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Contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione ha lo scopo di preservare una parte da un rischio, mediante il pagamento di una certa somma, detta premio, all'altra parte. Si compone di tre elementi fondamentali:

  • L'assicurato, che è colui che vuole proteggersi dal rischio.
  • L'assicuratore, che è la società incaricata di proteggerlo in caso il rischio si verifichi, pagando una certa somma. 
  • Il premio, cioè la cifra, solitamente annuale, che l'assicurato paga per garantirsi la protezione dell'assicuratore. 

Si tratta di un contratto aleatorio, che cioè riguarda un evento incerto. In pratica, serve a trasferire sull'assicuratore il rischio finanziario derivante da un determinato evento. 

Il contratto di assicurazione deve essere redatto in forma scritta, altrimenti non ha valore.

È regolamentato dal codice civile agli articoli 1882 e successivi. Può avere forme diverse, a seconda che si tratti di polizze vita, polizze viaggi, assicurazioni per danni, RCA e via dicendo. Tuttavia, deve sempre contenere i seguenti elementi:

  • Dati dell'assicurato.
  • Dati dell'assicuratore.
  • Dati del beneficiario della polizza, in caso ad esempio di polizza vita.
  • Tipologia della polizza. 
  • Rischi coperti.
  • Ammontare del premio. 
  • Data di decorrenza (e anche ora, ad esempio in caso di RCA).
  • Durata e data di scadenza. 

Il contratto si annulla se il rischio per cui è stato fatto non è mai esistito o smette di esistere. Ma vediamo ora cosa accade quando l'assicurato comunica informazioni inesatte o incomplete riguardo alla sua situazione. Ci sono due possibilità, a seconda che l'assicurato abbia volutamente nascosto delle informazioni o comunicato informazioni erronee all'assicuratore, o se l'ha fatto senza volerlo. 

Se l'ha fatto con dolo o con una grave colpa, il contratto è considerato nullo. Ad esempio, se l'assicurato stipula un'assicurazione sulla vita ma non comunica o comunica solo in parte i suoi problemi di salute. Se l'ha fatto senza dolo, sta all'assicurazione decidere se rescindere il contratto o meno, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della mancanza o della scorrettezza delle informazioni.

Ultimo aggiornamento ottobre 2019

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