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La mia assicurazione RC auto/moto/autocarro è valida anche all'estero?

La polizza RC auto/moto/autocarro stipulata in Italia è valida in tutti gli Stati dell’Unione Europea: a questi si devono aggiungere Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Per le altre Nazioni servirà fare riferimento alla carta verde o sarà necessario sottoscrivere una polizza temporanea.

A cura di: Enrico Campanelli
A cura di: Esperto di assicurazioni
Laureato in Economia e Commercio all'Università del Salento, si dedica alla scrittura di contenuti in ambito di assicurazioni per portali auto e blog di settore. Inizia a curare la sezione Assicurazioni di Segugio.it dal 2019.

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Tempo di lettura3 minuti
Pubblicato il 07/01/2020
Aggiornato il 10/12/2024
modellino di auto si sposta su una mappa del mondo
Validità della polizza RC in Italia e all'estero

La polizza RCA auto/moto/autocarro stipulata in Italia è valida nei 27 Stati appartenenti all’Unione Europea, oltre che in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Il viaggiatore che si reca in uno di questi Paesi deve semplicemente portare con sé il certificato di assicurazione.

Per le altre Nazioni extra-europee sono possibili due diversi scenari:

  1. 1. Alcuni Paesi prendono come riferimento la carta verde, che viene rilasciata dalla propria compagnia assicurativa. In particolare, la carta verde è il certificato internazionale di assicurazione obbligatorio per poter circolare in Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia e Ucraina: il documento permette all’assicurato di essere in regola con le norme RC Auto riguardanti questi territori.
  2. Nel caso di viaggio in un Paese fuori dall’UE che non accetta la carta verde, è necessario sottoscrivere una polizza auto, moto e autocarro temporanea presso gli uffici di assistenza turistica alla frontiera – oppure agli uffici diplomatici in Italia dei Paesi interessati. Per richiedere la polizza temporanea va specificato il periodo di permanenza all’interno dello Stato.

Dunque, certificato di assicurazione, carta verde e polizza temporanea consentono a chi viaggia fuori dai confini nazionali di essere sempre protetti in caso di un eventuale sinistro.

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Cosa fare in caso di incidente in un Paese che accetta la carta verde?

In caso di colpa di un veicolo immatricolato in uno degli Stati dell’Unione Europea, oppure in Islanda, Liechtenstein, Norvegia o Svizzera, il sinistro può essere gestito dall’assicurato una volta tornato in Italia. In particolare, l’assicurato deve prendere tutti i dati utili compilando il modulo blu (o CAI, Constatazione Amichevole di Incidente) e scattare delle foto che testimonino il danno subìto. Una volta rientrato in Italia, deve inviare la richiesta di risarcimento nei confronti dell'assicurazione italiana che funge da rappresentante della compagnia estera con la quale è assicurato il veicolo responsabile dell'incidente.

Per sapere nome e indirizzo dell'impresa, basta contattare la CONSAP, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. L'impresa italiana, una volta ricevuta la richiesta, avrà un periodo massimo di tre mesi per comunicare all’assicurato italiano l’offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non dover effettuare alcuna offerta.

Il danneggiato che non riceve l'offerta o una risposta motivata entro i 90 giorni, può presentare domanda all’Organismo di indennizzo italiano. Nell’istanza devono essere indicate la data, l’ora e il Paese in cui si è verificato l’incidente, la targa del veicolo responsabile, lo Stato in cui quest’ultimo è stato immatricolato e la copia del documento d’identità del danneggiato italiano. Ricordiamo che la CONSAP interviene anche in caso di incidente con un veicolo non identificato.

Sinistro in un Paese che accetta la carta verde: altri due casi

Se il veicolo che ha causato il sinistro è stato immatricolato nello stesso Paese che accetta la carta verde, la richiesta va inviata al responsabile del sinistro e al suo assicuratore.

Se, invece, il veicolo è stato immatricolato in un Paese diverso, è necessario inviare la richiesta al Bureau nazionale dello Stato in cui è avvenuto il sinistro: ad esempio, in caso di sinistro in Marocco provocato da un veicolo immatricolato in Ucraina, la richiesta va indirizzata al Bureau del Marocco. L'elenco dei Bureau è indicato sul retro di ogni carta verde.

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Furto dell’auto all’estero: cosa fare

Il proprietario del mezzo deve fare denuncia presso l’autorità di pubblica sicurezza estera. In alcuni Paesi, per poter trascrivere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) la perdita di possesso, è necessario legalizzare la denuncia presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. In più, serve una traduzione giurata della denuncia, che può essere effettuata dallo stesso consolato o rappresentanza competente. È bene tenere a mente che dopo l’annotazione al PRA della perdita di possesso non si è più obbligati al pagamento del bollo.

La garanzia accessoria furto e incendio

Per essere risarciti dal furto del veicolo si può stipulare la garanzia accessoria del furto e incendio, che interviene anche quando la vettura viene rubata fuori dai confini nazionali, ma solo che questa opzione è inclusa nel contratto. Ricordiamo che la garanzia tutela in caso di sottrazione di parti del veicolo (inclusa la manomissione) o di furto totale, mentre non indennizza i danni scaturiti dal furto di oggetti lasciati all'interno del veicolo, nonché i danni dovuti ad atti vandalici (per i quali è necessario essere coperti da un'altra specifica garanzia).

Il pagamento da parte dell’assicurazione varia in base all’evento che si verifica. In caso di soli danni, il risarcimento equivale all’importo necessario per le riparazioni, ma tenendo in considerazione il degrado dovuto all’uso dei pezzi che sono stati sostituiti. Per quanto riguarda il furto totale, l’importo liquidato corrisponderà al valore commerciale del mezzo (solitamente la quotazione eurotax) calcolato al momento in cui l'evento negativo è accaduto.

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