Cos'è e come funziona il diritto di recesso nelle assicurazioni
La normativa a tutela del consumatore gli garantisce la possibilità di ripensamento e, di conseguenza, di applicare il recesso anche nei contratti assicurativi. La modalità di richiedere il rimborso si differenzia in base alle diverse polizze: polizze vita, polizze brevi, RCA.

Il diritto di recesso, o di “ripensamento”, consiste nella possibilità, concessa al consumatore, di decidere unilateralmente di sciogliere il vincolo contrattuale con il venditore, restituendo il bene acquistato (o revocando l’ordine effettuato) ed ottenendo, di conseguenza, la restituzione del prezzo pagato.
Come funziona il diritto di recesso nei contratti assicurativi?
Per qualunque tipo di ragione (ad esempio nell’ ipotesi che siano stati inseriti dati sbagliati che abbiano falsato il preventivo, nell’ipotesi che non siano state inserire le coperture desiderate, o nell’ipotesi in cui siano state trovate proposte migliori immediatamente dopo la stipula) ogni consumatore ha la possibilità di ripensamento e, di conseguenza, di applicare il recesso anche nei contratti assicurativi. Ecco come funziona il diritto di recesso a seconda delle diverse tipologie di polizze:
- Per quanto riguarda le polizze vita (quei contratti attraverso i quali il contraente, a fronte del versamento di un premio a favore della Compagnia di Assicurazione, garantisce al beneficiario un capitale o una rendita al verificarsi di un evento legato alla vita dell'assicurato (morte, sopravvivenza, invalidità) - in base all’art. 177 del Codice sulle Assicurazioni - il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso. La compagnia assicuratrice è tenuta ad informare il contraente della possibilità del diritto di recesso, i cui termini e modalità per esercitarlo devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
- Per quanto riguarda le polizze brevi, (cioè contratti assicurativi di durata inferiori a sei mesi, come ad esempio la polizza per la copertura di un viaggio) non esiste diritto di recesso.
- Chi acquista una polizza RCA ha diritto al recesso solo se il contratto è stipulato online o telefonicamente sempre nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto.
- Non vi è diritto di ripensamento neanche per tutti i prodotti assicurativi acquistati in agenzia, fatto salvo quelli del ramo vita alle condizioni di cui sopra esposto.
Come viene applicato il diritto di recesso nei contratti assicurativi
Come esposto nel paragrafo precedente, il consumatore, per applicare il diritto di recesso, è tenuto a verificare e seguire pedissequamente i termini e le modalità espresse nel contratto stipulato con la compagnia assicurativa. Il contraente dovrà inviare comunicazione di richiesta di recedere dal contratto stipulato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno allegando certificato, contrassegno e carta verde in originale.
Il diritto di recesso nelle assicurazioni online
Il diritto di recesso si applica anche alle polizze assicurative stipulate online o telefonicamente. Il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza indicare una motivazione specifica, entro il termine di 14 giorni lavorativi. Infatti, l’ art. 125 ter (TUB). del D.lgs. 385/93, come modificato poi dal D.lgs. 21/2014, consente al contraente ha facoltà di recedere dal contratto stipulato online fino a 14 giorni dalla data di stipula del contratto, oppure, qualora non coincidesse con quest’ultima, dalla data in cui il consumatore riceve il fascicolo informativo sul prodotto acquistato.
In ipotesi di recesso il rimborso dovuto al contraente è totale?
Non necessariamente. Infatti, dal momento che il recesso annulla di fatto il contratto, la compagnia assicuratrice deve restituire le somme versate, ma quest’ultima ha diritto di trattenere l’imposta sostitutiva dell’IVA (le spese gestionali del contratto), il contributo SSN e la quota corrispondente all’arco di tempo per il contratto è rimasto in vigore.
Se l’assicuratore non rimborsa le somme dovute?
La compagnia assicuratrice che ostacola l’esercizio del diritto di recesso o che non rimborsa le somme eventualmente pagate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 euro. Tali importi possono essere raddoppiati in casi di particolare gravità.