Contratto di assicurazione
Il contratto di assicurazione, secondo la definizione del Codice Civile (art. 1882), è l'accordo con cui l'assicuratore si impegna a risarcire un danno (o a pagare un capitale o una rendita) al verificarsi di un evento specifico, in cambio del pagamento di una somma di denaro detta premio.
In parole semplici, è lo strumento che permette di trasferire un rischio da un soggetto a una compagnia specializzata, che se ne assume le conseguenze economiche.
Si tratta di un contratto aleatorio, perché la sua esecuzione è legata a un evento futuro e incerto (il sinistro).
I soggetti coinvolti in un contratto di assicurazione sono:
- l'assicuratore: la compagnia di assicurazione che si assume il rischio;
- il contraente: la persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto e si impegna a pagare il premio.
- l’assicurato: la persona il cui interesse è protetto dalla polizza (ad esempio, il proprietario di un veicolo). Non sempre coincide con il contraente.
- il beneficiario: il soggetto che riceverà l'indennizzo o il capitale al verificarsi dell'evento assicurato.
La legge (art. 1888 c.c.) non richiede la forma scritta per la validità del contratto, ma stabilisce che l'assicuratore è obbligato a rilasciare un documento scritto, ossia la polizza assicurativa. Questa serve come prova dell'accordo e ne contiene tutte le condizioni.
Il contratto assicurativo deve includere sempre alcuni elementi essenziali:
- i dati dei soggetti coinvolti (contraente, assicurato, beneficiario);
- la descrizione del rischio assicurato e le eventuali esclusioni;
- l'ammontare del premio e le scadenze di pagamento;
- il massimale, ovvero la cifra massima che l'assicuratore pagherà in caso di sinistro;
- la data di decorrenza e la data di scadenza della copertura;
- eventuali franchigie o scoperti a carico dell'assicurato.
È fondamentale che il contraente fornisca informazioni veritiere e complete al momento della stipula. Le dichiarazioni inesatte o reticenti possono avere conseguenze gravi. Se sono state fornite con dolo o colpa grave (cioè con l'intenzione di ingannare o con grave negligenza), l'assicuratore può chiedere l'annullamento del contratto.
Se invece l'errore è stato commesso senza dolo né colpa grave, la compagnia può decidere di recedere dal contratto entro tre mesi o, in caso di sinistro, ridurre l'indennizzo in proporzione alla differenza tra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto con i dati corretti.