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Cos’è l’attestato di rischio elettronico?

L'attestato di rischio è consultabile dal 1 luglio 2015 esclusivamente online: infatti non è più cartaceo, ma elettronico e repeiribile sul portale della propria compagnia. L'adr deve essere reso disponibile dalla compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza.

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Cos'è l'attestato di rischio elettronico?

Dal primo luglio 2015 l’attestato di rischio (adr) ha abbandonato la sua forma cartacea diventando elettronico, vale a dire consultabile esclusivamente online.

Gli assicurati possono reperirlo sul portale della propria compagnia in un’area riservata, che è resa accessibile tramite delle credenziali fornite dalla stessa agenzia. Le compagnie sono tenute a caricare l'adr sull'area riservata del cliente almeno trenta giorni prima della scadenza della polizza e della stipula di un nuovo contratto assicurativo.

A richiesta, gli assicurati possono scegliere di ricevere l’attestato anche tramite altre modalità, come posta elettronica e App per dispositivi mobili; chi non utilizza internet può richiedere una copia cartacea dell’attestato di rischio alla propria compagnia.

I pro dell’attestato di rischio elettronico

Il passaggio dal cartaceo all’elettronico ha consentito di accorciare i tempi per l’emissione delle polizze. Le compagnie sono tenute a depositare l’attestato di rischio in una banca dati gestita dall’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative) e sotto il controllo dell'IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in modo che tutte le imprese possano acquisirlo direttamente senza richiederlo al cliente. L'assicurato che vuole cambiare assicurazione non è più costretto a presentare personalmente l’attestato di rischio alla nuova agenzia, visto che quest'ultima può comodamente trovarlo all'interno del database.

Ricordiamo, a chi è prossimo al cambio di compagnia, la convenienza di comparare le tariffe assicurative su Segugio.it. Il portale online consente di individuare l’RC Auto più economica sul mercato: all’utente basterà compilare un semplice form con le proprie generalità e i dati dell’autovettura per ottenere i preventivi delle principali compagnie partner.

Cosa contiene l’attestato di rischio?

È un documento ufficiale che riassume lo storico assicurativo e nel quale viene indicato il numero dei sinistri effettuati con colpa (e il grado di responsabilità attribuitogli dalla compagnia), gli anni in cui il proprietario del veicolo è stato assicurato e la classe di merito maturata – identificabile sotto la dicitura di 'classe assegnazione CU'. Non dimentichiamo che l’assegnazione delle classi è regolata dal sistema bonus-malus : l'assicurato, in assenza di incidenti nel corso dell'anno precedente, viene premiato con un bonus, vale a dire la discesa di una classe di rischio rispetto a quella d’origine (ad esempio dalla seconda alla prima). Nel caso abbia causato un sinistro con percentuale di responsabilità che supera il 51% – quindi responsabilità principale – verrà penalizzato con un malus, salendo di due categorie (ad esempio dalla seconda alla quarta). Il meccanismo del malus è più severo qualora si verifichino più sinistri durante lo stesso anno assicurativo, visto che la classe di merito salirà secondo la formula “(numero sinistri x 3) – 1”. Questo significa che dal secondo incidente causato in poi, sempre con percentuale di responsabilità oltre il 51%, si scenderà di tre classi per ogni sinistro (ad esempio dalla seconda alla quinta).

L’attestato di rischio è fondamentale perché determina il premio annuo che il contraente dovrà pagare. Per questo motivo, è consigliabile che l’assicurato lo controlli appena viene reso disponibile dalla propria assicurazione, in modo da verificare che tutti i dati contenuti siano corretti e capisca come muoversi in caso di attestato di rischio scaduto

L'attestato ha una validità di cinque anni

Qualora sia rimasto inutilizzato per più di cinque anni, l’assicurato si vedrà assegnare sulla nuova RC Auto/Moto la classe di merito meno conveniente (vale a dire la quattordicesima).

In questo caso, una possibilità per ottenere una classe di merito migliore è ricorrere alla cosiddetta Legge Bersani, che permette al proprietario di un veicolo acquistato nuovo o usato di acquisire la stessa classe di merito di un mezzo circolante e assicurato già in suo possesso o in possesso di un componente del nucleo familiare convivente. Il nuovo contratto per assicurare l’auto appena acquistata (o la moto) non deve essere necessariamente stipulato presso la stessa compagnia del veicolo dal quale si ottiene la classe di merito, ma può essere concluso presso un’altra agenzia – che magari l’assicurato sceglie perchè ottiene una tariffa più conveniente.

Usufruire della stessa categoria non significa però pagare lo stesso premio assicurativo, visto che la tariffa RC Auto dipende anche da altri fattori, tra cui le caratteristiche personali del soggetto riportato in polizza, il numero di anni da cui si è patentati, la potenza del veicolo e la sua alimentazione (benzina, diesel, gpl, metano, ibrida, elettrica). È bene anche specificare che il sinistro causato dal veicolo che ha usufruito del Decreto Bersani non ha effetti sull’attestato di rischio del mezzo da cui si è ereditata la classe di merito.

L’agevolazione apportata dal Decreto Bersani non è utilizzabile da aziende e società, in quanto il veicolo da assicurare e quello già assicurato devono entrambi essere intestati ad una persona fisica. Una novità importante è che da quest’anno la classe di rischio potrà essere trasferita anche tra veicoli differenti e non solo della stessa tipologia, come ad esempio due auto o due moto. Il cambiamento arriva in seguito ad un emendamento inserito nel decreto fiscale 2020: dunque, se in un nucleo familiare si ha la disponibilità di un veicolo assicurato in prima classe, tutti gli altri componenti potranno fruire della prima classe su qualsiasi altro mezzo – auto, moto e autocarro, anche se già assicurati con classi di rischio meno favorevoli.

Il nuovo attestato di rischio è anche dinamico

Dal 2018 il documento contiene le informazioni sugli incidenti non denunciati o denunciati in ritardo. In più, dal primo gennaio del 2019 sono indicati i sinistri causati durante il periodo di validità di un’assicurazione temporanea: in particolare, gli incidenti vengono specificati nell’attestato rilasciato dalla compagnia che ha emesso tale polizza e che l’assicurato utilizzerà per stipulare un’assicurazione tradizionale di durata annuale.

L'altro cambiamento ha riguardato l'estensione fino a 10 anni della tabella di sinistrosità pregressa, che prima era ferma a soli 5 anni. È bene specificare che la tabella mostra sia gli incidenti con responsabilità principale sia anche gli incidenti con responsabilità paritaria, con l’indicazione della percentuale di colpa attribuita al conducente.

Ultimo aggiornamento giugno 2021

A cura di: Enrico Campanelli

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