Moto, le sanzioni per conducenti e passeggeri senza casco
Conducenti e passeggeri in sella a motocicli e ciclomotori devono indossare il casco. L’obbligo arriva dall’articolo 171 del Codice della Strada: il mancato utilizzo fa rischiare una sanzione amministrativa che parte da 83 euro, oltre al fermo amministrativo della moto per 60 giorni.
Il casco è un elemento fondamentale per la sicurezza di chi va in moto. Si tratta di un sistema di protezione che consente di preservare la testa del motociclista da impatti improvvisi: vista la funzione di vitale importanza, il casco deve essere indossato obbligatoriamente.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 171 del Codice della Strada stabilisce che “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria”.
In moto senza casco: c’è anche la sanzione accessoria
Il comma 2 dello stesso articolo prevede per i trasgressori una sanzione amministrativa di importo compreso tra 83 e 333 euro; quando il mancato uso del casco riguarda un trasportato, della violazione risponde anche il conducente.
Alla sanzione amministrativa consegue il fermo amministrativo della moto per 60 giorni, un periodo che sale a 90 giorni in caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione.
La sanzione si applica anche ai minori?
Le moto di cilindrata fino a 125 centimetri cubici possono essere guidate anche dai minorenni over 14.
La Legge 689/81 stabilisce che “non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni”. Per questo motivo, della sanzione per il mancato uso del casco ne risponde chi è tenuto alla sorveglianza del minore, ossia i genitori o il tutore.
Casco: è obbligatorio indossarlo quando si è fermi sulla moto?
Secondo la sentenza della Cassazione numero 45514 del 12 novembre 2013, la fermata fa parte della circolazione stradale. Dunque, se il motociclista è fermo dopo aver circolato, perché ad esempio sta caricando il passeggero o si trova nel traffico, allora è soggetto all’obbligo del casco, mentre se è in sosta con la moto spenta l’obbligo non sussiste.
Eccezioni all’obbligo del casco
Il comma 1 bis dell’articolo 171 stabilisce l’esenzione dall'obbligo per:
- conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
- conducenti e passeggeri di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.
Esiste un’ulteriore deroga all’utilizzo del casco dettata dall’artico 54 del Codice Penale: “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Dunque, la responsabilità del trasgressore viene meno quando quest’ultimo è in uno stato di pericolo tale da impedirgli il rispetto dell’obbligo.
Chi circola in moto ha anche l’obbligo di assicurarsi
L'articolo 193 del Codice della Strada prevede per chi circola senza assicurazione una sanzione compresa tra 866 e 3.464 euro; inoltre, l’organo accertatore ordina che la circolazione della moto sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso veicolo sia prelevato, trasportato e depositato in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
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