Spese di salvataggio
Le spese di salvataggio eventualmente sostenute dall’assicurato devono essere rifuse a quest’ultimo dall’assicuratore − in misura proporzionale al valore del bene sinistrato quale accertato al momento del sinistro −, anche quando dette spese, sommate all’ammontare del danno, siano superiori al valore della polizza, e anche nel caso in cui i tentativi di salvataggio non abbiano raggiunto lo scopo sperato (cfr. art. 1914 comma 2).
Ai sensi dell’art. 1914 comma 1 c.c., sull’assicurato grava infatti un obbligo cosiddetto di salvataggio, definito dalla norma come: “l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.
Questa disposizione applica al mondo delle assicurazioni i principi enunciati nell’articolo 1227, secondo cui:
- il creditore non ha diritto al risarcimento dei danni che avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza;
- se il creditore ha contribuito, con il suo comportamento colposo, a cagionare il danno, l’ammontare del risarcimento dovuto dal debitore è ridotto in misura corrispondente alla gravità della colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Informandosi inoltre al dovere di solidarietà − in questo caso economica − di cui all’art. 2 della Costituzione.
Il comma 2 dell’art. 1914, poi, si concentra specificamente sulla sorte delle spese di salvataggio, ponendole senza esitazione a carico del debitore/assicuratore. Se, dunque, l’assicurato assolve questo obbligo di legge, adoperandosi attivamente per cercare di prevenire, annullare − o quantomeno ridurre − le conseguenze dannose del sinistro, sarà indennizzato per gli esborsi affrontati a tale scopo.
La copertura delle spese di salvataggio − che potrebbe diventare, in taluni casi, anche piuttosto onerosa per l’assicuratore − è esclusa soltanto nell’ipotesi in cui quest’ultimo riesca a dimostrare che si tratti di spese del tutto sconsiderate. Si pensi, ad esempio, al caso in cui per ritrovare l’utilitaria rubata, l’assicurato spenda cifre enormi in spostamenti, conferimento di incarichi a investigatori etc.
Ultimo aggiornamento novembre 2019