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Annullamento della polizza auto, moto e autocarro

L’annullamento della polizza (auto, moto e autocarro) è una procedura che consente di chiudere anticipatamente il contratto assicurativo, ma che può essere attivata solo al verificarsi di determinate condizioni. 

Si può richiedere l’annullamento della polizza alla propria compagnia se il veicolo è stato:

  • venduto (o dato in conto vendita);
  • rottamato;
  • ritirato dalla circolazione;
  • rubato;
  • esportato all’estero.

Per annullare il contratto basterà inviare alla società assicuratrice una raccomandata in cui sono specificate le proprie generalità, il numero di polizza e la targa del mezzo su cui è attivata la copertura. In più, dovrà allegare i seguenti documenti:

  • il certificato originale di assicurazione;
  • la carta verde;
  • la denuncia effettuata presso le Forze dell’Ordine (in caso di furto) oppure l’atto di vendita (in caso di alienazione del mezzo) o l'attestazione del PRA che prova la demolizione, l’esportazione o la cessazione della circolazione del veicolo.

La compagnia provvederà a far cessare gli effetti della polizza auto, moto o autocarro con decorrenza dalla data di inoltro della documentazione.

Per quanto riguarda il premio versato, il contraente si vedrà rimborsare un importo corrispondente ai giorni di copertura della responsabilità civile non ancora goduti. Questo ammontare viene calcolato al netto dell’imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

È bene specificare che l’annullamento della polizza costringe l’assicurato a ripartire dalla classe universale (CU) più alta (la quattordicesima) in caso di successivo acquisto di un altro veicolo. Tuttavia, potrà usufruire di una classe più favorevole solo se sono presenti le condizioni per applicare il Decreto Bersani, una norma introdotta nel 2006 e di cui si può approfondire consultando la guida "Legge Bersani e vantaggi per gli assicurati". Ricordiamo che il Decreto Bersani consente al proprietario di un mezzo comprato nuovo o usato di acquisire la stessa classe di rischio di un veicolo assicurato già in suo possesso o in possesso di un componente del proprio nucleo familiare.

Ultimo aggiornamento novembre 2019

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