde: coloro che non ne saranno in possesso, dovranno sottoscrivere alla frontiera una RC Auto/Moto/Autocarro temporanea. Quest’ultima sarà invece l’unica alternativa possibile per poter circolare in quelle Nazioni non comprese negli esempi sopra, come negli Stati Uniti.
Dunque, certificato di assicurazione, carta verde e polizza a tempo consentono a chi viaggia fuori dai confini nazionali di essere sempre protetti in caso di un eventuale sinistro.
Cosa fare se si resta coinvolti in un incidente in un altro Paese UE?
Secondo la direttiva 2009/103/CE e il Codice delle assicurazioni private, il sinistro potrà essere gestito dall’assicurato una volta tornato in Italia. Sarà necessario per l'assicurato italiano annotare i dati identificativi del mezzo che ha causato il sinistro (soprattutto il numero di targa) e possibilmente scattare delle foto che attestino il danno subito.
In più, sarà fondamentale procedere con la compilazione del modulo blu o CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), controllando la corrispondenza tra i campi del proprio modulo e quello del guidatore straniero. Una volta rientrati in Italia, l’assicurato dovrà rivolgersi al Centro d’informazione italiano della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) per conoscere il nome della società assicuratrice estera e del mandatario con cui dovrà prendere contatti ai fini della gestione del sinistro. Il referente estero, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, avrà un periodo massimo di tre mesi per comunicare all’assicurato italiano l’offerta di indennizzo o i motivi per i quali ritiene di non dover risarcire.
Il danneggiato che non riceve una risposta motivata entro i 90 giorni, può presentare domanda di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano della CONSAP. Nell’istanza devono essere indicate la data, l’ora e il Paese in cui si è verificato l’incidente, la targa del veicolo responsabile, lo Stato in cui quest’ultimo è stato immatricolato e la copia del documento d’identità del danneggiato italiano.
La procedura potrebbe essere leggermente diversa se il guidatore italiano viene coinvolto in un incidente senza colpa in Svizzera. Per il danneggiato sarà sempre possibile rivolgersi al Centro di informazione per conoscere il mandatario in Italia per l'impresa di assicurazione che opera nella confederazione elvetica, ma la nomina del mandatario da parte di quest’ultima non è obbligatoria. Dunque, l’assicurato italiano potrebbe dover contattare da solo la compagnia svizzera.
La procedura in caso di incidente in un Paese extra SEE
In questo caso, si dovrà inviare la richiesta di risarcimento all’assicurazione del mezzo estero responsabile o al Bureau del Paese in cui si è verificata la collisione (come indicato dalla carta verde) se il veicolo è stato immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dove è accaduto il sinistro.
E in caso di furto dell’auto all’estero? cosa fare?
Il proprietario del mezzo può fare denuncia presso l’autorità di pubblica sicurezza estera. In alcuni Paesi, per poter trascrivere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la perdita di possesso, sarà necessario legalizzare la denuncia presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. In più, è necessaria una traduzione giurata della denuncia, che può essere effettuata dallo stesso consolato o rappresentanza competente.
Ricordiamo che con l’annotazione al PRA della perdita di possesso, non si è più obbligati al pagamento della tassa di proprietà (il bollo) a partire dal periodo di imposta successivo alla data di presentazione della denuncia alle forze dell’ordine.
I vantaggi dell’assicurazione furto e incendio
Coloro che hanno stipulato questa polizza potranno ottenere il risarcimento anche se la vettura è stata rubata fuori dai confini nazionali. Il furto e incendio garantisce in caso di sottrazione sia parziale sia totale (inclusa la manomissione), mentre non indennizza i danni scaturiti dalla rottura o rapina di oggetti lasciati nel veicolo, nonché i danni dovuti ad atti vandalici (che sono coperti da un'altra specifica garanzia).
Il pagamento da parte dell’assicurazione varia in base all’evento che si verifica. In caso di danneggiamento, l’indennizzo equivale all’importo necessario per le riparazioni, ma tenendo in considerazione il degrado d’uso dei pezzi che sono stati sostituiti; per il furto totale, l’importo liquidato corrisponderà al valore commerciale del mezzo (solitamente la quotazione eurotax), calcolato al momento in cui lo stesso è stato rubato.
I privilegi delle altre garanzie accessorie
Chi si reca all’estero può apprezzare i vantaggi offerti da alcune polizze facoltative, come ad esempio l’assistenza stradale e la tutela legale (o tutela giudiziaria).
La prima permette di usufruire del soccorso stradale in caso di incidente, guasto o foratura di uno pneumatico del veicolo. Il soccorso è attivo sempre, 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, e viene prestato con la massima tempestività in qualunque località l’assicurato si trovi: il servizio all’estero deve però essere previsto dalla compagnia.
Per quanto riguarda la tutela legale, è una copertura che garantisce tutte le spese legali relative a qualsiasi tipologia di controversia possa verificarsi. In particolare, questa garanzia consente non solo di essere assistiti gratuitamente da un avvocato a seguito del sinistro, ma anche di non pagare i costi relativi a un eventuale processo (anche penale) o alla nomina di un perito. È bene tenere a mente che sono coperte anche le spese causate da liti relative alla riparazione dei danni alla vettura e quelle per il ricorso contro il ritiro della patente.
Ultimo aggiornamento gennaio 2020