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Tacito rinnovo

Il tacito rinnovo è una specifica clausola contrattuale che consente alla polizza di rinnovarsi automaticamente alla fine del periodo di validità.

Il vantaggio per l’utente è che non deve ricordarsi di rinnovare il contratto, visto che la garanzia si prolunga senza alcuna richiesta. Qualora l’assicurato voglia opporsi al rinnovo, dovrà chiedere alla compagnia la disdetta del contratto, da inviare almeno 15 giorni prima della sua scadenza.

L’approvazione del cosiddetto Decreto Sviluppo Bis (Decreto Legge numero 179 del 18 ottobre 2012) ha portato all’abolizione del tacito rinnovo per le polizze RC Auto e natanti e delle eventuali garanzie accessorie stipulate in abbinamento (ad esempio l’assicurazione furto e incendio e l’assistenza stradale) a partire dal primo gennaio del 2013. Con questa normativa, i contratti per i veicoli a motore possono avere una durata massima di 12 mesi.

L’obiettivo del provvedimento è stato quello di favorire la concorrenza sul mercato delle assicurazioni delle due e quattro ruote, in modo da consentire agli assicurati di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli per il proprio profilo e quindi di risparmiare sul premio da pagare.

Diversi sono i vantaggi che sono derivati dall’abolizione del tacito rinnovo, ossia:

  • non essere legati all’agenzia assicurativa;
  • non inviare alcuna comunicazione di disdetta del contratto;
  • avere maggiore libertà di cambiare compagnia, in modo da poter accedere sempre alle migliori tariffe sul mercato.

Ricordiamo che l’abolizione del tacito rinnovo ha portato all’ultrattività della polizza, ossia a un periodo di 15 giorni, dopo i 12 mesi di validità del contratto, in cui la polizza del veicolo resta attiva.

Durante questi giorni (definiti anche come periodo di tolleranza) il mezzo può continuare a circolare, ma solo sulle strade italiane. Dunque, eventuali sinistri causati dall’assicurato dovranno essere indennizzati dalla propria assicurazione: allo stesso tempo, le Forze dell’Ordine non potranno elevare alcuna sanzione per mancata copertura.

Le due settimane non si applicano alle polizze provvisorie, come ad esempio quelle giornaliere, settimanali, mensili, trimestrali e semestrali. 

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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