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Risarcimento ordinario

Il risarcimento ordinario, o risarcimento indiretto, prevede che il danneggiato presenti la richiesta per ottenere l’indennizzo alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro.

Spesso si utilizza la sigla NO CARD (dove CARD identifica la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) per fare riferimento a questo tipo di risarcimento e distinguerlo da quello diretto. Ma eccolo spiegato nel dettaglio.

La procedura di risarcimento ordinario è l’unica applicabile in caso di:

  • incidente tra più di due veicoli;
  • incidente con veicolo non a motore;
  • incidente con pedone o con feriti che riportano lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente;
  • incidenti senza urto tra veicoli;
  • incidente tra veicoli assicurati con compagnie NO CARD – ossia che non aderiscono alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto. 

Per quest'ultima condizione c'è una novità: dal 1° gennaio 2023 è in vigore la norma, prevista dal Ddl Concorrenza, che rivede la disciplina del risarcimento diretto, estendendola anche alle compagnie NO CARD.

La richiesta di indennizzo per il risarcimento ordinario deve essere presentata all’assicurazione della controparte tramite raccomandata A/R. Nel caso in cui si siano verificati unicamente danni alle cose, la richiesta dovrà contenere:

  • i fatti (come è avvenuto l'incidente);
  • i dati dei soggetti da risarcire;
  • il luogo in cui le cose danneggiate (ad esempio l’auto o la moto) sono disponibili per l’eventuale ispezione.

La disponibilità per l’ispezione deve avere una durata minima di 5 giorni: se questo termine non viene rispettato, il danno sarà liquidato solo tramite presentazione delle fatture di riparazione.

Diverso è il caso di un risarcimento in cui siano presenti danni a una o più persone. Nella richiesta trasmessa, dovranno anche essere indicati i dati dei soggetti danneggiati e i relativi certificati medici – compresi quelli di avvenuta guarigione.

L'assicurazione della controparte è tenuta a formulare un’offerta di risarcimento (o in alternativa a comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerte) entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta. Il termine sale a 90 giorni in presenza di danni alla persona, mentre si riduce a 30 giorni nel caso in cui le parti abbiano compilato congiuntamente il modulo blu di constatazione amichevole.

Se il danneggiato accetta l’offerta, la compagnia è tenuta a versare la somma entro 15 giorni; se invece la rifiuta, perché ritenuta non congrua, l’impresa eroga comunque la somma proposta a titolo di acconto.

Il danneggiato che non riesce a giungere a un accordo sull’entità del risarcimento con l’assicurazione, potrà avviare nei confronti di quest’ultima un’azione giudiziaria.

Ultimo aggiornamento gennaio 2023

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